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Sentenza

Sentenza n. 7018/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del decreto di inammissibilità dell’istanza di concessione della cittadinanza (K10/-OMISSIS-);

Giustizia amministrativa202515123

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di inammissibilità dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana per insufficienza del reddito

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente cittadinanza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio che aveva dichiarato inammissibile la domanda di cittadinanza presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione. In particolare, ha contestato l'incoerenza tra i due preavvisi di diniego ex art. 10-bis l. n. 241/1990 e il provvedimento finale, poiché i preavvisi avevano riguardato, rispettivamente, le annualità 2021 e 2022 e poi il solo 2021, mentre il decreto conclusivo aveva indicato l'insufficienza del reddito per il 2022. Ha inoltre dedotto che l'amministrazione non aveva correttamente valutato i redditi effettivamente percepiti e il contributo economico del coniuge, secondo la circolare del Ministero dell'Interno del 5 febbraio 2007. Il ricorrente ha documentato un reddito di 12.900 euro per il 2022, cui si aggiungevano 3.000 euro del coniuge, e un reddito rettificato di 13.200 euro per il 2021, importi superiori alla soglia di 12.394,05 euro calcolata per il nucleo familiare con coniuge e due figli a carico. La Prefettura ha sostenuto che il riferimento al 2022 contenuto nel decreto fosse frutto di un mero errore materiale e che la carenza riguardasse in realtà il 2021.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha preliminarmente ribadito che il possesso di adeguati mezzi di sostentamento costituisce un requisito minimo indefettibile nella valutazione ampiamente discrezionale della domanda di cittadinanza, dovendo essere verificata la stabilità e continuità della capacità reddituale sino al giuramento. La soglia utilizzata dall'amministrazione, parametrata ai limiti previsti per l'esenzione dalla spesa sanitaria e incrementata per il coniuge e i figli a carico, è stata ritenuta legittima. Tuttavia, nella valutazione della capacità reddituale, l'amministrazione deve considerare sia il reddito dell'istante sia l'effettivo contributo degli altri componenti del nucleo familiare, ove documentato. Nel caso concreto, il reddito del ricorrente risultava superiore alla soglia sia per il 2022, annualità indicata nel provvedimento finale, sia per il 2021, annualità cui la Prefettura aveva successivamente ricondotto la valutazione negativa. Il TAR ha quindi ravvisato un eccesso di potere per difetto di istruttoria, annullato il decreto impugnato e imposto alla Prefettura di rideterminarsi secondo i criteri indicati in motivazione. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91

    La domanda di concessione della cittadinanza italiana è stata presentata sulla base di tale disposizione.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    I preavvisi di diniego devono costituire parte coerente del percorso istruttorio e motivazionale che conduce al provvedimento finale.

  • art. 4, comma 7, d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572

    Il requisito reddituale deve essere mantenuto fino al momento del giuramento, sicché rileva la stabilità e continuità della capacità economica.

  • d.m. 22 novembre 1994

    La domanda deve essere corredata dalla dichiarazione dei redditi dell'ultimo triennio.

  • art. 1, comma 4, d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362

    Costituisce la base normativa del decreto ministeriale che prescrive la documentazione reddituale relativa all'ultimo triennio.

  • art. 3 d.l. 25 novembre 1989, n. 382, convertito in l. 25 gennaio 1990, n. 8

    Il parametro reddituale previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria è assunto dall'amministrazione come riferimento per la soglia minima di autosufficienza economica.

  • art. 2, comma 15, l. 28 dicembre 1995, n. 549

    Conferma il parametro reddituale utilizzato per individuare la soglia minima.

  • art. 26, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Il requisito reddituale per il permesso di soggiorno per lavoro autonomo costituisce un ulteriore riferimento normativo della soglia minima di autosufficienza.

  • art. 7 direttiva 2004/38/CE

    È richiamato quale conferma sovranazionale della rilevanza delle risorse economiche sufficienti per evitare che lo straniero divenga un onere per l'assistenza sociale dello Stato ospitante.

  • circolare Ministero dell'Interno prot. n. K.60.1 del 5 febbraio 2007

    «nel rispetto del concetto di solidarietà familiare cui sono tenuti i membri della famiglia, valutare la consistenza economica dell’intero nucleo al quale l’aspirante cittadino appartiene quando, dalla documentazione prodotta e/o dalla istruttoria esperita, si può evincere che esistono altre risorse che concorrono a formare il reddito»

    Impone di considerare, quando effettivamente documentate, le risorse economiche degli altri componenti del nucleo familiare.

Massime di principio

  • Nella valutazione discrezionale della domanda di cittadinanza per residenza, il possesso di adeguati mezzi di sostentamento costituisce un requisito minimo indefettibile, funzionale a verificare la capacità del richiedente di inserirsi stabilmente nella comunità nazionale e di contribuire agli oneri di solidarietà sociale.
  • La capacità reddituale rilevante ai fini della cittadinanza deve essere valutata considerando non solo il reddito personale del richiedente, ma anche l'effettivo contributo economico degli altri componenti del nucleo familiare, quando tale contributo risulti documentato.
  • L'amministrazione deve verificare la situazione reddituale con adeguata istruttoria e motivazione rispetto all'annualità concretamente contestata; non può fondare il diniego su una soglia reddituale che risulti superata dai documenti fiscali prodotti per l'anno indicato nel provvedimento o per l'annualità alla quale essa riconduca effettivamente la valutazione negativa.
  • Il requisito reddituale deve presentare carattere di stabilità e continuità: rileva il reddito maturato al momento della domanda, quello documentato per l'ultimo triennio e la sua conservazione sino al giuramento.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentale

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