Cassazione Civile, Ordinanza n. 11314/2025 del 29/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (medici)
La controversia
La controversia origina da una sentenza d'appello che aveva condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri a risarcire alcuni medici per il ritardo e l'incompletezza del recepimento di direttive europee sul compenso spettante ai medici specializzandi. L'Amministrazione ha poi chiesto la revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c., sostenendo che la sentenza d'appello fosse contraria a due precedenti sentenze passate in giudicato: una del Tribunale di Roma per la maggior parte dei medici e una del Tribunale di Bologna per una delle ricorrenti. La Corte d'appello ha respinto la revocazione per gli altri medici e dichiarato rinunciata l'azione solo per due di essi, ritenendo non provata l'esistenza di un precedente giudicato contrastante, perché le sentenze prodotte non consentivano di identificare con sufficiente precisione soggetti, specializzazioni e anni di frequenza. In cassazione la Presidenza ha denunciato violazione degli artt. 24 Cost., 2909 c.c., 324 c.p.c., 124 disp. att. c.p.c. e 2697 c.c., assumendo che la prova del giudicato fosse stata erroneamente ritenuta insufficiente nonostante le certificazioni rilasciate dai giudici e che non fosse necessario dimostrare ulteriori dati identificativi come codice fiscale, specializzazione o anni di corso; ha inoltre sostenuto che, secondo vicinanza della prova, incomberebbe sulla controparte dimostrare l'inesistenza del giudicato. La Corte di cassazione ha rilevato anche profili di inammissibilità per difetto di prova/notifica del ricorso nei confronti di alcuni intimati e per difetto di specifica censura sulla statuizione di rinuncia relativa ad altri due medici.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il ricorso nei confronti di alcuni intimati per difetto di prova della notifica o del suo perfezionamento; ha dichiarato inammissibile anche la doglianza contro la decisione relativa a due medici per mancanza di specifica censura sulla statuizione di rinuncia. Quanto agli altri resistenti, ha confermato la valutazione della Corte d'appello secondo cui non era stata fornita prova sufficiente dell'esistenza di un precedente giudicato effettivamente contrastante con la sentenza impugnata, poiché la ricorrente non aveva allegato in modo completo il contenuto delle precedenti decisioni e non aveva dimostrato l'identità oggettiva e soggettiva richiesta dall'art. 395, n. 5, c.p.c. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda; non è stato applicato l'ulteriore contributo unificato, in quanto la ricorrente è amministrazione dello Stato esente per prenotazione a debito.
Norme richiamate
la revocazione per contrasto con precedente giudicato richiede la dimostrazione di un vero giudicato sostanziale incompatibile con la decisione impugnata
il giudicato rileva solo se è effettivamente formato tra le stesse parti e sul medesimo oggetto
richiamato come norma sul giudicato formale, ma la Corte valorizza soprattutto la necessità di un giudicato sostanziale contrastante
la certificazione del giudicato non esonera dall'onere di provare compiutamente identità di parti e oggetto rispetto alla decisione precedente
l'onere della prova del giudicato invocato incombe su chi propone la revocazione o ne eccepisce l'esistenza
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della pretesa di non aggravare eccessivamente l'onere probatorio
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non applicabile alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esenzione dal pagamento mediante prenotazione a debito
art. 8, secondo comma, l. n. 890 del 1982
richiamato in tema di perfezionamento della notificazione postale e produzione della CAD
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
rubrica del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge
Massime di principio
- Ai fini della revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c., non basta dimostrare l'esistenza di una precedente pronuncia formalmente passata in giudicato: occorre provare che essa sia realmente incompatibile, per soggetti e oggetto, con la sentenza impugnata.
- La prova del precedente giudicato deve essere specifica e completa; chi invoca la revocazione deve mettere il giudice in condizione di verificare l'identità tra i due giudizi mediante la produzione del contenuto rilevante delle decisioni e degli atti necessari a identificare l'oggetto della domanda.
- La certificazione di passaggio in giudicato non sostituisce la dimostrazione dell'effettiva corrispondenza soggettiva e oggettiva tra il precedente giudizio e quello revocando.
- Il principio di vicinanza della prova non sposta sull'altra parte l'onere di dimostrare l'inesistenza del giudicato quando la parte che lo allega non abbia prima fornito una prova adeguata della sua esistenza e della sua pertinenza al caso concreto.
- In cassazione il controllo sulla valutazione del giudice di merito in tema di giudicato è limitato: se la motivazione è logicamente e giuridicamente corretta, la relativa apprezzabilità di fatto non è censurabile.
- Il ricorso per cassazione deve essere specificamente diretto contro tutte le rationes decidendi effettivamente poste a base della sentenza impugnata; l'omessa censura di una statuizione autonoma rende la doglianza inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso può derivare anche dalla mancata prova del perfezionamento della notificazione nei confronti di alcuni intimati, secondo le regole proprie della notificazione postale.
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