Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 33172/2026 del 09/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato per una pluralità di condotte ritenute in continuazione, relative a un reato previsto dagli artt. 73 e 80 del D.P.R. n. 309 del 1990. La Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del G.I.P., aveva rideterminato la pena in due anni e tre mesi di reclusione e 30.000 euro di multa. Con un unico motivo di ricorso, la difesa deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante speciale prevista dall'art. 73, comma 7, del D.P.R. n. 309 del 1990 e per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure riproponevano, sostanzialmente, le medesime argomentazioni già formulate con l'appello e respinte dalla Corte territoriale, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, del D.P.R. n. 309 del 1990, ha osservato che il motivo non si confrontava con la motivazione congrua e logica della Corte d'appello, che aveva illustrato le ragioni dell'esclusione del beneficio, limitandosi a reiterare censure già esaminate e respinte. Anche la doglianza sulle circostanze attenuanti generiche è stata ritenuta inammissibile, poiché la Corte d'appello aveva motivato coerentemente e senza vizi logici il mancato riconoscimento del beneficio e del giudizio di prevalenza sull'aggravante, con valutazione non sindacabile in sede di legittimità. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo puntuale e argomentato con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, indicando specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto del dissenso; la mera riproposizione di censure già dedotte in appello e motivatamente respinte determina l'inammissibilità del ricorso.
  • È inammissibile il ricorso che denunci genericamente carenze o illogicità della motivazione senza misurarsi criticamente con gli argomenti utilizzati dal giudice di merito.
  • La motivazione del giudice di merito sul mancato riconoscimento di un'attenuante e delle circostanze attenuanti generiche, quando sia coerente con le emergenze processuali e priva di vizi logici, non è sindacabile in sede di legittimità mediante una mera rivalutazione delle conclusioni raggiunte.
  • Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, in assenza di ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.