Salta al contenuto
Legge

L.R. Campania 3/2019

Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo. [...]

Normativa regionaleL.R. Campania 3/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Campania tutela, benessere e diritti degli animali d’affezione e il contrasto al randagismo, definendo competenze di Regione, Comuni e ASL, anagrafe regionale, canili, colonie feline, sanzioni e contributi. Prevede inoltre formazione, Garante regionale e Registro tumori animali. Restano applicabili le regole vigenti, con vari obblighi e scadenze ancora operativi.

Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo in Campania

Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo in Campania

La legge disciplina, nel territorio della Regione Campania, la convivenza tra persone e animali d’affezione, la protezione del benessere animale e il controllo del randagismo. Il testo coordina competenze istituzionali, anagrafe animale, gestione di canili e colonie feline, attività formative, contributi, sanzioni e strumenti di monitoraggio.

Finalità e ambito di applicazione

La Regione promuove iniziative e servizi per favorire il rispetto dei diritti degli animali, l’accoglienza e la buona tenuta degli animali d’affezione nelle famiglie e il controllo del randagismo, anche a tutela della salute pubblica e dell’ambiente. All’attuazione concorrono Regione, enti locali, ASL e altri soggetti istituzionali e associativi, con richiamo espresso al rispetto delle indicazioni commissariali nel periodo di commissariamento sanitario.

Definizioni rilevanti

La legge definisce, tra gli altri:

  • animale d’affezione, comprensivo di cani per disabili, animali impiegati negli interventi assistiti e nella pubblicità, con esclusione degli animali non catturabili, vendibili o detenibili;
  • animale randagio, cane vagante privo di proprietario o detentore;
  • cane libero accudito, cane stanziale e non aggressivo che vive in un territorio determinato;
  • colonia felina, gruppo stabile di gatti in un habitat comune, pubblico o privato;
  • Banca dati regionale, CRIUV e Registro tumori animali;
  • prestazioni sanitarie di primo e secondo livello per gli animali randagi.

Competenze della Regione

La Regione esercita funzioni di programmazione, indirizzo e promozione. In particolare:

  • individua piani e attività nel piano regionale integrato con obiettivi, indicatori e flussi informativi verso il Ministero della salute;
  • predispone un documento annuale di programmazione della prevenzione del randagismo;
  • promuove canili municipali, cimiteri per animali d’affezione, aree verdi attrezzate per cani e iniziative di educazione e sensibilizzazione;
  • favorisce l’impiego di unità cinofile lungo le coste per il salvamento;
  • pubblica l’elenco delle aree di accoglienza per animali in parchi, giardini e spiagge;
  • adotta, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, un regolamento su detenzione, accesso degli animali nei luoghi pubblici e nelle strutture sanitarie, requisiti di canili, cimiteri, allevamenti, pensioni, toelettature, aree di addestramento e commercio, pronto soccorso veterinario, riparto dei contributi, indennizzi e funzionamento dei registri tumori.

Competenze dei Comuni

I Comuni, singoli o associati, devono:

  • costruire e risanare canili, oppure convenzionarsi con canili privati se sprovvisti di canile municipale;
  • assicurare ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi accalappiati;
  • garantire la direzione sanitaria dei canili pubblici tramite veterinari libero-professionisti convenzionati;
  • attivare il controllo del territorio e dotare la polizia municipale di lettori microchip;
  • emanare regolamenti per la tutela e l’accesso degli animali nei luoghi pubblici;
  • trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno i costi sostenuti per randagismo e ricovero cani;
  • promuovere adozioni, possesso responsabile e censimento dei cani e dei gatti di proprietà;
  • pronunciarsi entro 30 giorni sulle domande del proprietario che chiede di consegnare il cane al canile per impossibilità grave e documentata di mantenerlo.

Competenze delle ASL e pronto soccorso veterinario

I servizi veterinari delle ASL svolgono le attività operative di controllo e sanità pubblica veterinaria. In particolare:

  • predispongono sorveglianza epidemiologica nei canili;
  • realizzano interventi di controllo demografico tramite sterilizzazioni;
  • attivano l’accalappiamento dei randagi e il loro trattamento sanitario;
  • assicurano sterilizzazione e degenza post-operatoria di cani randagi e gatti liberi prima della reimmissione;
  • controllano canili e altre strutture che ospitano animali;
  • attivano il pronto soccorso veterinario per cani vaganti e gatti liberi feriti;
  • aggiornano la Banca dati regionale entro 48 ore dalle comunicazioni anagrafiche;
  • curano le attività necroscopiche e la registrazione delle spoglie;
  • collaborano alle attività informative e di educazione.

Le ASL attivano strutture sanitarie dedicate per le attività di cui alla legge; per le prestazioni di secondo livello possono avvalersi del CRIUV. È previsto presso il CRIUV un numero verde regionale per la segnalazione di cani vaganti feriti e gatti liberi feriti.

