Cassazione Penale, Sentenza n. 24017/2023 del 05/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativamente alla privazione della libertà subita dal 29/04/2016 in quanto destinatario di custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 624-bis e 629 c.p.; successiva assoluzione irrevocabile con rito abbreviato per non aver commesso il fatto. Il ricorrente censura la valutazione della Corte territoriale che ha ritenuto sussistente una condotta gravemente colposa idonea a trarre in errore l'autorità cautelare e contesta inoltre la condanna al pagamento di euro 2.000 in favore dell'Erario nonostante il Ministero non si sia costituito
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso quanto alle conclusioni di merito: ha confermato che l'assoluzione motivata dal dubbio non implica automaticamente l'insussistenza 'ab origine' delle condizioni di applicabilità della misura cautelare e che gli elementi indiziari (intercettazioni, stretta frequentazione di pregiudicati, spiegazioni non plausibili in interrogatorio) potevano integrare una colpa grave ostativa alla riparazione. Tuttavia la Corte ha accolto la censura sul punto delle spese processuali: ha annullato senza rinvio l'ordinanza limitatamente alla statuizione che condannava Vivoli al pagamento delle spese a favore dell'Erario, ritenendola illegittima poiché il Ministero dell'Economia e delle Finanze non si era costituito nel giudizio d'appello
Norme richiamate
Norma del codice penale relativa al reato per cui il ricorrente fu indagato; utilizzata per descrivere il contesto dell'adozione della misura cautelare, ma l'assoluzione non implica automaticamente che la misura fosse infondata ab origine
Altro articolo penale relativo alle accuse contestate; posto a titolo descrittivo del capo d'imputazione che giustificò la custodia cautelare
Richiamato quale riferimento alle condizioni di applicabilità delle misure cautelari; la Corte osserva che l'accertamento dell'insussistenza 'ab origine' basato su una diversa valutazione degli stessi elementi impedisce di ritenere causalmente rilevante la condotta dell'imputato
Correlato alle condizioni per la misura cautelare; citato nel ragionamento sul limite dell'operatività della causa ostativa quando la valutazione degli stessi elementi cambia
Richiamato nel contesto delle spese: il principio di soccombenza non è applicabile automaticamente quando l'Amministrazione (Ministero) non si è costituita, sicché non si può sempre liquidare le spese a favore dell'Erario
art. 620 lett. I) cod. proc. pen.
Norma che consente alla Corte di annullare un provvedimento impugnato; utilizzata come titolo abilitante per l'annullamento parziale senza rinvio della statuizione sulle spese
Giurisprudenza - Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010 (D'Ambrosio)
Principio di diritto: la condotta dolosa o gravemente colposa può essere causa ostativa alla riparazione, salvo quando l'insussistenza 'ab origine' delle condizioni cautelari sia accertata sulla base di una diversa valutazione degli stessi elementi, nel qual caso non è possibile attribuire efficacia causale alla condotta del soggetto
Giurisprudenza Sez. 4 (Dieni, Calo', Maltese, Fratepietro e altri)
Orientamenti consolidati secondo cui la frequentazione ambigua di soggetti coinvolti in traffici illeciti e certi elementi di intercettazione possono costituire indizi idonei a integrare colpa grave ostativa alla riparazione per ingiusta detenzione
Massime di principio
- L'assoluzione motivata dal dubbio non equivale automaticamente a dimostrazione che la misura cautelare fosse ingiustificata sin dall'origine: il giudice della riparazione può comunque valutare indizi di colpa grave che abbiano potuto trarre in errore l'autorità cautelare
- Se l'accertamento dell'insussistenza 'ab origine' delle condizioni cautelari deriva da una diversa valutazione degli stessi elementi su cui si fondò la custodia, la condotta del detenuto non è automaticamente ritenuta causalmente efficace a negare la riparazione (principio D'Ambrosio)
- La frequentazione di pregiudicati, intercettazioni e spiegazioni non plausibili in fase di interrogatorio possono integrare indizi tali da configurare colpa grave e ostare al riconoscimento dell'indennità per ingiusta detenzione
- Quando il Ministero dell'Economia e delle Finanze non si costituisce nel giudizio per la riparazione, il giudice non deve liquidare le spese a favore dell'Erario: la condanna alle spese è illegittima in assenza di costituzione del Ministero
- In situazioni in cui il materiale probatorio è identico tra giudice della cautela e giudice dell'assoluzione, occorre distinguere se l'assoluzione derivi da una rivalutazione degli elementi (che può escludere la misura ab origine) o da un dubbio sul complesso probatorio (che non esclude la possibilità di colpa grave)
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