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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38676/2021 del 06/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2005, fondato su un PVC della Guardia di finanza. L'Ufficio contestava che alcune operazioni fatturate da una cooperativa fossero inesistenti e, per questo, assumeva l'indeducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette e l'indetraibilità dell'IVA. In primo grado la CTP aveva accolto solo in parte il ricorso del contribuente, ritenendo le operazioni solo soggettivamente inesistenti e ammettendo la deducibilità dei costi. La CTR aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia, affermando che non vi era prova dell'inesistenza delle operazioni e che il motivo d'appello relativo alla deducibilità ex art. 109 TUIR introduceva una causa petendi nuova. In cassazione l'Agenzia proponeva due motivi: con il primo lamentava omesso esame di un fatto storico e travisamento della prova/documentazione, sostenendo che la CTR avesse erroneamente letto l'accertamento e il PVC, i quali avrebbero riguardato operazioni oggettivamente inesistenti, e deducendo anche di aver assolto all'onere probatorio tramite indizi non contraddetti; con il secondo deduceva violazione dell'art. 109 del d.P.R. 917/1986, contestando la qualificazione come nuova della deduzione sull'assenza dei requisiti di inerenza, certezza e determinatezza dei costi.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, da un lato, la doglianza non colpiva un omesso esame ma tendeva a una rivalutazione del merito e della prova, dall'altro era preclusa dal giudizio di doppia conforme, oltre a non rispettare l'onere di specifica indicazione degli atti e documenti ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Quanto al PVC e all'accertamento, la Corte ha rilevato che la CTR non aveva negato la pretesa originaria dell'Ufficio, ma aveva ritenuto non provata in giudizio l'inesistenza oggettiva delle operazioni, valorizzando il contenuto istruttorio del PVC. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della CTR, che aveva ravvisato un mutamento della causa petendi in appello, ed è stato comunque ritenuto infondato: nel processo tributario l'Amministrazione non può introdurre in appello motivi e circostanze diversi da quelli posti a base dell'atto impositivo; inoltre, la contestazione dell'inesistenza delle operazioni è concettualmente diversa dalla contestazione sulla mera indeducibilità dei costi ex art. 109 TUIR. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto storico non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito o della prova; nel caso concreto la censura era in realtà diretta a contestare la lettura delle risultanze istruttorie.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La dedotta violazione di legge è stata ritenuta inammissibile perché non investiva realmente la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, è preclusa la deduzione del vizio motivazionale nei limiti previsti dalla norma, con conseguente inammissibilità della censura che miri a contestare l'accertamento di fatto del giudice di merito.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i documenti posti a fondamento del motivo, nonché la loro collocazione processuale; la mancata specificazione comporta inammissibilità.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    L'onere di deposito e di specifica indicazione degli atti/documenti si collega al requisito di procedibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986

    La deduzione sull'assenza dei requisiti di inerenza, certezza e determinatezza dei costi presuppone l'esistenza dell'operazione, sicché è logicamente e giuridicamente diversa dalla contestazione dell'inesistenza delle operazioni stesse.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Non è applicato il raddoppio del contributo unificato perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o degli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito.
  • Quando vi è doppia conforme, il ricorso per cassazione che denunci il vizio motivazionale o un travisamento della prova incontra una preclusione rafforzata e deve confrontarsi con le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • Il ricorrente che fondi il motivo su documenti o atti processuali deve rispettare rigorosamente l'onere di specifica indicazione e localizzazione processuale di tali atti; la mera trascrizione parziale non è sufficiente.
  • Nel processo tributario di appello l'Amministrazione finanziaria non può mutare i termini della pretesa, introducendo una causa petendi diversa da quella posta a fondamento dell'avviso di accertamento.
  • La contestazione dell'inesistenza di operazioni e la contestazione della sola indeducibilità dei costi per difetto dei requisiti dell'art. 109 TUIR sono ricostruzioni fattuali e giuridiche diverse e non liberamente interscambiabili in appello.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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