Banca dati regionale anagrafe degli animali d’affezione

La legge istituisce la Banca dati regionale, consultabile da ASL, Comuni, forze dell’ordine, soggetti legittimati dalla legge statale e associazioni protezionistiche iscritte all’Albo.

L’iscrizione del cane è obbligatoria:

  • entro 15 giorni dall’inizio del possesso o entro 30 giorni dalla nascita;
  • comunque prima della cessione;
  • anche per i cani già tatuati ma non presenti in banca dati.

Il cane è identificato con microchip ISO compatibile. Sono registrati i dati del proprietario, del cane, del microchip, interventi di profilassi e altri interventi consentiti.

L’ASL rilascia una scheda identificativa al momento dell’iscrizione. Il microchip è applicato gratuitamente presso le ASL, salvo il caso di allevatori e operatori commerciali, che pagano le tariffe regionali.

Sono previste regole specifiche per:

  • cani randagi catturati e cani liberi accuditi, registrati a nome del Sindaco del Comune di cattura;
  • variazioni anagrafiche da comunicare entro termini brevi, come residenza, trasferimento di proprietà, smarrimento, ritrovamento, furto, decesso e permanenza in luogo diverso da quello dichiarato;
  • gatti e furetti, per i quali l’identificazione è volontaria, salvo i gatti di colonia felina sterilizzati, che sono microchippati e registrati a nome del Sindaco;
  • cessione o vendita di cani e gatti identificati, con limiti di età e con eccezione per i cuccioli sotto i due mesi nei soli casi sanitari certificati.

È inoltre istituita sul portale della banca dati una piattaforma per favorire le adozioni dei cani randagi e il trasferimento di cani di proprietà per gravi ragioni documentate.

Registro Tumori Animali

È istituito presso CRIUV e ASL il Registro Tumori Animali della Regione Campania, nel quale sono registrati i casi di tumore diagnosticati negli animali d’affezione. Le informazioni del registro costituiscono base per l’interscambio dei dati tra registro tumori umano e registro tumori animale, secondo il collegamento previsto dalla normativa regionale sul Registro Tumori di popolazione.

Commissione per i diritti degli animali d’affezione

È istituita presso la struttura regionale competente una Commissione con funzioni di studio, proposta, parere e promozione della conoscenza normativa. La Commissione:

  • promuove i diritti degli animali d’affezione;
  • svolge approfondimenti e ricerche;
  • esprime pareri su richiesta;
  • propone piani e programmi;
  • promuove informazione, comunicazione e sensibilizzazione.

La composizione include rappresentanti regionali, veterinari, CRIUV, ASL, ordini professionali, associazioni protezionistiche, ANCI, IZS, Garante regionale e associazioni di settore. I componenti durano in carica quattro anni, operano a titolo gratuito e la Commissione si riunisce ordinariamente ogni trimestre.

Responsabilità dei proprietari e tutela della pubblica incolumità

I proprietari e i detentori sono responsabili della salute e del benessere dell’animale e devono garantirgli cure, alimentazione, pulizia, esercizio, socializzazione e controllo. Devono inoltre rimuovere le deiezioni su suolo pubblico e rispettare le regole di corretta detenzione e conduzione.

Il proprietario che, per gravi e documentati motivi, non possa tenere presso di sé il cane iscritto può chiedere al Sindaco l’autorizzazione a consegnarlo a un canile pubblico o convenzionato.

La legge prevede percorsi formativi per i proprietari di cani e, in caso di episodi di morsicatura, aggressione o altri episodi di rischio, obblighi formativi per i proprietari individuati dai Comuni su indicazione delle ASL. Le spese sono a carico del proprietario.

Per i cani dichiarati a rischio elevato di aggressività, i proprietari devono stipulare una polizza di responsabilità civile e usare guinzaglio e museruola in aree urbane e luoghi aperti al pubblico.

Canili municipali e privati

La Regione promuove canili municipali, riqualificazione di quelli esistenti e gattili sanitari. L’apertura di canili pubblici o privati è subordinata a SCIA al SUAP.

Le strutture devono rispettare requisiti tecnici e funzionali dettagliati, tra cui:

  • ambulatorio autorizzato;
  • locali per alimenti e servizi al personale;
  • reparto contumaciale separato per quarantena e isolamento;
  • box adeguati per cuccioli e per cani di varie taglie;
  • box per cani mordaci o aggressivi;
  • impianti idrici e recinzioni idonee;
  • aree comuni per la ricreazione.

Il proprietario della struttura deve presentare all’ASL, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, un piano di adeguamento.

