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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18887/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente creditore)

La controversia

Il destinatario di una cartella di pagamento per sanzioni amministrative da violazioni del codice della strada, che assumeva di averla conosciuta solo tramite estratto di ruolo acquisito d'iniziativa, aveva proposto opposizione deducendo omessa notifica della cartella ed estinzione del credito per prescrizione. Il giudice di pace aveva dichiarato inammissibile l'opposizione; l'appello era stato accolto con declaratoria di prescrizione del credito, ma con compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi per asserito contrasto giurisprudenziale sulla proponibilità dell'opposizione avverso la cartella conosciuta tramite estratto di ruolo. In cassazione il ricorrente censurava soltanto la compensazione delle spese, denunciando violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. perché, a suo dire, non vi sarebbe mai stato contrasto giurisprudenziale sull'ammissibilità dell'eccezione di prescrizione in una simile opposizione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo: ha affermato che la compensazione delle spese può essere giustificata dalla obiettiva opinabilità della questione e dall'esistenza di oscillazioni giurisprudenziali. Ha rilevato che, al momento della decisione impugnata, sussisteva effettivamente un contrasto sulla proponibilità dell'impugnazione della cartella conosciuta tramite estratto di ruolo e sulla possibilità di far valere fatti estintivi successivi come la prescrizione in difetto di iniziative esecutive dell'amministrazione. Ha quindi rigettato il ricorso, condannando il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La compensazione delle spese processuali è legittima quando la questione decisa presenti obiettiva opinabilità e la giurisprudenza offra soluzioni oscillanti o non consolidate, integrando così gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
  • L'impugnazione della cartella di pagamento conosciuta mediante estratto di ruolo è ammissibile solo nei limiti in cui sia dedotta l'omessa o invalida notifica della cartella e con riferimento al credito in essa riportato; non è invece utilizzabile per far valere fatti estintivi sopravvenuti, come la prescrizione, quando manchi una situazione di obiettiva incertezza e non sia stata intrapresa alcuna iniziativa esecutiva.
  • Ai fini del regolamento delle spese, il giudice può valorizzare il contrasto giurisprudenziale esistente al momento della decisione, senza che sia necessario fare applicazione della disciplina sopravvenuta se questa non era ancora operante o non incide sulla motivazione del capo sulle spese.
  • In sede di legittimità, la censura sulla regolazione delle spese deve confrontarsi con la ratio della decisione impugnata; se la compensazione è sorretta da un effettivo contrasto giurisprudenziale, la doglianza per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. è infondata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteRiscossione
RamiProcesso civileEsecuzioniTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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