Cassazione Civile, Ordinanza n. 06187/2023 del 01/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall’iscrizione d’ufficio di un’avvocata alla Gestione separata INPS per il recupero di contributi riferiti al reddito da lavoro autonomo percepito nell’anno 2009. La Corte d’appello aveva ritenuto legittima l’iscrizione, osservando che la professionista non risultava iscritta alla cassa di categoria per il superamento della soglia reddituale rilevante per l’obbligo di iscrizione, pur essendo tenuta al versamento del contributo integrativo. Con il ricorso per cassazione la professionista deduceva: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, sostenendo che, essendo iscritta all’albo e avendo versato il contributo integrativo, non potesse essere assoggettata alla Gestione separata; 2) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte territoriale considerato l’eccezione di prescrizione proposta in primo grado; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda autonoma di rideterminazione delle sanzioni dovute ex art. 116 l. n. 388/2000.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, ribadendo l’orientamento secondo cui, dopo l’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, il professionista non iscritto alla cassa di categoria e non tenuto al contributo soggettivo deve essere iscritto alla Gestione separata; se non supera la soglia reddituale che rende obbligatoria l’iscrizione alla cassa, resta assoggettato alla Gestione separata in funzione della copertura previdenziale universale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la censura riguardava un’omessa decisione su eccezione di prescrizione e non un omesso esame di fatto decisivo, e ha comunque rilevato che la prescrizione non era maturata, decorrendo dal termine di pagamento fissato dal d.P.C.M. 10 giugno 2010 (6 luglio 2010), sicché l’atto interruttivo del 11 giugno 2015 era tempestivo. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di autosufficienza, non essendo indicato in quale atto e in che termini fosse stata riproposta la domanda di rideterminazione delle sanzioni. Le spese sono state compensate, valorizzando l’assetto definitivo della giurisprudenza sulla questione del primo motivo.
Norme richiamate
art. 2, comma 26, l. n. 335/1995
prevede l’iscrizione alla Gestione separata del professionista non iscritto a una cassa di categoria e non tenuto al versamento del contributo soggettivo; la sua ratio è universalistica e funzionale alla copertura previdenziale generale.
art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011
ha orientato l’interpretazione dell’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995 nel senso dell’assoggettamento alla Gestione separata dei professionisti non iscritti alla cassa di categoria nei casi in cui non sia dovuto il contributo soggettivo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
non è il veicolo corretto per censurare l’omessa decisione su un’eccezione; la doglianza è inammissibile se in realtà attiene a un error in procedendo.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è il parametro corretto per denunciare la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia.
impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; l’omessa pronuncia su un capo autonomo di domanda integra error in procedendo, ma la relativa censura deve essere specifica e autosufficiente.
richiamato come base della domanda di rideterminazione delle sanzioni contributive.
art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241/1997
rimette a un d.P.C.M. la modifica dei termini di adempimento per imposte e contributi, con conseguente rilevanza del termine fissato dal decreto ai fini della decorrenza della prescrizione.
d.P.C.M. 10 giugno 2010
art. 1, comma 1, termine di pagamento al 6.7.2010
il termine fissato dal decreto rileva come dies a quo della prescrizione dei contributi relativi all’anno 2009.
artt. 35 e 38 Cost.
richiamati come parametri costituzionali a sostegno della conformità dell’orientamento interpretativo alla tutela del lavoro e della previdenza.
Massime di principio
- Il professionista iscritto all’albo ma non iscritto alla cassa previdenziale di categoria e non tenuto al contributo soggettivo deve essere iscritto alla Gestione separata INPS, poiché il sistema mira a una copertura previdenziale universale e complementare rispetto alla previdenza categoriale.
- Il contributo integrativo della cassa professionale, avendo funzione solidaristica e non dando luogo a una prestazione previdenziale correlata, non esonera dall’iscrizione alla Gestione separata quando non sia dovuto il contributo soggettivo.
- La prescrizione dei contributi decorre dal momento in cui scadono i termini di pagamento fissati dalla disciplina applicabile, non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
- Quando un motivo di ricorso censura in realtà l’omessa pronuncia su un’eccezione o su una domanda, il vizio deve essere dedotto come violazione dell’art. 112 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., non come omesso esame di fatto decisivo ex n. 5.
- La denuncia di omessa pronuncia su una domanda richiede specifica indicazione del luogo processuale in cui la domanda è stata riproposta, altrimenti il motivo difetta di autosufficienza.
- Se l’atto interruttivo della prescrizione interviene entro cinque anni dal dies a quo individuato secondo la disciplina dei termini di pagamento, la prescrizione non matura.
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