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Ordinanza

Ordinanza n. 148/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600458

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa di 20.000 euro per inottemperanza a un'ordinanza di demolizione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza dirigenziale con cui il Comune ha ingiunto il pagamento della sanzione prevista dall'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 per l'inottemperanza all'ordine di demolizione, chiedendone la sospensione cautelare. Hanno dedotto, in sintesi: l'assenza nell'ingiunzione dell'indicazione dell'accertamento dell'inottemperanza da parte dell'amministrazione; la mancata comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio; l'erroneità dell'applicazione della sanzione poiché il manufatto sarebbe stato realizzato prima dell'entrata in vigore della legge n. 164/2014. La vicenda relativa all'ordinanza di demolizione presupposta era già stata esaminata dalla stessa Sezione in un precedente procedimento cautelare, definito con ordinanza di rigetto non appellata.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Quanto al primo motivo, ha rilevato che il provvedimento impugnato richiama espressamente la nota della polizia municipale con cui era stata accertata l'inottemperanza all'ordine di demolizione. Quanto alla mancata comunicazione di avvio, ha ritenuto che il provvedimento sanzionatorio fosse vincolato e che, pertanto, non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello adottato, applicando l'art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990. Le doglianze sulla data di realizzazione del manufatto sono state dichiarate inammissibili, poiché riguardano l'accertamento proprio dell'ordinanza di demolizione presupposta, già impugnata in un diverso giudizio; l'ordinanza cautelare vale anche quale avviso ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state poste solidalmente a carico dei ricorrenti e liquidate in 750 euro, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. n. 380/2001

    La sanzione amministrativa per l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione è applicabile in presenza dell'accertamento dell'inottemperanza.

  • art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990

    La mancata comunicazione di avvio non determina l'annullabilità del provvedimento vincolato quando l'amministrazione dimostri che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    L'ordinanza può valere quale avviso alle parti sulle questioni rilevate d'ufficio dal giudice e ritenute rilevanti ai fini della decisione.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare e il relativo esame incidentale.

Massime di principio

  • L'ingiunzione della sanzione prevista dall'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 per l'inottemperanza all'ordine di demolizione deve dare conto dell'accertamento dell'inottemperanza; tale requisito può risultare anche dal richiamo espresso alla relazione o nota della polizia municipale contenente l'accertamento.
  • Quando il provvedimento sanzionatorio costituisce esercizio di un potere vincolato e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso, la mancata comunicazione di avvio del procedimento non comporta l'annullabilità dell'atto ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990.
  • Le contestazioni relative ai presupposti propri dell'ordinanza di demolizione devono essere dedotte nel giudizio avente a oggetto tale provvedimento presupposto e non possono essere utilmente riproposte nel giudizio contro la successiva ingiunzione della sanzione per inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniInvalidità del provvedimentoDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiVizi formali non invalidantiTutela cautelareDifetto di istruttoriaTermini del procedimento

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