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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28754/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia origina dall'azione proposta da due coniugi contro il loro difensore per asserita responsabilità professionale. Essi sostenevano che l'avvocato avesse trattato in modo negligente una vicenda relativa a illegittime iscrizioni ipotecarie eseguite da una banca sui loro immobili a garanzia di un debito, vicenda che, secondo gli attori, aveva impedito la vendita di alcuni terreni oggetto di un preliminare di compravendita. In primo grado e in appello la domanda risarcitoria fu respinta per difetto di prova del nesso causale tra l'ipoteca e la perdita dell'affare. Nel ricorso per cassazione l'erede di uno degli originari attori ha censurato la sentenza d'appello con sei motivi: 1) nullità per ultrapetizione, assumendo che la Corte d'appello avesse fondato la decisione su una supposta simulazione del preliminare e della sua risoluzione, mai dedotta dalle parti; 2) omesso esame di fatti storici decisivi, con riferimento alla reale stipulazione del preliminare e alla sua risoluzione; 3) violazione del giudicato esterno, sostenendo che in altro giudizio fosse già stata accertata l'esistenza e validità del preliminare e della risoluzione; 4) violazione delle regole sulle presunzioni semplici, lamentando che il rigetto della domanda si fondasse su presunzioni non gravi, precise e concordanti e trascurasse la prova testimoniale; 5) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria e travisamento della prova, contestando sia l'argomento relativo a un'esecuzione immobiliare promossa da altro istituto di credito sia la presunta confusione tra quantificazione del danno e nesso causale; 6) nullità per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, con riguardo al capo sulla restituzione degli onorari professionali, ritenuto non specificamente impugnato in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondate tutte le censure, osservando che la Corte d'appello non aveva fondato la decisione su una dichiarazione di simulazione del preliminare, ma aveva escluso la prova del danno e, soprattutto, del nesso causale tra l'iscrizione ipotecaria e la perdita dell'affare. Secondo la Cassazione, l'accertamento del nesso causale rientrava nel thema decidendum e non integrava ultrapetizione; gli ulteriori motivi riproponevano in sostanza una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. È stata inoltre confermata la correttezza del ragionamento della Corte territoriale in tema di danno da perdita di chance: prima va accertato il nesso causale secondo il criterio del "più probabile che non", poi l'esistenza di un risultato sperato incerto e non di un mancato risultato già definitivamente consumato. Condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore delle controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    La Corte ribadisce i confini dei motivi di ricorso per cassazione: i vizi processuali e di motivazione non possono essere usati per ottenere una nuova valutazione di merito delle prove o per censurare argomentazioni non decisive.

  • art. 112 c.p.c.

    Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato quando il giudice si limita ad accertare un elemento costitutivo della domanda, come il nesso causale, già compreso nel thema decidendum.

  • art. 99 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi entro i limiti della domanda e può qualificare giuridicamente i fatti dedotti, senza uscire dal petitum e dalla causa petendi.

  • art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se mancante o apparente; non lo è quando il ragionamento decisorio risulta comunque intellegibile e articolato.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato a supporto del dovere di motivazione della sentenza.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dalla parte ricorrente a sostegno delle censure processuali, senza che la Corte ravvisi violazioni rilevanti.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dalla parte ricorrente in relazione alla motivazione della sentenza; la Corte esclude vizi costituzionalmente rilevanti.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno può essere rilevante, ma nel caso concreto la censura è dichiarata inammissibile perché ripropone la questione della simulazione, estranea alla ratio decidendi.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici sono legittime solo se il ragionamento presuntivo è congruo; nella specie la censura è inammissibile perché mira a una nuova valutazione delle prove.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte afferma che il giudice di merito può desumere il fatto ignoto da elementi indiziari purché con motivazione congrua e secondo il prudente apprezzamento.

  • art. 17 L. n. 581/1950

    Richiamato in relazione alla disciplina dell'emendatio libelli, ma la Corte non ravvisa la violazione denunciata.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per lamentare l'uso di fatti non contestati o prove non introdotte; la Corte esclude l'errore denunciato.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. per contestare la valutazione dei fatti non contestati.

  • art. 116 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il travisamento della prova non coincide con una diversa lettura delle risultanze istruttorie e non consente una nuova valutazione del merito.

  • art. 184 c.p.c.

    Richiamato in tema di possibilità di modificare la domanda/precisare le difese nel corso del giudizio di merito.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Il travisamento del contenuto oggettivo della prova è rimedio, se ne ricorrono i presupposti, mediante revocazione per errore di fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Norma richiamata nel dispositivo in tema di contributo unificato, senza ulteriori sviluppi nel testo disponibile.

Massime di principio

  • Non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato il giudice che, decidendo sulla domanda risarcitoria, accerti il difetto di uno degli elementi costitutivi della pretesa, come il nesso causale, anche senza specifica eccezione della controparte.
  • In sede di legittimità non è consentito censurare con il vizio di ultrapetizione o con il vizio di motivazione una mera argomentazione accessoria o ad abundantiam, priva di decisività rispetto alla ratio decidendi.
  • Nel danno da perdita di chance occorre distinguere con rigore tra prova del nesso causale tra condotta e evento dannoso e prova dell'evento di danno; solo se il nesso causale è provato e l'evento è accertato nella sua consistenza risarcibile può aversi il risarcimento del danno finale.
  • La chance risarcibile presuppone un risultato sperato incerto e non il mancato risultato già definitivamente escluso; se il danno lamentato è un esito ormai perduto in via totale e certa, la figura della chance non è configurabile.
  • Il travisamento della prova non coincide con una diversa valutazione delle risultanze istruttorie: se la doglianza mira solo a sostituire la propria lettura dei fatti a quella del giudice di merito, il motivo è inammissibile in cassazione.
  • Le presunzioni semplici sono censurabili in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o della violazione dei criteri legali di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c.; non è ammesso trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo giudizio di fatto.
  • La deduzione del giudicato esterno è irrilevante quando la censura non colpisce la vera ratio decidendi della sentenza impugnata, ma tenta di riaprire una questione fattuale già risolta sul difetto di causalità.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

Testo integrale

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