Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18916/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un controllo fiscale su un professionista per più annualità d’imposta, con indagini bancarie estese anche a conti correnti intestati alla moglie e cointestati con la coniuge. L’Ufficio contestava omessa dichiarazione di compensi fatturati e certificati ma non dichiarati, accrediti non giustificati emersi dalle indagini finanziarie e indebita deduzione di costi. Dopo un parziale accoglimento in primo grado sulla duplicazione della ripresa a tassazione, appelli principale dell’Ufficio e incidentale del contribuente venivano entrambi respinti in CTR. In Cassazione, oltre al ricorso principale dell’Agenzia contro la sentenza tributaria, il contribuente proponeva ricorso avverso il diniego di definizione agevolata/condono, deducendo la violazione della disciplina che consente lo scomputo, dal dovuto per la definizione, delle somme già versate a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, in particolare delle somme corrisposte per la definizione agevolata delle sanzioni. La censura sosteneva che tali pagamenti dovessero essere considerati nel calcolo della somma dovuta per chiudere la lite.

La decisione

La Corte ha esaminato in via preliminare il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata, ritenendo che il suo eventuale accoglimento assorbisse le questioni del ricorso principale e comportasse l’estinzione del giudizio tributario. Ha accolto il ricorso del contribuente, affermando che la normativa sulla definizione agevolata consente di scomputare tutti gli importi comunque versati in pendenza di giudizio, anche se relativi alla definizione agevolata delle sanzioni, perché si tratta di somme versate a qualsiasi titolo in costanza della controversia. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio principale iscritto al n. 8161/2021 R.G., con spese a carico di chi le aveva anticipate.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È stata dedotta una violazione di legge quale vizio di legittimità a fondamento del ricorso contro il diniego di definizione agevolata.

  • art. 1, comma 197, L. n. 197/2022

    "Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio."

    La disposizione è stata interpretata in senso estensivo: devono essere scomputate tutte le somme versate in pendenza di giudizio, anche se corrisposte per la definizione agevolata delle sanzioni.

  • art. 6, comma 9, D.L. n. 119/2018

    Richiamato come disciplina analoga e confermativo della medesima logica di scomputo delle somme versate in corso di causa.

  • art. 17 D.Lgs. n. 472/1997

    La Corte ha ritenuto che la definizione delle sanzioni prevista da tale norma non sia incompatibile con la definizione agevolata della lite, perché le somme pagate restano versate in costanza di giudizio e quindi scomputabili.

  • art. 53 Cost.

    Invocato come parametro che impone una lettura conforme alla capacità contributiva e alla razionalità del prelievo.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato a sostegno di un’interpretazione conforme ai canoni di buon andamento e ragionevolezza dell’azione amministrativa.

  • art. 3 Cost.

    Utilizzato come criterio di uguaglianza sostanziale e formale per escludere interpretazioni che trattino in modo deteriore chi abbia già versato parte delle somme rispetto a chi non abbia pagato nulla.

Massime di principio

  • Nella definizione agevolata delle controversie tributarie, la locuzione "versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio" va letta in senso ampio e comprende anche i pagamenti effettuati per la definizione agevolata delle sanzioni, se eseguiti in costanza della lite.
  • Le discipline premiali che incidono separatamente su sanzioni e definizione della controversia non sono incompatibili quando la seconda assorbe la prima sul piano economico: le somme pagate per definire le sanzioni restano comunque scomputabili dal dovuto per chiudere il giudizio.
  • L’interpretazione della normativa di condono deve privilegiare una soluzione letterale e sistematica che eviti esiti irragionevoli e trattamenti peggiorativi per chi abbia già versato importi durante il contenzioso rispetto a chi non abbia corrisposto nulla.
  • In presenza di ricorso avverso il diniego di definizione agevolata, l’accoglimento di tale impugnazione può assorbire il ricorso principale sull’atto impositivo e determinare l’estinzione del giudizio tributario originario.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.