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Sentenza

Sentenza n. 475/2026 - Catania, Sezione 2

per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, n. 2348/2023 in data 6 dicembre 2023.

Giustizia amministrativa202502737

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, n. 2348/2023, relativa all’accredito della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, n. 2348/2023, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto all’accredito della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per complessivi € 2.500, oltre accessori di legge. L’amministrazione, benché ritualmente intimata, non si è costituita e non risultava aver adempiuto agli obblighi derivanti dalla pronuncia. Il TAR ha verificato anche il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione, decorrente dalla notificazione della decisione all’amministrazione, rilevando che tale termine era decorso prima della proposizione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato all’amministrazione intimata di dare piena esecuzione alla sentenza del Tribunale di Messina entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza del TAR, ovvero dalla sua notificazione su istanza di parte se anteriore. In caso di ulteriore inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario dotato della necessaria professionalità, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni per provvedere in via sostitutiva. Il giudice ha escluso la fissazione di una penalità ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo sufficiente la nomina del commissario ad acta. L’amministrazione è stata condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 500, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è accoglibile la domanda diretta a ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato quando l’amministrazione non abbia adempiuto agli obblighi da essa derivanti.
  • Prima della proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione deve essere decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione della decisione all’amministrazione.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche con facoltà di delega, per provvedere in via sostitutiva entro un termine assegnato.
  • La nomina del commissario ad acta può rendere non necessaria la contestuale fissazione di una penalità ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quando essa assicuri il soddisfacimento della pretesa in tempi ragionevoli.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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