L.R. Calabria 39/2023
Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Calabria il Consorzio di bonifica della Calabria, i consorziati, i piani di classifica e di riparto, le elezioni e gli organi consortili, il catasto, il finanziamento delle opere e gli interventi urgenti. Prevede la soppressione e liquidazione degli undici consorzi preesistenti, il trasferimento di personale e beni al nuovo Consorzio e specifici contributi regionali per l’avvio e la fase transitoria.
Ordinamento dei Consorzi di bonifica e della bonifica del territorio rurale in Calabria
Ordinamento dei Consorzi di bonifica in Calabria
La legge regionale della Calabria disciplina in modo organico la bonifica integrale, l’irrigazione e la tutela del territorio rurale, istituendo un unico Consorzio di bonifica della Calabria e regolando funzioni, organi, finanziamento, vigilanza regionale e fase di transizione dai preesistenti consorzi.
Finalità, ambito e nozioni di base
La bonifica è qualificata come attività pubblica, polifunzionale e permanente, finalizzata alla sicurezza idraulica, alla difesa del suolo, alla razionale utilizzazione delle risorse idriche a uso irriguo e alla tutela qualitativa e quantitativa delle acque. La disciplina si applica al territorio regionale calabrese e coordina l’azione consortile con la programmazione nazionale, regionale e locale, oltre che con i piani di bacino e con la normativa dell’Unione europea e statale.
La legge definisce inoltre:
- il reticolo di gestione, cioè l’insieme di canali consortili e tratti di corsi d’acqua naturali interessati da sistemazioni idrauliche o consolidamenti;
- il beneficio consortile, distinto in beneficio di presidio idrogeologico, beneficio di natura idraulica e beneficio di disponibilità irrigua;
- il perimetro di contribuenza, che individua gli immobili che ricevono effettivi benefici;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- il pronto intervento, inteso come insieme dei primi interventi urgenti per prevenire o contrastare eventi calamitosi.
Attività e opere di bonifica
L’attività di bonifica comprende gli interventi necessari ad assicurare il deflusso delle acque, la salubrità e la difesa idraulica del territorio, la regimazione dei corsi d’acqua naturali, la stabilità dei terreni declivi e la provvista e l’utilizzazione razionale delle risorse idriche per usi agricoli, nel rispetto degli usi idropotabili e industriali. Comprende anche l’adeguamento, il completamento e la manutenzione delle opere già esistenti.
Sono considerate opere di bonifica, tra le altre, le canalizzazioni, gli impianti di sollevamento e derivazione, le opere di captazione e distribuzione delle acque a uso agricolo, le opere di difesa idrogeologica e sistemazione dei versanti, le opere di sistemazione idraulico-agraria, quelle connesse alla manutenzione e al ripristino dopo calamità, nonché le infrastrutture di supporto. Le opere pubbliche di bonifica e irrigazione e le opere idrauliche sono gestite direttamente dal Consorzio di bonifica della Calabria, che subentra anche nei rapporti concessori delle derivazioni idriche relative alle dighe a prevalente scopo irriguo già in essere.
Consorzio di bonifica della Calabria e comprensori
È istituito il Consorzio di bonifica della Calabria, ente pubblico economico a struttura associativa con sede a Catanzaro. Il territorio regionale è classificato di bonifica ai sensi della legislazione vigente e l’attività del Consorzio è qualificata come attività di interesse pubblico generale.
Il Consorzio è articolato in comprensori, che in prima applicazione corrispondono ai territori degli undici consorzi esistenti al momento dell’entrata in vigore della legge. I comprensori fungono da presidio amministrativo e operativo della sede centrale.
Eventuali modifiche dei comprensori sono disposte dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in agricoltura, previo parere della commissione consiliare. La proposta è pubblicata sul BURC, vale come notifica agli enti locali e ai proprietari interessati, e gli interessati possono presentare osservazioni entro trenta giorni. La cartografia dei comprensori è depositata presso l’articolazione amministrativa competente in materia di forestazione ed è liberamente consultabile.
Funzioni del Consorzio
Al Consorzio spettano funzioni ampie di pianificazione, progettazione, gestione e controllo, tra cui:
- approvazione dei piani di classifica e dei piani di riparto delle spese per ciascun comprensorio;
- approvazione del piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione;
- istituzione e aggiornamento annuale del catasto consortile;
- progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione ordinaria delle opere idrauliche, di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario;
- progettazione e realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria;
- azioni di salvaguardia ambientale, risanamento delle acque, monitoraggio, tutela delle acque sotterranee e mitigazione del rischio idrogeologico eventualmente affidate da Stato, Regione o Comuni;
- pronto intervento, esercizio e vigilanza sulle opere di bonifica, inclusi il rilascio di concessioni, licenze e permessi previsti dal R.D. n. 368/1904 e l’introito dei canoni;
- progettazione, realizzazione e gestione delle opere private di bonifica su affidamento dei proprietari;
- realizzazione e gestione di impianti per energia elettrica da fonti rinnovabili in canali consortili e infrastrutture idonee, se compatibili con le attività consortili;
- estrazione ed elaborazione dati utili alla programmazione e all’attività conoscitiva ambientale;
- comunicazione istituzionale e rapporti con i consorziati;
- promozione di iniziative informative per gli utenti;
- attività di polizia idraulica, con violazioni e sanzioni rimesse a un regolamento consortile nel rispetto del R.D. n. 368/1904.
