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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16081/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in giudizio abbreviato dalla Corte d'appello a sette anni di reclusione e 30.000 euro di multa per detenzione di stupefacenti aggravata, ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla configurabilità, sotto il profilo soggettivo, dell'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990, sostenendo in sostanza che non fosse provata la sua consapevolezza dell'entità del carico; (2) violazione di legge e vizio di motivazione sul riconoscimento della continuazione con altro reato in materia di stupefacenti, contestando la qualificazione del rapporto tra le condotte; (3) violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo non adeguata la valutazione negativa del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo e il secondo motivo riproponevano censure di merito non consentite in sede di legittimità, mirando a una rivalutazione delle prove e non individuando specifici travisamenti; inoltre ha considerato corretta la motivazione della Corte territoriale sia sulla consapevolezza dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990, sia sulla configurabilità della continuazione tra reati aventi ad oggetto sostanze appartenenti a tabelle diverse. Anche il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché attinente al trattamento punitivo e comunque sorretto da motivazione non illogica sul diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende per colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice relativa ai reati in materia di stupefacenti; la sentenza di merito ha ritenuto integrata la condotta contestata e la Cassazione non ha ravvisato vizi di legittimità nella relativa valutazione.

  • art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990

    aggravante dell'ingente quantità; la Corte ha ritenuto che la motivazione sul relativo elemento soggettivo fosse logica, valorizzando accesso ai locali, strumenti di confezionamento e dichiarazioni dell'imputato.

  • art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990

    fattispecie richiamata ai fini del riconoscimento della continuazione con altro reato in materia di stupefacenti, in presenza di sostanze appartenenti a tabelle diverse.

  • art. 62-bis c.p.

    circostanze attenuanti generiche: il diniego è stato ritenuto congruamente motivato per assenza di elementi positivi valutabili e inidoneità delle deduzioni difensive.

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni di merito già esaminate e disattese, né richieste di rivalutazione delle prove, salvo specifica denuncia di travisamento di emergenze processuali decisive.
  • La consapevolezza dell'aggravante dell'ingente quantità di stupefacente può essere desunta da un insieme di indici fattuali, quali il pieno accesso dell'imputato ai locali di custodia della droga, la presenza di strumenti per il confezionamento e le dichiarazioni rese dall'interessato, anche in termini di ignoranza colpevole.
  • In materia di stupefacenti, quando la condotta ha ad oggetto sostanze appartenenti a tabelle diverse e non affini, possono configurarsi distinti reati e, a seconda dei casi, concorso materiale, concorso formale o continuazione, con riflessi sul trattamento sanzionatorio.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se la sentenza di merito lo sorregge con motivazione non illogica e con la constatazione della mancanza di elementi positivi suscettibili di valutazione favorevole.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende quando ricorrono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniPena e commisurazione
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazione

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