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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18165/2024 del 02/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Una società immobiliare aveva convenuto in giudizio un ente previdenziale pubblico, un ente assicurativo pubblico e il Ministero del lavoro, chiedendo il risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale, assumendo che nel corso di lunghe trattative, protrattesi per oltre un decennio, gli enti avessero violato la buona fede negoziale nella prospettata locazione, con opzione di acquisto o vendita, di un immobile di sua proprietà. La società sosteneva di aver costruito l’immobile e di averlo mantenuto disponibile sulla base dell’interesse manifestato dall’ente previdenziale e poi, dal 2006, di altri enti per un progetto logistico, senza che le controparti chiarissero tempestivamente il venir meno dell’interesse o concludessero il contratto; chiedeva quindi il ristoro dei danni patrimoniali da mancato sfruttamento e da deprezzamento del bene. Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda solo nei confronti dell’ente previdenziale, ritenendo che dopo una certa data quest’ultimo avesse ingenerato un legittimo affidamento alla conclusione della locazione e avesse omesso di chiarire tempestivamente di voler recedere dalle trattative. La Corte d’appello, su impugnazione principale dell’ente previdenziale e incidentale della società, ha invece ritenuto che non vi fosse un affidamento tutelabile, poiché le trattative erano ancora interlocutorie, mancavano una proposta definita, la precisa individuazione degli spazi e del canone, e la società aveva costruito l’immobile per collocarlo sul mercato; ha quindi escluso la responsabilità precontrattuale e rigettato la domanda. In cassazione la curatela del fallimento ha dedotto, con cinque motivi, violazione dell’art. 112 c.p.c. e del giudicato ex art. 2909 c.c., sostenendo che la sentenza di primo grado avesse già definitivamente accertato la responsabilità dell’ente per il periodo successivo al 2006 e che tale capo non fosse stato impugnato; ha poi censurato come ultrapetita e come erronea interpretazione dell’appello la parte della decisione relativa al quantum e ha infine denunciato motivazione apparente. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso: ha affermato che la statuizione di primo grado sulla responsabilità dell’ente era stata in realtà investita dall’appello principale, sicché non vi era né violazione del chiesto e pronunciato né giudicato interno; ha dichiarato inammissibili per difetto di interesse i motivi rivolti contro la parte della decisione resa ad abundantiam sul danno; ha ritenuto inammissibile anche la censura di motivazione apparente, perché non veniva dedotto un vizio costituzionalmente rilevante emergente dal solo testo della sentenza. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della parte ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della curatela fallimentare. Ha escluso la violazione dell’art. 112 c.p.c. e del giudicato, ritenendo che la pronuncia di primo grado sulla responsabilità dell’ente previdenziale fosse stata effettivamente impugnata in appello e quindi potesse essere riesaminata. Ha poi dichiarato inammissibili, per difetto di interesse, i motivi contro la parte della sentenza d’appello che aveva svolto considerazioni sul danno solo ad abundantiam, e ha dichiarato inammissibile la censura di motivazione apparente, perché non veniva denunciata una vera mancanza del minimo costituzionale della motivazione. La parte ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità al controricorrente INPS ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1337 c.c.

    richiamato come fondamento della pretesa di responsabilità precontrattuale per violazione della buona fede nelle trattative

  • art. 2043 c.c.

    richiamato insieme all’art. 1337 c.c. come base risarcitoria della domanda

  • art. 112 c.p.c.

    la censura di ultrapetizione è stata respinta perché la statuizione di primo grado era stata effettivamente devoluta con l’appello principale

  • art. 2909 c.c.

    è stato escluso il giudicato interno sulla statuizione di primo grado, perché tale capo era stato impugnato

  • art. 1362 c.c.

    invocato nella doglianza sull’interpretazione dell’atto di appello

  • art. 1363 c.c.

    invocato nella doglianza sull’interpretazione dell’atto di appello

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la nullità per motivazione apparente è ammessa solo quando la motivazione sia del tutto mancante, meramente apparente o comunque incomprensibile

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è la norma processuale invocata per i vizi di nullità della sentenza e del procedimento

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il parametro del ricorso per violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la violazione dell’art. 112 c.p.c. e del giudicato interno non può essere ravvisata quando il capo della sentenza di primo grado sia stato effettivamente devoluto con l’impugnazione, anche se la ricostruzione della portata della decisione di primo grado proposta dal ricorrente sia diversa da quella accolta dal giudice d’appello.
  • L’interpretazione dell’atto di appello va compiuta avendo riguardo al contenuto sostanziale delle censure e alle conclusioni formulate: se l’impugnazione investe il capo decisorio, il giudice di secondo grado può riesaminare il merito della domanda senza incorrere in ultrapetizione.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione diretto contro affermazioni rese dal giudice di merito ad abundantiam, poiché tali argomentazioni non costituiscono ratio decidendi e non incidono sul dispositivo.
  • Dopo la riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non sono consentite censure volte a contestare la sufficienza della motivazione; il vizio denunciabile resta solo quello di motivazione inesistente, meramente apparente o comunque tale da violare il minimo costituzionale.
  • Nelle trattative precontrattuali con una pubblica amministrazione, l’affidamento tutelabile richiede elementi concreti e univoci idonei a far ritenere ragionevolmente prossima la conclusione del contratto; mere interlocuzioni, proposte generiche o fasi ancora embrionali non bastano a fondare responsabilità precontrattuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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