Il Consorzio può inoltre eseguire opere pubbliche di competenza statale, regionale o locale sulla base di convenzione e a spese del committente. Per la manutenzione ordinaria può affidarsi agli imprenditori agricoli del territorio del comprensorio, tramite convenzioni conformi alla disciplina statale richiamata.
Gli atti del Consorzio hanno pubblicità legale mediante pubblicazione sul sito istituzionale entro tre giorni dall’adozione e per quindici giorni consecutivi; l’omessa pubblicazione ne determina l’inefficacia.
Partecipazione dei consorziati e obblighi contributivi
La partecipazione al Consorzio è obbligatoria per i proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli compresi nel perimetro di contribuenza. La qualità di consorziato discende dall’iscrizione degli immobili nel perimetro stesso.
I consorziati devono:
- pagare il contributo consortile;
- eleggere gli organi consortili;
- realizzare e mantenere a proprio carico le opere necessarie alla bonifica nelle aree di competenza privata;
- realizzare e mantenere la rete irrigua interna alle proprietà, a valle del contatore o del punto di distribuzione;
- svolgere le ulteriori attività previste dalla legge e dallo statuto.
Se il soggetto obbligato al contributo è l’affittuario, il conduttore o il titolare di diritti reali di godimento, questi esercita le attribuzioni in luogo del proprietario. Il proprietario deve comunicare al Consorzio i dati di tali soggetti per l’iscrizione nei ruoli e l’annotazione nel catasto consortile.
Piano di classifica, perimetro di contribuenza e contributi
Il piano di classifica è elaborato dal Consorzio per comprensorio e individua i benefici diretti e specifici derivanti dall’attività consortile, i parametri di quantificazione, gli indici di contribuenza e il perimetro di contribuenza con cartografia allegata. I criteri considerano omogeneità territoriale, rischio idraulico e ambientale, capacità contributiva, potenzialità di sviluppo e fruizione/godimento dei beni.
La cartografia è predisposta sulla base dei dati geografici del sistema informativo territoriale e ambientale regionale, forniti gratuitamente tramite convenzione. La proposta di piano di classifica è depositata presso l’articolazione regionale competente in materia di forestazione, pubblicata con avviso sul BURC e sul sito istituzionale della Regione, e gli interessati possono presentare osservazioni entro trenta giorni. Il piano è poi approvato dal Consorzio entro novanta giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni e pubblicato sul sito consortile; la pubblicazione della deliberazione di approvazione sul BURC produce gli effetti di pubblicità del perimetro di contribuenza.
Il contributo consortile è commisurato al beneficio diretto e specifico ottenuto e il suo ammontare è determinato dal piano annuale di riparto delle spese, allegato al bilancio preventivo economico-budget.
La legge impone inoltre contributi a carico di chi utilizza i canali consortili come recapito di scarichi, anche depurati, nonché dei gestori del servizio idrico integrato e dei Comuni per la quota relativa alle acque meteoriche non comprese nelle acque reflue urbane. Il Consorzio censisce gli scarichi, ne regolarizza la posizione e definisce i canoni dovuti. Le somme riscosse per gli scarichi sono portate a sgravio delle spese consortili addebitabili agli immobili interessati.
I contributi consortili hanno natura di oneri reali sugli immobili e natura tributaria; sono riscossi secondo le norme vigenti per l’esazione dei tributi o mediante versamento diretto su avviso del Consorzio o dell’esattore.
Fino all’approvazione definitiva del nuovo piano di classifica restano efficaci i piani vigenti alla data di entrata in vigore della legge. Regione e ARCEA non possono liquidare contributi della politica agricola a soggetti non in regola con i ruoli ordinari di bonifica e irrigui.
Catasto consortile
Presso il Consorzio è istituito un catasto unico consortile, alimentato con i dati dell’Agenzia delle entrate e con quelli dei catasti dei consorzi soppressi. Per ciascun immobile sono indicati proprietà, diritti reali di godimento ed eventuali rapporti di affitto o locazione.
Il catasto è aggiornato annualmente entro il 31 ottobre, ai fini della formazione dei ruoli di contribuenza, consultando le banche dati pubbliche o gli atti di compravendita presentati dai consorziati.
