Cassazione Civile, Ordinanza n. 10710/2025 del 23/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
Il ricorrente aveva convenuto in primo grado il debitore originario e la figlia acquirente per ottenere la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. della cessione immobiliare a titolo di vitalizio stipulata tra loro il 26 marzo 2015. Egli assumeva di essere creditore di una somma rilevante, solo parzialmente soddisfatta, e sosteneva che il trasferimento avesse leso la garanzia patrimoniale perché riguardava gli unici immobili del debitore, poi gravati da ipoteca volontaria a garanzia di un mutuo richiesto dal figlio dell'acquirente. Il tribunale aveva respinto la domanda ritenendo provato il pagamento del credito o comunque insussistente il consilium fraudis in capo all'acquirente; la corte d'appello aveva confermato, rilevando che il creditore non aveva dimostrato l'insoddisfazione del proprio credito e che, anzi, dagli atti risultava un accordo tra creditore e debitore e la rinuncia a un precedente pignoramento sugli stessi immobili. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per composizione del collegio con giudice ausiliario non togato; 2) omesso esame di fatti decisivi circa i rapporti tra le parti e il parziale pagamento del credito; 3) omesso esame della mala fede dell'acquirente; 4) violazione delle norme sulla quietanza, sui limiti della prova testimoniale e delle presunzioni, sostenendo che la corte d'appello avesse errato nel ritenere utilizzabili tali prove e nell'escludere le preclusioni probatorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato per effetto della pronuncia della Corte costituzionale n. 41 del 2021, che ha sì dichiarato l'illegittimità delle norme sulla partecipazione dei giudici ausiliari, ma con effetti differiti al completamento del riordino della magistratura onoraria. I secondi due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché proposti contro una doppia conforme, senza l'indicazione e il confronto delle diverse rationes decidendi di primo e secondo grado richiesti dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché non confrontava in modo puntuale la ratio della sentenza impugnata, fondata sull'estraneità della resistente ai rapporti di credito tra creditore e debitore e sulla conseguente inapplicabilità dei limiti probatori invocati. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è la norma posta a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria esercitata dal creditore per ottenere l'inefficacia dell'atto dispositivo pregiudizievole
richiamato per dedurre un vizio di composizione del collegio
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato come vizio processuale per la dedotta nullità della sentenza
richiamato per denunciare omesso esame di fatti decisivi
impedisce il sindacato sul vizio motivazionale in presenza di doppia conforme, salvo specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto delle due decisioni
il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica e puntuale alla decisione impugnata; la mancanza di tale requisito comporta inammissibilità
richiede la specifica indicazione degli atti e dei documenti su cui il motivo si fonda
richiamato in tema di quietanza e prova del pagamento
richiamato sui limiti della prova testimoniale
richiamato sui limiti della prova testimoniale e dei pagamenti
richiamato sulla prova per presunzioni
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
prevede il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
art. 32 d.lgs. n. 116 del 2017
richiamato per il termine di differimento degli effetti della declaratoria di illegittimità relativa ai giudici ausiliari
richiamato per la liquidazione delle spese processuali
art. 102 Cost.
invocato nel motivo sulla composizione del collegio
art. 106 Cost.
invocato nel motivo sulla composizione del collegio
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la mera riproposizione delle censure già svolte nei gradi di merito integra un "non motivo" e determina l'inammissibilità ex art. 366 c.p.c.
- In presenza di doppia decisione conforme, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile se il ricorrente non indica puntualmente le differenti ragioni di fatto poste a base delle due pronunce, come richiesto dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
- Le questioni sulla composizione del collegio e sulla partecipazione di giudici ausiliari devono essere valutate alla luce degli effetti temporali delle pronunce di illegittimità costituzionale eventualmente intervenute, non potendo trarsi automaticamente la nullità della decisione ove la Corte costituzionale abbia differito l'efficacia della declaratoria.
- In tema di prova dei pagamenti e dei rapporti tra creditore e debitore, i limiti di prova testimoniale, quietanza e presunzioni non sono automaticamente opponibili al terzo estraneo al rapporto sostanziale richiamato in giudizio; la censura deve confrontarsi con tale presupposto per essere ammissibile.
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