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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33204/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un accertamento sintetico IRPEF per il periodo d'imposta 2009, fondato dall'Ufficio sulle spese sostenute dal contribuente ai sensi dell'art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973. Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti ai giudici tributari, ma sia in primo grado sia in appello il ricorso era stato respinto. In cassazione deduce tre motivi: 1) violazione dell'art. 38 D.P.R. n. 600/1973, perché i canoni di locazione di due immobili utilizzati per l'attività della società da lui amministrata non potevano essere inclusi nel redditometro, trattandosi di beni inerenti all'impresa; inoltre contesta la valutazione della spesa per un'autovettura Volvo intestata al figlio, sostenendo che la spesa era stata sostenuta dal figlio con propri redditi e risparmi, come da documentazione prodotta; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., perché la prova contraria al redditometro sarebbe stata fornita mediante documentazione relativa a un libretto postale nominativo e a una gestione patrimoniale, e non sarebbe necessario provare il nesso causale specifico tra quelle disponibilità e le singole spese contestate, essendo sufficiente dimostrare l'esistenza e la capienza di tali risorse nel periodo d'imposta; 3) omessa motivazione apparente, perché la sentenza d'appello avrebbe ignorato le disponibilità patrimoniali esenti o derivanti da risparmio familiare poste a giustificazione delle spese contestate.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso limitatamente al secondo profilo del primo motivo, nonché al secondo e al terzo motivo; rigetta il primo motivo nel resto. In particolare, ritiene infondato il rilievo sui canoni di locazione degli immobili usati dalla società, perché l'accertamento era rivolto alla persona fisica e non alla società amministrata, e quindi il contribuente doveva comunque fornire prova della provenienza non personale delle somme impiegate. Accoglie invece la censura relativa all'autovettura intestata al figlio, rilevando che la sentenza impugnata non aveva valutato le prove offerte sulla titolarità di redditi propri del figlio e sulla provenienza delle somme. Accoglie poi il secondo e il terzo motivo perché la Corte territoriale aveva erroneamente richiesto la prova dell'effettivo impiego specifico delle disponibilità finanziarie e non aveva esaminato compiutamente le allegazioni documentali circa la loro esistenza e capienza, in contrasto con la giurisprudenza sul redditometro. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla CGT di secondo grado della Sicilia, sezione di Messina, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 38, comma 4, D.P.R. n. 600/1973

    Per l'accertamento sintetico, l'Ufficio può fondarsi su elementi di capacità contributiva e il contribuente può vincere la presunzione solo fornendo prova contraria della provenienza non personale delle somme impiegate o della disponibilità di risorse idonee a giustificare le spese.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro di deduzione della violazione o falsa applicazione di legge invocato per censurare l'interpretazione dell'art. 38 D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che, in tema di redditometro, l'onere della prova contraria grava sul contribuente, ma esso riguarda l'entità e la durata del possesso di redditi o disponibilità finanziarie idonee a giustificare le spese, non la dimostrazione dell'effettivo impiego puntuale di quelle somme in ciascun acquisto.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Consente di censurare la sentenza per nullità derivante da motivazione solo apparente o mancante, vizio ravvisato nella mancata considerazione delle prove e delle allegazioni difensive sulla disponibilità di risorse.

Massime di principio

  • Nell'accertamento sintetico fondato sul redditometro, il contribuente può superare la presunzione legale dimostrando documentalmente l'esistenza, nel periodo d'imposta, di redditi esenti, somme già disponibili o altre risorse finanziarie capaci di giustificare le spese contestate; non è necessario provare in modo rigoroso il nesso causale tra ciascuna singola spesa e la specifica provvista utilizzata.
  • La prova contraria al redditometro non richiede la dimostrazione dell'effettivo impiego materiale delle disponibilità finanziarie nelle singole operazioni, ma la loro entità e la loro sufficiente durata/consistenza rispetto alle spese contestate, secondo un criterio di normalità e capienza.
  • Quando il giudice di merito esige dal contribuente una prova più rigorosa di quella richiesta dalla giurisprudenza di legittimità, la decisione è censurabile per violazione di legge e per motivazione apparente se non esamina le deduzioni e i documenti specificamente offerti a sostegno della prova contraria.
  • In caso di spese riferite a beni o rapporti formalmente intestati a terzi, la valutazione redditometrica deve comunque confrontarsi con la prova offerta dal contribuente circa la reale provenienza delle risorse e la disponibilità economica del soggetto intestatario o utilizzatore del bene.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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