Cassazione Penale, Sentenza n. 43566/2023 del 27/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Russo Giovanni, legale rappresentante della Pascutti Invest & Factoring spa Inc. con sede in Patti, è stato condannato per il reato di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (periodo d'imposta 2013), con evasione IRES di € 442.731,24 e IVA di € 338.085,69. Il ricorrente contestava la qualificazione della società come soggetto produttore di reddito in Italia, sostenendo che la Pascutti svolgeva solo funzioni di rappresentanza/incasso per conto di società estere (Pronto Valide LLC e Karsjok Internet Sales OU) e quindi non aveva una stabile organizzazione in Italia ai sensi dell'art. 5 della Convenzione (Osce) e dell'art. 162 TUIR; ne seguirebbe l'assenza di obblighi dichiarativi e di responsabilità penale. Inoltre denunciava vizio di motivazione e applicazione errata della norma penale da parte della corte territoriale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero ripetitive rispetto a quelle già esaminate e disattese dai giudici di merito e chiedessero, in realtà, una diversa ricostruzione dei fatti non consentita in sede di legittimità. Sulla base degli accertamenti di fatto (sede legale ed effettiva della Pascutti in Patti, 8.124 ricevute attestanti prestazioni effettuate in Italia, incassi versati sul conto italiano e mancanza di prove di trasferimenti diretti alla società statunitense), la Corte ha ritenuto provata la produzione di redditi in Italia e, quindi, l'obbligo di presentazione delle dichiarazioni IRES e IVA. Ha escluso l'ipotesi di esterovestizione non essendo dimostrata l'effettiva residenza fiscale estera della società o la sussistenza di una stabile organizzazione estera. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5
La norma punisce l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali; la Corte ha ritenuto applicabile la disposizione alla società con sede e attività in Italia, determinando la responsabilità del legale rappresentante per l'omessa dichiarazione IRES e IVA.
Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. b)
Richiamato come motivo di ricorso per presunta errata applicazione della legge penale; la Corte ha ritenuto le censure ripetitive e non idonee ad invertire gli accertamenti di fatto già valutati dai giudici di merito.
Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. e)
Richiamato in relazione alla dedotta illogicità della motivazione della corte territoriale; la Cassazione ha ritenuto la motivazione congrua e non viziata.
TUIR, art. 162
Riferito ai criteri per l'individuazione della stabile organizzazione in Italia; la difesa invocava l'assenza di stabile organizzazione, mentre i giudici hanno ritenuto provata l'attività imprenditoriale svolta in Italia dalla società.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata nella valutazione sull'assenza di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità; nonostante ciò, è stata comminata una somma alla Cassa delle Ammende in via equitativa.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina liberamente i fatti: quando primo e secondo grado hanno concordato sugli accertamenti probatori, la Cassazione valuta prevalentemente profili di diritto e vizi di motivazione non ridiscutendo i fatti già accertati.
- In contestazioni relative alla stabile organizzazione/esterovestizione, incombe sulla difesa l'onere di provare la effettiva residenza fiscale estera e che l'attività rilevante sia stata svolta all'estero; mere asserzioni non dimostrate sono insufficienti.
- La presenza della sede legale in Italia, la produzione documentale (es. ricevute, movimentazioni bancarie) e l'effettuazione delle prestazioni in territorio nazionale costituiscono elementi forti per l'attribuzione del reddito e l'obbligo dichiarativo in Italia.
- Le censure che sostanzialmente chiedono una diversa valutazione dei fatti già apprezzati in merito sono inammissibili in Cassazione quando risultano ripetitive delle argomentazioni già esaminate e respinte dalla corte d'appello.
- L'ipotesi di esterovestizione richiede prova di una dissociazione reale tra centro di effettivi interessi gestionali e sede formale estera; la semplice esistenza di rapporti o movimenti verso società estere non è di per sé sufficiente a dimostrare esterovestizione.
- In caso di ricorso infondato o manifestamente inammissibile la parte può essere condannata alle spese e a somme a favore della Cassa delle Ammende; tuttavia l'assenza di colpa grave può influire sull'entità della sanzione.
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