Cassazione Civile, Ordinanza n. 10565/2024 del 18/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore impugnava il licenziamento intimatogli il 29 giugno 2016 per giustificato motivo oggettivo, deducendo in sintesi che la crisi aziendale posta a base del recesso non fosse effettiva, che la riorganizzazione interna e la soppressione del suo posto di lavoro non fossero adeguatamente dimostrate, che la Corte d'appello avesse travisato il materiale probatorio e mal valutato le mansioni da lui svolte, che non fosse stata provata la sussistenza del nesso causale tra scelte organizzative e soppressione del singolo posto e, infine, che la società non avesse assolto l'onere di repechage. La società resisteva al ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili le censure che denunciavano l'omesso esame di fatti decisivi in presenza di doppia conforme e quelle che, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove. Ha inoltre escluso che vi fosse violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., perché il ricorrente contestava solo la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito. È stata infine ritenuta infondata la doglianza sulla mancata applicazione dei criteri di scelta della legge n. 223 del 1991, non essendo tali criteri applicabili al licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo per omesso esame del fatto storico decisivo è inammissibile in presenza di doppia conforme e, comunque, non può risolversi in una critica generica alla motivazione o nella richiesta di nuova valutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La deduzione del vizio di violazione di legge non è ammissibile quando, sotto la veste dell'errore di diritto, si contesti in realtà l'apprezzamento del materiale probatorio e la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito.
art. 348 ter c.p.c.
La presenza di doppia conforme preclude la deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 115 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte dalle parti o dichiara di non dover osservare la regola di giudizio sulle prove; non basta lamentare che abbia attribuito maggior forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre.
art. 2697 c.c.
La violazione è deducibile solo se l'onere della prova viene erroneamente attribuito alla parte sbagliata; non quando si contesta la valutazione delle prove svolta dal giudice.
l. n. 604 del 1966, artt. 3 e 5
Richiamati per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo e per la relativa disciplina, ma la Corte ha ritenuto che le censure si risolvessero in contestazioni di merito.
l. n. 223 del 1991, art. 5
I criteri di scelta previsti per il licenziamento collettivo non costituiscono prescrizioni cogenti per il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo.
art. 1175 c.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla correttezza dell'agire datoriale, ma senza esito favorevole, poiché la censura è stata ritenuta meramente fattuale.
art. 1375 c.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla buona fede nell'esecuzione del rapporto, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura di omesso esame di un fatto decisivo non è utilizzabile per ottenere una rivalutazione del merito, e resta comunque preclusa quando vi sia doppia conforme tra primo e secondo grado.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. sussiste solo se il giudice utilizza prove non dedotte dalle parti o dichiara di non dover osservare la regola di decisione sulle prove; non è configurabile quando si contesti soltanto il diverso apprezzamento attribuito alle prove ritualmente acquisite.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo se l'onere probatorio è stato posto a carico della parte sbagliata, non quando il ricorrente contesti l'esito della valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito.
- Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, i criteri di scelta dettati per il licenziamento collettivo non si applicano automaticamente al recesso individuale.
- Le doglianze sulla crisi aziendale, sulla soppressione del posto, sul repechage e sul nesso causale tra riorganizzazione e recesso, se formulate come errori di diritto ma dirette a contestare gli accertamenti di fatto, sono inammissibili in sede di legittimità.
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