Cassazione Penale, Sentenza n. 10804/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Napoli Nord che lo aveva condannato per il reato di abbandono di animale (art. 727 cod. pen.). Sosteneva che il cane si era allontanato volontariamente, che era solito essere ritrovato e ritirato al canile, e che l'ultimo mancato ritiro era dovuto a impegni di lavoro; contestava quindi la sussistenza del dolo o della colpa e invocava l'applicazione di un illecito amministrativo regionale (erroneamente indicato nel ricorso come art. 10 della l.r. Campania n.3/2019, ma in realtà la normativa rilevante è l'art. 6, comma 10 della stessa legge). Inoltre deduceva la tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. e chiedeva la concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto provato che il cane fu prelevato dal servizio veterinario il 13 settembre 2024 e inviato al canile per l'irreperibilità del proprietario; il ricorrente fu contattato, concordò un ritiro che non avvenne e poi risultò irreperibile anche il 2 ottobre 2024. Risultò inoltre che episodi analoghi erano già avvenuti in precedenza. La Corte ha applicato la giurisprudenza che include nell'abbandono anche comportamenti colposi di disinteresse o inerzia nella ricerca dell'animale. Ha escluso che la fattispecie fosse riconducibile alla violazione amministrativa regionale richiamata dal ricorrente e ha ritenuto non applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis), desumendo dalla motivazione, tra l'altro dalla pena irrogata (ammenda di euro 3.000, superiore al minimo edittale) e dalla reiterazione della condotta, la non sussistenza dei requisiti di tenuità. Ha inoltre confermato il diniego, motivato, della sospensione condizionale della pena; nulla è stato pronunciato espressamente sulla non menzione per mancanza di specifica richiesta, ma la motivazione non lasciava spazi a valutazioni favorevoli. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
La norma penale sull'abbandono di animali è stata interpretata in senso estensivo: integra il reato non solo il distacco volontario ma anche comportamenti colposi di trascuratezza, disinteresse o inerzia nella immediata ricerca dell'animale.
La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede una ricostruzione dei fatti che non lasci spazio a valide alternative; la Corte ha ritenuto che la reiterazione della condotta e la pena irrogata (ammenda superiore al minimo) escludessero la particolare tenuità.
legge regionale Campania n. 3/2019, art. 6, comma 10
La disposizione amministrativa disciplina l'obbligo di segnalazione scritta (anche telematica) dello smarrimento, furto o ritrovamento del cane entro tre giorni; la Corte ha chiarito che tale obbligo amministrativo non esclude la rilevanza penale dell'abbandono quando ricorrano comportamenti reiterati e omissioni significative nel ritiro o nella ricerca dell'animale.
Norma procedurale che consente la condanna alle spese processuali: la Corte ha condannato il ricorrente alle spese ai sensi di tale articolo in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il reato di abbandono di animali (art. 727 cod. pen.) può essere integrato non solo da un abbandono volontario ma anche da comportamenti omissivi o negligenti: la mancata, ripetuta inosservanza nel ritirare un animale segnalato alle autorità può configurare abbandono.
- La sussistenza di precedenti episodi analoghi o la reiterazione del comportamento sono elementi che aggravano la posizione dell'imputato e ostano al riconoscimento della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis).
- L'esistenza di un obbligo amministrativo di segnalazione (es. l.r. Campania n.3/2019) non esclude la responsabilità penale quando il comportamento del proprietario si configuri come disinteresse o abbandono reiterato.
- Per ottenere l'esclusione del reato o attenuanti è fondamentale provare con documentazione concreta (comunicazioni al servizio veterinario, PEC, appuntamenti, giustificazioni lavorative documentate) di aver adottato diligenza e di aver fatto tempestivamente il possibile per recuperare l'animale.
- La rinuncia o il mancato ritiro dell'animale che avvenga volontariamente e con prova di affidamento a struttura idonea può essere valutata diversamente rispetto al semplice mancato ritiro per negligenza; la prova dell'affidamento volontario e delle condizioni di custodia è determinante.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena o della non menzione può essere motivato dalla gravità, dalla reiterazione e dall'entità della pena irrogata; chi impugna per tenuità deve dimostrare l'assenza di elementi contrari in modo netto.
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