Cassazione Civile, Ordinanza n. 35250/2021 del 18/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Comune per violazione dell'art. 29 del codice della strada, contestando la sanzione irrogata per non aver tagliato i rami di alberi presenti sul loro terreno che si protendevano oltre il margine stradale e occultavano la segnaletica. Dopo il rigetto dell'opposizione in primo grado e del successivo appello, hanno proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, che la sentenza del Tribunale non avrebbe riconosciuto l'esistenza di un giudicato formatosi in precedenza su analoghe violazioni, nel senso dell'asserita inesistenza di obblighi manutentivi a loro carico. Il Comune si è costituito resistendo e osservando, tra l'altro, che la situazione fattuale era mutata per effetto di un diverso piano regolatore e che il precedente richiamato dai ricorrenti riguardava un caso diverso, concernente la reiterazione di un provvedimento sanzionatorio dopo l'eliminazione di meri vizi formali.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha condiviso la proposta del relatore e ha osservato che la decisione impugnata era conforme ai principi sul giudicato; in ogni caso, non risultava formato alcun giudicato sostanziale idoneo a escludere l'obbligo manutentivo delle piante in capo al proprietario del terreno. La Corte ha inoltre rilevato che il vincolo di inedificabilità non elimina tale obbligo né la responsabilità per la violazione dell'art. 29 c.d.s. La parte ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, è stato disposto l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
impone al proprietario del fondo un obbligo manutentivo delle piante che non viene meno per il solo vincolo di inedificabilità e la cui violazione può fondare la sanzione contestata
richiamato per la trattazione camerale della controversia secondo il rito semplificato
richiamato per la proposta del relatore e la definizione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente, in caso di rigetto/inammissibilità, di porre a carico della parte soccombente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Il proprietario del fondo confinante con la strada conserva l'obbligo di mantenere le piante in modo da non creare pericolo o intralcio alla segnaletica stradale; tale obbligo non viene meno per la sola presenza di vincoli urbanistici o di inedificabilità del terreno.
- La deduzione del giudicato richiede l'effettiva identità tra il precedente decisum e la nuova controversia; non può invocarsi un giudicato sostanziale quando la situazione fattuale sia mutata o quando il precedente riguardi una questione diversa.
- In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile quando non offre argomenti nuovi idonei a scardinare una decisione conforme ai principi già affermati dalla Corte e alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito.
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