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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46458/2023 del 17/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per tentato omicidio e detenzione/porto d'armi. Il ricorrente contestava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, deducendo l'inutilizzabilità e la scarsa credibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, Younes Hajjaj. La difesa sosteneva che Hajjaj avrebbe dovuto essere sentito con le garanzie di cui all'art. 63 c.p.p. perché coinvolto in reati collegati (stupefacenti), per cui le sue dichiarazioni sarebbero inutilizzabili; inoltre si lamentava l'assenza di riscontri individualizzanti che potessero confermare l'identificazione degli autori dei fatti

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso infondato e ha rigettato l'appello. Ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni della persona offesa poiché, al momento della loro acquisizione (21/2/23, 24/2/23, 27/2/23), Hajjaj non era ancora formalmente indagato per reati collegati; la successiva emersione di elementi che hanno portato a qualificare Hajjaj come 'indagabile' (e l'incidente probatorio con avvisi ex art. 63 c.p.p. posteriori) non rende retroattivamente inutilizzabili le dichiarazioni rese in precedenza, in conformità al principio "tempus regit actum". La Corte ha inoltre ritenuto che, pur considerando possibili reticenze della vittima, non emergessero intenti calunniatori e che sussistesse un quadro di riscontri (dichiarazioni di altre persone informate sui fatti, accertamenti sull'uso dell'auto BMW, dati di traffico telefonico, individuazione dell'abitazione) tali da integrare la gravità indiziaria richiesta per la custodia cautelare. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Rileva come norma che disciplina la concorrente punibilità nell'ambito del reato di tentato omicidio; richiamata per indicare il titolo di reato contestato.

  • art. 575 cod. pen.

    Norma che punisce l'omicidio; richiamata insieme all'art. 56 per configurare il tentato omicidio contestato al ricorrente.

  • artt. 2, 4 e 7 Legge 895/1967

    Norme relative a detenzione e porto di armi comuni da sparo; richiamate come titolo di reato nei confronti dell'indagato.

  • art. 63 cod. proc. pen.

    Prevede le garanzie che devono essere fornite alla persona sottoposta a indagini; la Corte ha interpretato che l'inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni ex art. 63, comma 2, ricorre solo se, al momento della dichiarazione, esistevano già precisi indizi di reità a carico del dichiarante.

  • art. 165 cod. proc. pen.

    Norma sulla notificazione agli indagati latitanti attraverso il difensore; richiamata per la tempestività e validità della notifica dell'ordinanza al ricorrente latitante.

  • art. 273, comma 1‑bis cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa come norma che impone al giudice di valutare certi criteri probatori ( collegamento con art. 192, comma 4); la Corte ha ritenuto che il criterio non fosse applicabile alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa nel caso di specie, dato lo status al tempo della dichiarazione.

  • art. 192, comma 4 cod. proc. pen.

    Norma sui criteri di valutazione della credibilità delle dichiarazioni; la Corte ha ritenuto che non dovesse essere applicata automaticamente alle dichiarazioni della persona offesa in assenza di elementi che, al momento della verbalizzazione, la rendessero indagata o manifestassero spontaneamente scarsa credibilità.

  • principio "tempus regit actum"

    Principio richiamato per affermare che le caratteristiche giuridiche degli atti (utilizzabilità delle dichiarazioni) devono essere valutate in base allo stato delle cose al momento dell'atto: informazioni sopravvenute successivamente non retroagiscono per rendere illegittime dichiarazioni precedenti.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni di una persona offesa sono utilizzabili erga omnes se, al momento in cui vengono rese, quella persona non è formalmente indagata: la successiva emersione di elementi a suo carico non ne annulla automaticamente l'utilizzabilità.
  • L'inutilizzabilità ex art. 63 c.p.p. richiede l'esistenza, al momento della dichiarazione, di precisi indizi di reità a carico del dichiarante; il mero sospetto o il successivo emersi di elementi non è sufficiente a dichiararne automaticamente l'inutilizzabilità.
  • Per la valutazione della gravità indiziaria in sede cautelare il giudice può legittimamente basarsi sulla combinazione di dichiarazioni testimoniali e riscontri tecnici/probatori (traffico telefonico, uso di veicolo, individuazione di residenza), tenuto conto che lo standard probatorio è più lieve rispetto al giudizio di merito.
  • Le valutazioni motivazionali del giudice del riesame sulla utilizzabilità e credibilità delle dichiarazioni sono sindacabili in Cassazione solo per vizi logici/giuridici e non per semplice dissenso; una motivazione congrua e coerente è sufficiente.
  • Le formalità di notifica e comunicazione a indagati latitanti (es. notifiche al difensore e trasmissione via PEC) sono valide se effettuate secondo le norme di legge (art. 165 c.p.p.).
  • Le circostanze sopravvenute dopo la verbalizzazione (es. acquisizione di nuovi elementi a carico del dichiarante) non retroagiscono per invalidare atti compiuti in precedenza, per effetto del principio "tempus regit actum".

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