Cassazione Civile, Ordinanza n. 24803/2021 del 15/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La contribuente aveva ricevuto tre avvisi di accertamento relativi a ICI per annualità pregresse, non impugnati nei termini. Poco prima della scadenza del termine di ricorso aveva presentato al Comune un’istanza di annullamento in autotutela degli avvisi, rimasta senza risposta. Successivamente il Comune aveva emesso ingiunzione di pagamento, impugnata dinanzi al giudice tributario. La ricorrente ha censurato la sentenza della CTR che aveva escluso un obbligo dell’Amministrazione di provvedere sull’istanza di autotutela e aveva ritenuto insindacabile nel merito la pretesa tributaria, essendo divenuti definitivi gli avvisi di accertamento. In Cassazione la contribuente ha sostanzialmente insistito sulla mancata risposta del Comune all’istanza di autotutela quale ragione per contestare la debenza del tributo e l’ingiunzione successiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente infondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che, non essendo stati impugnati nei termini gli avvisi di accertamento, questi erano divenuti definitivi e non più contestabili nel merito; l’ingiunzione di pagamento successiva era quindi impugnabile solo per vizi propri. Ha inoltre rilevato che il silenzio serbato dall’ente sull’istanza di autotutela non era stato autonomamente impugnato e non poteva essere surrettiziamente introdotto nel giudizio contro l’ingiunzione. Ha richiamato il principio per cui il diniego di autotutela è impugnabile, ma il relativo giudizio consente solo un sindacato sulla legittimità del rifiuto, non sulla fondatezza della pretesa tributaria. Ha anche ribadito che la presentazione di un’istanza di autotutela non sospende il termine per proporre ricorso avverso l’atto tributario. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
camera di consiglio non partecipata
ha consentito la trattazione in camera di consiglio del ricorso
art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
fissato a pena di decadenza
il termine per proporre ricorso giurisdizionale non è sospeso dalla presentazione di istanza di autotutela
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato quale parametro dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Cass. S.U. 9669/09
il diniego di autotutela è impugnabile davanti al giudice tributario, ma il sindacato riguarda solo la legittimità del rifiuto
Cass. n. 3442/15
conferma la impugnabilità del diniego di autotutela nei limiti del controllo di legittimità
Cass. n. 25524/14
conferma la devoluzione al giudice tributario delle controversie sull’esercizio dell’autotutela
Cass. n. 1457/10
conferma che nel giudizio sull’autotutela non si ridiscute la fondatezza del tributo
Cass. n. 15220/12
la richiesta di autotutela non sospende il termine di impugnazione dell’atto tributario e non impedisce la definitività dell’atto
Massime di principio
- L’atto tributario non impugnato nel termine di decadenza diventa definitivo e la relativa pretesa non può più essere rimessa in discussione in sede di impugnazione di un successivo atto esecutivo o di riscossione, salvo i vizi propri di quest’ultimo.
- La presentazione di un’istanza di autotutela non sospende né interrompe il termine per impugnare l’avviso di accertamento o altro atto tributario, perché i due procedimenti sono autonomi.
- Il silenzio dell’amministrazione sull’istanza di autotutela non può essere fatto valere indirettamente contro un atto successivo se il relativo rifiuto o diniego non è stato autonomamente impugnato nei tempi e nei modi previsti.
- Il diniego di autotutela è impugnabile davanti al giudice tributario, ma il sindacato del giudice riguarda soltanto la legittimità del rifiuto e non la fondatezza nel merito della pretesa fiscale originaria.
- L’impugnazione di un atto successivo di riscossione non consente di eludere la decadenza maturata contro l’atto impositivo presupposto.
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