Cassazione Civile, Ordinanza n. 28261/2023 del 09/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
La controversia nasce dall'azione proposta da un istituto di credito nei confronti del debitore e dell'apparente acquirente per far dichiarare la nullità, per simulazione assoluta, di un atto pubblico di vendita della nuda proprietà di più terreni e di una casa rurale; in via subordinata era stata chiesta la revocatoria ordinaria dell'atto. La banca sosteneva che il venditore, gravemente esposto verso di essa, avesse alienato i beni poco prima della notificazione dei decreti ingiuntivi e che la vendita fosse fittizia, per la sproporzione tra prezzo e valore dei beni, l'assenza di prova del pagamento, i rapporti personali tra le parti e la permanenza del possesso in capo al venditore. Il tribunale rigettava le domande, ma la corte d'appello riformava la decisione e dichiarava la simulazione assoluta dell'atto, con condanna alle spese. In cassazione i due soccombenti deducevano: 1) violazione degli artt. 1417, 2697, 2727 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la corte territoriale avesse desunto la simulazione da elementi non univoci e avesse trascurato il preliminare di vendita, le quietanze, gli assegni, le deposizioni testimoniali e i chiarimenti della consulenza tecnica; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. e vizio motivazionale per errata valutazione delle prove; 3) violazione dell'art. 2901 c.c. per non avere esaminato la domanda subordinata di revocatoria e per mancanza di eventus damni e consilium fraudis; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. e dei parametri del d.m. n. 55/2014 sulle spese. La Suprema Corte ha ritenuto inammissibili o infondate tutte le censure, rilevando, tra l'altro, la genericità e non autosufficienza delle doglianze, l'inopponibilità ai terzi del preliminare privo di data certa, l'ammissibilità della prova presuntiva della simulazione se sorretta da elementi gravi, precisi e concordanti, l'inammissibilità della censura sulla revocatoria assorbita, e la correttezza della statuizione sulle spese in base alla reale partecipazione delle parti processuali. Il ricorso principale e quello incidentale sono stati entrambi rigettati.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi e li ha rigettati entrambi. Ha confermato la sentenza d'appello che aveva dichiarato simulato in via assoluta l'atto di vendita del 26 ottobre 1995, ha reputato inammissibili o infondati i motivi di ricorso per difetto di autosufficienza, per improponibilità di fatti nuovi in cassazione, per corretta applicazione delle regole sulla prova presuntiva e per assorbimento della domanda revocatoria. Ha inoltre confermato la regolazione delle spese dei gradi di merito e ha condannato i ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di legittimità, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
riunione dei ricorsi contro la stessa sentenza
i ricorsi principale e incidentale proposti contro la medesima decisione vanno riuniti
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
il ricorrente deve indicare specificamente gli atti, i documenti e i contratti su cui il motivo si fonda e illustrarne il contenuto rilevante, pena l'inammissibilità
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
gli atti, i documenti e i contratti posti a fondamento del ricorso devono essere depositati con il ricorso, pena improcedibilità
una scrittura privata priva di data certa non è opponibile ai terzi; la data può essere provata solo con fatti idonei a stabilirne con certezza l'anteriorità, non con meri indizi di verosimiglianza
le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; il controllo di legittimità non consente di sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa inferenza probabilistica
art. 1416, secondo comma, c.c.
l'azione di simulazione è esperibile dal creditore che subisca un pregiudizio dall'atto simulato
la violazione è configurabile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte, prove d'ufficio fuori dai limiti o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi non tali, non già per mera contestazione della valutazione del materiale istruttorio
la censura non può investire la mera valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
il vizio di violazione di legge non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito o della prova
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il sindacato è limitato al minimo costituzionale della motivazione, non essendo più deducibili insufficienza o contraddittorietà se non nei casi estremi di mancanza, apparenza o incomprensibilità della motivazione
la censura sulla revocatoria è inammissibile se la relativa domanda è assorbita dall'accoglimento della domanda principale di simulazione
le spese seguono la soccombenza e la partecipazione processuale delle parti giustifica la loro condanna alle spese
la liquidazione delle spese deve essere effettuata secondo i parametri applicabili allo scaglione di valore della causa
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorrente deve rispettare rigorosamente il principio di autosufficienza: i documenti e gli atti su cui fonda i motivi devono essere specificamente indicati e depositati, con sintetica ma chiara indicazione del loro contenuto rilevante.
- La data di una scrittura privata è opponibile ai terzi solo se assistita da data certa; in mancanza, la prova dell'anteriorità non può ridursi a un mero ragionamento di verosimiglianza.
- La simulazione assoluta può essere provata anche per presunzioni, ma il giudice di merito dispone di un apprezzamento discrezionale insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e da indizi gravi, precisi e concordanti.
- La censura di violazione dell'art. 2729 c.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia applicato presunzioni non conformi ai requisiti di gravità, precisione e concordanza, non quando il ricorrente proponga una diversa lettura dei fatti.
- In cassazione non è consentito usare la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per ottenere una nuova valutazione delle prove, salvo che il giudice abbia fondato la decisione su prove non dedotte, abbia attribuito valore di prova legale a elementi non legali o abbia completamente ignorato prove legali.
- Il sindacato sulla motivazione è oggi limitato al solo minimo costituzionale: sono denunciabili solo mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o incomprensibilità oggettiva.
- Se una domanda subordinata resta assorbita dall'accoglimento della domanda principale, manca l'interesse a censurarne in cassazione la mancata decisione.
- Le spese possono essere poste a carico di tutte le parti processualmente soccombenti che abbiano partecipato al giudizio, anche se la loro posizione sostanziale deriva da cessioni o mandati diversi.
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