Cassazione Civile, Ordinanza n. 36626/2021 del 25/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di usucapione relativa a un terreno agricolo/boschivo e da una pretesa riconvenzionale di rilascio proposta dalla proprietaria. In primo grado era stata accolta la domanda subordinata dell’attore, con riconoscimento del possesso ultraventennale di alcune particelle, mentre era stata rigettata la riconvenzionale. In appello, però, la decisione veniva riformata quanto alla particella n. 225 del foglio 46: la Corte territoriale riteneva non provata neppure la detenzione del fondo, né l’interversione in possesso, valorizzando le risultanze catastali, la divisione ereditaria in favore della resistente, la natura di bosco ceduo, l’assenza di coltivazione e di recinzione stabile e la vaghezza delle testimonianze. Il ricorrente proponeva tre motivi: con i primi due denunciava violazione degli artt. 832, 1142, 1158, 2932 c.c. e 116 c.p.c., lamentando che la Corte d’appello avesse erroneamente ritenuto proposta una domanda ex art. 2932 c.c., avesse travisato la prova e non avesse considerato che per la particella 225 era stata dedotta solo usucapione; sosteneva inoltre che il fondo costituiva un unico compendio con altre particelle e che, trattandosi di possesso pieno originario, non occorresse provare alcuna interversione della detenzione. Con il terzo motivo contestava la condanna alle spese, invocando una soccombenza reciproca e la conseguente compensazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi in parte inammissibili per difetto di specificità e per mancata attinenza alla ratio decidendi, e in parte infondati perché la Corte d’appello aveva basato la decisione sulla mancata prova non solo del possesso, ma perfino della detenzione materiale della particella, sicché erano irrilevanti le doglianze sulla mancata prova dell’interversione o sulla pretesa unicità del fondo. La censura ex art. 116 c.p.c. è stata considerata inammissibile poiché mirava a una rivalutazione del merito istruttorio. Anche il terzo motivo è stato respinto: la parte resistente, in quanto vittoriosa in appello sulla domanda di rilascio, poteva essere considerata soccombente solo in primo grado; la regolazione delle spese e l’eventuale compensazione rientrano nel discrezionale apprezzamento del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione, salvo violazione del divieto di condannare alle spese la parte totalmente vittoriosa. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla proprietà, ma non ritenuto decisivo rispetto alla mancata prova del possesso/detenzione del bene.
La presunzione di possesso continuato non opera in mancanza di prova della relazione materiale con il bene; non può supplire all’assenza di prova del possesso o della detenzione.
L’usucapione presuppone la prova del possesso continuato per il tempo richiesto; qui tale prova è stata ritenuta mancante.
La dedotta erronea considerazione di una domanda di esecuzione in forma specifica è stata reputata irrilevante, perché la decisione di merito si è fondata sulla mancata prova del possesso/detenzione.
Richiamato nel primo motivo in tema di confessione/ammissione, ma la Corte ha escluso che vi fosse una confessione rilevante.
Richiamato nel primo motivo in tema di confessione/ammissione, senza rilievo decisivo nel caso concreto.
La censura è ammissibile solo se si contesta l’attribuzione a una prova di un valore difforme da quello legale o dal prudente apprezzamento imposto dalla legge; se si deduce soltanto un cattivo esercizio del prudente apprezzamento, la doglianza è inammissibile in cassazione come violazione di legge.
Le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; nel caso concreto tale violazione è stata esclusa.
La valutazione della soccombenza reciproca e la ripartizione/compensazione delle spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non richiedono una proporzione aritmetica tra domanda accolta e spese.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente principale, se dovuto.
Massime di principio
- In una controversia di usucapione, chi invoca l’acquisto a titolo originario deve provare in modo concreto e specifico la relazione materiale con il bene per il tempo utile; la mera allegazione di un possesso presunto o di attività sporadiche non basta se il giudice di merito ritiene non dimostrata neppure la detenzione.
- La doglianza in cassazione che contesti la valutazione delle prove è inammissibile quando si risolve in una richiesta di nuova valutazione del merito; la violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce alla prova un valore legale diverso da quello previsto dall’ordinamento o dichiara di applicare il prudente apprezzamento in presenza di una prova soggetta a diversa regola.
- La censura deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: se il giudice di merito fonda la decisione sulla mancanza di prova della detenzione o del possesso, è irrilevante lamentare solo l’erronea valutazione dell’interversione del possesso.
- La qualificazione delle spese di lite e l’eventuale compensazione per soccombenza reciproca appartengono al potere discrezionale del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione, salvo il divieto di porre le spese a carico della parte integralmente vittoriosa.
- La presenza di una soccombenza parziale in primo grado non impedisce la condanna alle spese del giudizio di legittimità quando la parte risulti complessivamente soccombente nel grado di cassazione.
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