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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27226/2024 del 21/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società cessionaria di crediti originariamente vantati dal fornitore di energia nei confronti di un comune per somme dovute a titolo di corrispettivo di forniture elettriche e di gas per gli anni 2009-2012. Il comune si opponeva deducendo, da un lato, di avere già pagato integralmente le fatture sino a luglio 2012 e, dall'altro, che le fatture successive (agosto-novembre 2012) riportavano un aumento tariffario indebito del 60% rispetto ai periodi precedenti. Il tribunale revocava il decreto ingiuntivo e la corte d'appello confermava in sostanza la decisione, ritenendo non provata dalla cessionaria la correttezza della tariffa applicata per il periodo successivo a luglio 2012. La società cessionaria ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) errata qualificazione della fattispecie, sostenendo che la fornitura era in regime di salvaguardia e aveva fonte legale nel d.l. n. 73/2007, non contrattuale; 2) omesso esame e violazione delle norme processuali sulla qualificazione della domanda e della causa petendi; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. per inversione dell'onere della prova, poiché sarebbe spettato al comune provare una diversa fonte contrattuale; 4) violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la corte d'appello considerato pacifica l'esistenza di un contratto tra le parti; 5) nullità per extrapetizione, per avere il giudice attribuito alla pretesa creditoria una fonte contrattuale anziché quella legale allegata; 6) violazione della disciplina tariffaria del regime di salvaguardia di cui al d.l. n. 73/2007. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi, il quarto e il sesto motivo per novità o carenza di specifica censura della ratio decidendi, ha respinto il terzo e il quinto motivo, escludendo l'erronea ripartizione dell'onere probatorio e il vizio di extrapetizione; infine ha rigettato il ricorso nel suo complesso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società cessionaria. Ha dichiarato inammissibili i motivi primo, secondo, quarto e sesto perché introducevano questioni non trattate nella sentenza impugnata o non censuravano tutte le rationes decidendi poste a base della decisione di merito; ha ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che la corte territoriale aveva correttamente applicato l'art. 2697 c.c. sul presupposto di un rapporto di somministrazione di natura contrattuale; ha ritenuto infondato anche il quinto motivo, escludendo il vizio di extrapetizione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con distrazione a favore del difensore del comune antistatario, e la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione in camera di consiglio è avvenuta secondo il rito camerale semplificato previsto per il ricorso per cassazione.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova è stato ritenuto correttamente applicato dal giudice di merito in presenza di un rapporto di somministrazione qualificato come contrattuale.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è stata ritenuta inammissibile/infondata perché diretta contro un passaggio isolato della motivazione e non contro la ratio decidendi effettiva.

  • artt. 99, 112, 113, 115 e 183 c.p.c.

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura sulla qualificazione e interpretazione della domanda e della causa petendi.

  • d.l. 18 luglio 2007, n. 73

    Richiamato dalla ricorrente come fonte legale del regime di salvaguardia per la fornitura di energia e della relativa tariffazione.

  • L. 125/2007

    Legge di conversione del d.l. n. 73/2007, richiamata in tema di regime di salvaguardia.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Richiamata quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove: se la censura riguarda un tema non trattato nella sentenza impugnata, il ricorrente deve dimostrare di averlo dedotto nei precedenti gradi e indicare specificamente l'atto in cui ciò è avvenuto.
  • Quando una decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggerla, il ricorso per cassazione deve censurare tutte le rationes; l'omessa impugnazione di una di esse rende definitiva la decisione sotto quel profilo.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. non è configurabile se il giudice di merito applica correttamente il riparto dell'onere probatorio sulla base della qualificazione del rapporto dedotta in causa e accertata in fatto.
  • Il vizio di extrapetizione ricorre solo quando il giudice altera petitum e causa petendi sostituendo i fatti costitutivi della domanda o attribuendo un bene della vita diverso da quello richiesto; non basta la mera divergenza rispetto a una tesi difensiva non effettivamente risultante dal decisum.
  • La censura ex art. 115 c.p.c. non può limitarsi a contestare un singolo passaggio motivazionale se la sentenza si fonda su un'autonoma e diversa ratio non specificamente attaccata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimentoSomministrazione
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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