La gestione deve assicurare:

  • orari di accesso per le adozioni per sei giorni a settimana, con almeno cinque ore giornaliere e un’apertura festiva o prefestiva;
  • presenza di educatori e addestratori cinofili;
  • possibilità di avvalersi di veterinari comportamentalisti o esperti in etologia;
  • portale web con informazioni sugli animali ospitati e accesso ai dati per i Comuni;
  • programmi e iniziative per incentivare le adozioni;
  • smaltimento delle carcasse secondo la normativa vigente.

La direzione sanitaria è affidata con contratto a un veterinario libero professionista. I canili devono tenere registro di carico-scarico, scheda sanitaria individuale e non possono superare, di regola, 350 animali; le strutture già sovraffollate non possono accogliere altri animali se non nei limiti e nei tempi del regolamento regionale.

Controllo del randagismo e adozioni

Il cane catturato dall’ASL è ospitato nel canile e restituito al proprietario se identificato o, se non identificato ma riconosciuto, previa identificazione e pagamento delle spese di cattura e ricovero.

Se il proprietario non è rintracciabile, il cane:

  • dopo gli adempimenti di notifica, è reso disponibile per l’adozione;
  • può essere affidato temporaneamente a privati, enti o associazioni dopo i controlli sanitari;
  • trascorsi 30 giorni dalla cattura, può essere adottato in via definitiva.

Gli animali ceduti devono essere anagrafati e sterilizzati prima della cessione; per i cuccioli sotto i sei mesi è previsto un impegno scritto a sterilizzare l’animale al raggiungimento dell’età idonea.

Le adozioni devono avere finalità di trasferimento definitivo in famiglia; è vietata ogni adozione finalizzata a stalli o ulteriori trasferimenti in strutture di transito. È inoltre vietata la cessione verso Paesi con normative incompatibili sulla tutela animale o senza anagrafe obbligatoria.

Cani liberi accuditi

La legge riconosce la possibilità di individuare cani liberi accuditi, cioè cani che vivono stabilmente in un territorio e non presentano pericolosità per persone, animali o cose.

Il procedimento prevede:

  • accertamento da parte del servizio veterinario ASL su proposta di associazioni o cittadini;
  • riconoscimento da parte del Sindaco e informazione alla cittadinanza;
  • sterilizzazione;
  • iscrizione in banca dati a nome del Sindaco;
  • reimmissione nel luogo di prelievo.

È vietato spostare tali cani in altri territori.

Protezione dei gatti in libertà e colonie feline

I gatti liberi e le colonie feline sono tutelati e non possono essere maltrattati o spostati dal loro territorio, salvo casi specifici e documentati.

Le colonie feline sono censite e monitorate dalle ASL, che aggiornano la mappatura nei sistemi regionali. La cattura è consentita solo per sterilizzazione e cure sanitarie necessarie.

Le colonie possono essere gestite da cittadini o associazioni iscritte all’Albo regionale, con obblighi di monitoraggio, assistenza veterinaria e igiene dei luoghi. Lo spostamento della colonia è possibile solo per gravi necessità e con autorizzazione del Sindaco previo parere veterinario.

I Comuni possono dedicare aree all’accoglienza dei gatti liberi non reintegrabili per problemi fisici.

Accesso dei cani alle spiagge

L’accesso dei cani alle spiagge pubbliche è consentito secondo l’elenco delle aree di accoglienza pubblicato dalla Regione.

I Comuni costieri possono, entro il 30 aprile di ogni anno, individuare le spiagge dove vietare l’accesso ai cani, comunque garantendo un tratto di spiaggia accessibile secondo regolamento.

Per le spiagge in concessione, i concessionari che intendono limitare l’accesso devono chiedere autorizzazione entro il 31 gennaio di ogni anno.

Trasporto degli animali d’affezione

Il trasporto deve avvenire con mezzi e contenitori idonei alla specie e alla dimensione dell’animale, in modo da garantirne benessere e controllabilità. Il conducente deve assicurare aerazione e climatizzazione adeguate. È vietato lasciare animali chiusi in autoveicoli, rimorchi o altri mezzi di contenzione per tempi prolungati.

Allevamento, commercio, pensione, toelettatura e addestramento

L’attivazione delle strutture destinate a ricovero, allevamento, commercio, pensione, toelettatura e addestramento è subordinata a SCIA al SUAP comunale.

Gli operatori del settore devono rispettare gli obblighi di cura e benessere previsti per i proprietari/detentori e possedere qualificata formazione professionale.

Sono previsti divieti per allevatori e commercianti, tra cui:

  • esposizione degli animali in vetrina o all’esterno;
  • cessione o vendita ai minori;
  • commercio ambulante.

