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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36729/2022 del 15/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto avente ad oggetto lavori di rifacimento della copertura di un fabbricato. La committente aveva convenuto l'appaltatore chiedendo il risarcimento dei danni lamentati sull'immobile per infiltrazioni d'acqua e umidità asseritamente derivanti da vizi e cattiva esecuzione delle opere. Il tribunale aveva accolto la domanda in parte, liquidando equitativamente il danno in euro 10.000,00; la corte d'appello aveva confermato, valorizzando la consulenza tecnica d'ufficio e ritenendo che i vizi e il nesso causale con l'esecuzione delle opere fossero stati accertati, nonché che la quantificazione equitativa fosse giustificata dalla difficoltà obiettiva di stimare esattamente il pregiudizio. In cassazione l'appaltatore ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe trascurato il fatto che l'azione per vizi dell'opera non sarebbe stata proponibile perché i lavori erano stati ultimati e consegnati e i vizi erano già noti e non contestati dalla committente, che anzi avrebbe accettato le opere pagando il corrispettivo e commissionando ulteriori lavori; con il secondo ha denunciato insufficiente e contraddittoria motivazione, sempre ex art. 360, n. 5, c.p.c., contestando la liquidazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c., assumendo che l'impossibilità di una precisa stima dipendesse dall'inerzia e dalle scelte della committente, che aveva eseguito interventi sull'immobile, e lamentando l'assenza di criteri logici esplicitati per determinare la somma liquidata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, nel vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, mentre il ricorrente aveva sostanzialmente richiesto una rivalutazione del materiale probatorio senza indicare con la necessaria specificità il fatto storico asseritamente trascurato, il dato da cui esso risultava e il momento della sua discussione processuale; inoltre, i fatti allegati non risultavano inequivocamente provati nei termini necessari a farne discendere l'inesistenza dell'azione per vizi o l'accettazione dell'opera. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché la liquidazione equitativa del danno è consentita, anche d'ufficio, quando la sua esatta quantificazione sia difficoltosa in modo apprezzabile, purché il giudice dia conto degli elementi di fatto utilizzati; nella specie la corte territoriale aveva motivato richiamando la difficoltà non imputabile a inerzia processuale della parte, l'estensione e gravità dei pregiudizi e l'idoneità del materiale istruttorio a sorreggere la somma liquidata. Il ricorso è stato quindi rigettato sul piano processuale tramite declaratoria di inammissibilità, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1655 c.c.

    viene richiamato per sussumere il rapporto nel contratto di appalto

  • art. 1667 c.c.

    è evocato come disciplina dei vizi dell'opera e dei fatti impeditivi dell'accettazione e della conoscenza dei vizi da parte del committente

  • art. 1226 c.c.

    consente la liquidazione equitativa del danno quando la sua precisa determinazione sia difficile

  • art. 2056 c.c.

    viene richiamato quale norma che estende ai danni aquiliani il criterio della liquidazione equitativa

  • art. 115 c.p.c.

    è indicato come base generale del potere del giudice di valutare il materiale probatorio e procedere alla liquidazione equitativa

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    nel testo applicabile consente solo la censura per omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    impone al ricorrente di indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta e il suo rilievo processuale

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiede il deposito e la specifica indicazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda

  • art. 1226 e 2056 c.c.

    attribuiscono al giudice il potere discrezionale di liquidare equitativamente il danno in presenza di difficoltà di prova del preciso ammontare

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è deducibile per ottenere una nuova valutazione delle prove o per lamentare una motivazione soltanto insufficiente.
  • Chi deduce l'omesso esame di un fatto decisivo deve indicare con precisione il fatto storico, il dato testuale o extratestuale da cui emerge, e il momento in cui esso è stato discusso nel processo; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • La liquidazione equitativa del danno è legittima quando l'esatta quantificazione sia oggettivamente difficile in misura apprezzabile, anche se la difficoltà derivi da comportamenti della stessa parte danneggiata, purché il danno in sé e il nesso causale siano già stati accertati.
  • Il giudice che liquida equitativamente il danno deve indicare in motivazione gli elementi di fatto e i parametri logici utilizzati, così da rendere controllabile il percorso decisionale e evitare arbitrarietà.
  • In tema di appalto, l'accertamento dei vizi dell'opera e del nesso causale con la cattiva esecuzione può fondarsi sulle risultanze della consulenza tecnica e sul complessivo materiale istruttorio, se non specificamente e tempestivamente contestato nei modi dovuti.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalità

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