Cassazione Civile, Sentenza n. 32928/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva che fosse accertato che il rapporto instaurato con il Comune di Palermo nell'ambito di prestazioni socialmente utili (I.s.u.) fosse in realtà un rapporto di lavoro subordinato nella qualifica di insegnante di educazione motoria presso due direzioni didattiche. Il Tribunale e poi la Corte d'Appello avevano respinto la domanda ritenendo che il rapporto fosse di natura assistenziale/previdenziale nell'ambito del "Progetto lavoro" e dichiarando inammissibili le prove orali proposte perché generiche e valutative.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse motivato correttamente l'esclusione delle prove orali, considerate generiche (consistenti in enunciati di qualificazione giuridica anziché in fatti storici determinati), e che i documenti richiamati dal ricorrente non fossero decisivi o correttamente prodotti. Ha inoltre osservato che il riconoscimento di contribuzione figurativa dall'INPS non prova di per sé l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. La Corte ha escluso che vi fossero vizi di motivazione rilevanti per il giudizio di legittimità e ha condannato il ricorrente alle spese di giudizio (compensi e esborsi indicati) con applicazione delle norme sul contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)
Previsione procedurale che ha consentito al Pubblico Ministero di depositare conclusioni scritte ai sensi di tale disposizione; utilizzata in sede di valutazione processuale.
Norma richiamata nella giurisprudenza per l'applicazione delle regole del lavoro subordinato quando, nei fatti, il rapporto si presenti come tale (inserimento nell'organizzazione, potere direttivo/di controllo, compiti rientranti nei fini istituzionali).
art. 348-ter, comma 4 c.p.c.
Applicato per escludere rilevanza a deduzioni che si inseriscono in una doppia conforme di fatto e per negare rilievo all'omesso esame di circostanze già coerentemente valutate dal giudice del merito.
Richiamato in relazione all'obbligo di versamento del contributo unificato e alla possibilità che il ricorrente debba versare un ulteriore importo previsto dall'art. 13 se dovuto.
Giurisprudenza (Corte di Giustizia e Cassazione)
Corte di Giustizia, 18 marzo 2012 (Sibilio); Cass. 11 luglio 2017 n.17101; Cass. 30 giugno 2016 n.13472; Cass. 11 maggio 2009 n.10759
Principio consolidato secondo cui la qualificazione normativa di lavori socialmente utili non esclude che, nei fatti, il rapporto possa configurarsi come subordinato; per questo sono rilevanti gli elementi fattuali di inserimento nell'organizzazione pubblica e di adibizione a servizi istituzionali.
Massime di principio
- La qualifica formale di "lavori socialmente utili" non esclude a priori la possibilità che il rapporto sia subordinato: la valutazione si basa su elementi di fatto (inserimento stabile nell'organizzazione, potere direttivo/disciplinare, controllo, svolgimento di compiti rientranti nei fini istituzionali).
- Le prove testimoniali che si limitano ad affermare una "natura subordinata" sono di regola inammissibili o inefficaci: è necessario che le testimonianze descrivano fatti concreti e circostanziati da cui desumere la subordinazione (es. modalità di esecuzione, orari imposti, controllo continuativo, gerarchia).
- I documenti devono essere prodotti e valorizzati nel corso del processo: documenti genericamente richiamati o non prodotti non avranno efficacia decisiva. La tardiva o insufficiente produzione documentale può portare al rigetto delle deduzioni probatorie.
- Il riconoscimento di contribuzione figurativa da parte dell'INPS non costituisce prova automatica di rapporto di lavoro subordinato, potendo indicare la specialità del regime contributivo per i soggetti in lavori socialmente utili.
- In Cassazione non è consentito riproporre una diversa valutazione di merito senza addurre vizi di motivazione o di diritto: per ottenere l'annullamento è necessario dimostrare profili di illegittimità della decisione impugnata, non la semplice discrepanza nella valutazione delle prove.
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