Cassazione Civile, Ordinanza n. 17874/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (terzo)
La controversia
La controversia nasce da un decreto con cui era stato dichiarato l’acquisto per usucapione speciale di uno stacco di terreno in favore della ricorrente; su tale base la medesima aveva poi venduto il bene a due acquirenti. Due terzi, asseritamente titolari di diritti incompatibili sul terreno, hanno ottenuto in primo grado la declaratoria di nullità sia del decreto di accertamento dell’usucapione sia del successivo atto di compravendita, con condanna della venditrice a rimborsare agli acquirenti quanto pagato. La ricorrente ha impugnato la sentenza d’appello con sei motivi: 1) violazione dell’art. 3, ultimo comma, l. n. 346/1976, per non avere la Corte territoriale fatto salvi i diritti dei terzi di buona fede, essendo la compravendita trascritta prima della domanda giudiziale; 2) violazione degli artt. 1483, 1479 e 227 c.c. per l’affermato obbligo di rimborsare anche le imposte complementari pagate dagli acquirenti; 3) violazione degli artt. 115 e 167 c.p.c. per mancata ammissione della prova testimoniale diretta a dimostrare il possesso ultraventennale; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697 e 2943 c.c. per avere dato rilievo a prove documentali ritenute non decisive; 5) nullità della sentenza per omessa motivazione, perché la Corte d’appello si sarebbe limitata a richiamare un precedente non pertinente; 6) pretesa al pieno rimborso delle spese di lite. I resistenti hanno chiesto il rigetto, e gli acquirenti hanno anche proposto ricorso incidentale con doglianza sostanzialmente identica al primo motivo del ricorso principale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il decreto di accertamento dell’usucapione speciale, emesso senza contraddittorio nei confronti dei titolari di diritti reali immobiliari, non ha stabilità assimilabile a quella della sentenza e, se nullo, travolge anche gli atti traslativi fondati su di esso; ha quindi escluso che la trascrizione della compravendita prima della domanda giudiziale potesse salvare l’acquisto. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per assoluta genericità, poiché il ricorso non spiegava la vicenda tributaria né la dedotta mancanza di diligenza degli acquirenti. Ha ritenuto inammissibili anche il terzo e il quarto motivo, perché rivolti a sollecitare un riesame del merito e della valutazione delle prove, estraneo al giudizio di legittimità, e ha ribadito i limiti del sindacato ex artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 360, n. 5, c.p.c. Ha qualificato come manifestamente infondato il quinto motivo, rilevando che la sentenza di merito conteneva una motivazione effettiva e non apparente. Ha considerato il sesto motivo privo di consistenza giuridica, trattandosi di un mero auspicio subordinato alla vittoria processuale. Le spese sono state poste a carico della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, in solido nei confronti del controricorrente che ha resistito con successo; compensate invece tra la ricorrente principale e i ricorrenti incidentali. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3, ultimo comma, L. 10 maggio 1976, n. 346
Nel procedimento di usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, il decreto di accertamento privo del necessario contraddittorio non è stabilizzato come una sentenza e, se nullo, non può precludere la tutela dei terzi titolari di diritti reali incompatibili.
È richiamato dalla ricorrente per sostenere l’assenza di un obbligo di rimborso delle imposte complementari, ma la Corte non entra nel merito per difetto di specificità del motivo.
Citato in via subordinata dalla ricorrente nel contesto della pretesa di esclusione del rimborso delle imposte, senza esame nel merito per inammissibilità del motivo.
Citato dalla ricorrente nel medesimo motivo sul rimborso delle imposte, senza scrutinio di merito per genericità della censura.
La sua violazione non può essere dedotta per contestare la diversa valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi.
La violazione è deducibile soltanto se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o dice di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece è soggetta a prova legale; non è denunciabile come errore di merito nella ponderazione delle prove.
Citato nel motivo sulla prova testimoniale, ma la Corte lo considera nell’ambito di una censura che mira in realtà a un riesame del merito.
Richiamato nel motivo sulla pretesa nullità della sentenza per omessa motivazione, ma la Corte esclude la fondatezza della censura.
Citato insieme all’art. 244 c.p.c. nel motivo sulla motivazione, senza rilievo decisivo nel ragionamento della Corte.
Richiamato dalla ricorrente nel quarto motivo; la Corte ribadisce che la censura non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio.
Citato nel quarto motivo, ma senza autonomia decisiva nella decisione di legittimità.
Per evitare l’inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base della sentenza di primo grado e di quella di appello; requisito che nel caso non risulta assolto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al 'minimo costituzionale'; è denunciabile solo l’anomalia motivazionale radicale, non il semplice difetto di sufficienza o la richiesta di una diversa lettura del materiale istruttorio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Essendo il ricorso successivo al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale base del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- Nel procedimento di usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, il decreto di accertamento emesso senza il contraddittorio dei titolari di diritti reali non ha l’efficacia e la stabilità proprie del giudicato e, se invalido, travolge anche gli atti di disposizione fondati su di esso.
- La tutela dell’acquirente di buona fede non impedisce la caducazione dell’atto traslativo quando il titolo originario di acquisto del venditore sia nullo per vizi propri del procedimento presupposto.
- La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se si denuncia l’uso di prove non introdotte dalle parti o la violazione di regole legali di valutazione della prova; non consente di censurare il mero apprezzamento del materiale istruttorio compiuto dal giudice di merito.
- Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione dei fatti, essendo consentito solo il controllo sull’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
- La motivazione è solo se apparente, mancante o perplessa; non è censurabile in cassazione la sola insufficienza argomentativa quando la sentenza renda comunque percepibile il percorso logico-deciso del giudice di merito.
- Una censura che non espliciti gli elementi fattuali necessari a comprendere la doglianza è inammissibile per assoluta genericità.
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