Devono tenere un registro di carico e scarico vidimato ASL, disporre di lettore microchip, vendere solo animali identificati e registrati ove previsto, rilasciare certificazione veterinaria di buona salute, notificare i trasferimenti di proprietà e comunicare la cessazione dell’attività con l’elenco degli invenduti.

Per gli animali di provenienza comunitaria commercializzati da operatori autorizzati UVAC è prevista la pre-registrazione in banca dati entro 48 ore dall’arrivo.

Formazione

La Regione organizza corsi di formazione e aggiornamento in igiene urbana veterinaria, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, per:

  • personale veterinario ASL;
  • personale comunale e polizia municipale;
  • medici veterinari e direttori sanitari dei canili;
  • guardie zoofile regionali;
  • titolari e addetti di canili, allevamenti, pensioni, toelettature e attività commerciali;
  • personale addetto alla cattura, soccorso e custodia di cani e gatti.

Sono inoltre promosse iniziative per la protezione animale e la sensibilizzazione dei giovani e dell’opinione pubblica.

Albo regionale delle associazioni e contributi alle associazioni

È istituito l’Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali e la prevenzione del randagismo.

Possono iscriversi le associazioni costituite con atto pubblico, operanti in Regione da almeno tre anni e con finalità statutaria di tutela degli animali d’affezione. La domanda è presentata tramite la ASL competente e deve essere corredata dalla documentazione prevista, inclusa l’iscrizione al RUNTS o, in via transitoria, il requisito sostitutivo previsto dal Codice del Terzo settore.

Le associazioni iscritte:

  • presentano ogni anno un rendiconto delle attività svolte;
  • sono cancellate in assenza di attività certificata dall’ASL;
  • possono ricevere contributi regionali per progetti specifici di sensibilizzazione, tutela e protezione;
  • devono presentare rendiconti semestrali dei progetti finanziati.

Guardie zoofile

La vigilanza sull’applicazione della legge è affidata alle guardie zoofile volontarie regionali e alle guardie particolari giurate delle associazioni riconosciute.

Le guardie volontarie regionali sono nominate dal Presidente della Giunta, su proposta delle associazioni dell’Albo, entro il limite massimo del 10% degli iscritti. Operano a titolo gratuito, con attestato di idoneità valido dieci anni e obbligo di aggiornamento. La Giunta deve adottare un regolamento specifico sulle loro attività.

Indennizzi per danni zootecnici e contributi regionali

La Regione indennizza gli allevatori per perdite di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, nella misura del valore medio di mercato ridotto del 20%, come certificato dalle ASL.

Sono inoltre previsti contributi regionali, nei limiti delle disponibilità di bilancio, con priorità ai progetti presentati da Comuni capoluoghi, Comuni associati e singoli, ASL e associazioni iscritte. I contributi sono destinati soprattutto a sterilizzazioni, canili municipali, potenziamento delle strutture sanitarie e funzionamento del numero verde, nonché a progetti delle associazioni.

Garante regionale dei diritti degli animali

È istituito presso il Consiglio regionale il Garante regionale dei Diritti degli Animali, organo autonomo e indipendente. Le sue funzioni includono vigilanza sull’applicazione della normativa, campagne di sensibilizzazione, ricezione di segnalazioni e reclami, promozione di iniziative per ecosistemi e habitat, rapporti con garanti comunali e altri organismi.

Il Garante è eletto dal Consiglio regionale, dura in carica cinque anni, è rinnovabile una sola volta, è gratuito e incompatibile con altre cariche elettive pubbliche.

Sanzioni amministrative

La violazione delle disposizioni della legge comporta sanzioni pecuniarie differenziate, tra le quali:

  • mancata iscrizione o obblighi anagrafici del cane nella banca dati;
  • violazione degli obblighi di identificazione, cessione e registrazione degli animali;
  • inosservanza dei doveri di custodia e benessere;
  • mancato rispetto delle regole su canili, allevamenti e attività commerciali;
  • violazione dei divieti di maltrattamento o spostamento dei gatti liberi.

Le sanzioni sono irrogate dalla Regione quale autorità competente; i proventi, al netto delle spese, sono destinati al miglioramento dell’efficienza dei controlli ufficiali. È previsto un regime di esclusione specifico per i proprietari di cani oltre i dodici mesi non ancora registrati che si adeguino nei termini del decreto ministeriale 2 novembre 2023 richiamato dalla legge.

Clausola valutativa, abrogazione e copertura finanziaria

La Giunta regionale riferisce al Consiglio, con relazione biennale, sull’attuazione della legge, sui risultati ottenuti, sull’andamento del randagismo, sull’attività sanzionatoria, sui costi sostenuti e sulle collaborazioni attivate.

È abrogata la precedente legge regionale Campania 24 novembre 2001, n. 16.

La copertura finanziaria iniziale è stata prevista per gli esercizi 2019, 2020 e 2021; la legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURC.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.