Elettorato, organi e durata delle cariche
Ogni consorziato in possesso dei diritti civili ha l’elettorato attivo; per l’elettorato passivo è necessario essere anche in regola con il contributo consortile. In caso di comproprietà, il diritto di voto e di candidatura spetta secondo criteri basati sulla quota di proprietà, sulla maggioranza dei comproprietari o, in mancanza, sul primo intestatario. Il voto non è delegabile.
Gli organi del Consorzio sono:
- il Consiglio dei delegati;
- l’Ufficio di presidenza;
- il Collegio dei Revisori dei conti.
Gli organi restano in carica tre anni.
Il Consiglio dei delegati è composto da 42 membri: 27 eletti dai consorziati, 12 sindaci nominati dal Consiglio delle autonomie locali, e 3 rappresentanti delle sigle sindacali firmatarie del contratto collettivo di riferimento senza diritto di voto. I componenti elettivi devono essere iscritti nei ruoli di contribuenza; gli altri componenti possono essere o meno consorziati, ma se lo sono devono essere in regola con il contributo. Le regole di costituzione e deliberazione sono differenziate nella fase iniziale, fino all’integrazione con tutti i membri.
L’Ufficio di presidenza è eletto dal Consiglio dei delegati con due votazioni distinte, che determinano Presidente, Vicepresidente e un terzo componente. Il Presidente del Consorzio non può ricoprire la carica per più di due mandati, anche non consecutivi, computando anche eventuali cariche negli ex consorzi.
Elezioni del Consiglio dei delegati
L’elezione dei componenti elettivi avviene a scrutinio segreto e può essere svolta anche telematicamente, purché siano garantite sicurezza, anonimato e integrità del voto.
Il Presidente indice le elezioni sei mesi prima della scadenza degli organi e deve informare gli aventi diritto:
- entro sessanta giorni prima della data fissata, sulle modalità di voto e sulla data;
- entro quindici giorni prima, con avviso su almeno un quotidiano a rilevanza regionale.
Ai fini elettorali sono previsti tre collegi: Nord, Centro e Sud, corrispondenti rispettivamente a Cosenza; Catanzaro e Crotone; Città metropolitana di Reggio Calabria e Vibo Valentia. Ciascun collegio è suddiviso in tre sezioni elettorali con uguale carico contributivo. I seggi sono attribuiti in numero diverso per collegio e per sezione; le liste devono essere presentate tra il 35° e il 32° giorno prima delle elezioni, con una sottoscrizione minima pari all’1% degli iscritti della sezione, e comunque non meno di cinquanta consorziati se il calcolo produce un numero inferiore.
L’assegnazione dei seggi segue il criterio proporzionale, con un seggio aggiuntivo assegnato secondo regole speciali di maggioranza/resti. Se in una sezione non sono presentate liste, gli elettori possono votare per ogni avente diritto della propria sezione. I risultati sono pubblicati entro otto giorni e possono essere impugnati davanti al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione.
Cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza
Sono ineleggibili, tra gli altri, i minori, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti per cinque anni, gli interdetti dai pubblici uffici, chi ha condanne o misure di sicurezza ostative alle liste elettorali politiche, i funzionari e amministratori pubblici con funzioni di vigilanza sul Consorzio, i dipendenti del Consorzio, chi non ha reso il conto della gestione finanziaria, chi ha contenzioso con il Consorzio o non è in regola con i contributi, chi esegue opere o servizi per conto del Consorzio e chi ha già ricoperto la carica di componente del Consiglio dei delegati per più di due mandati, anche non consecutivi.
Sono inoltre previste incompatibilità con varie cariche politiche, con incarichi in imprese o enti che abbiano rapporti economici con il Consorzio, con il ruolo di consulente continuativo, con l’esistenza di un debito certo, liquido ed esigibile verso il Consorzio e con la sopravvenienza di una causa di ineleggibilità.
La decadenza interviene anche per assenze reiterate, violazioni di legge, violazioni statutarie o inadempienze gravi. Le stesse regole valgono anche per commissari straordinari e gestioni liquidatorie.
Competenze del Consiglio dei delegati e dell’Ufficio di presidenza
Il Consiglio dei delegati approva lo statuto, il piano di classifica, i piani di riparto delle spese, l’elenco degli aventi diritto al voto, il piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione, i bilanci, i mutui e i finanziamenti, i regolamenti interni e il piano di organizzazione variabile, oltre a deliberare su ammortizzatori sociali, modifiche contrattuali e altri atti attribuiti dallo statuto. Svolge anche funzioni di vigilanza sull’Ufficio di presidenza.
I membri eletti svolgono funzioni di presidio sui comprensori del collegio di provenienza e di raccordo con la struttura centrale. È previsto un rimborso spese di viaggio per i membri, salvo i rappresentanti sindacali.
L’Ufficio di presidenza sovrintende all’amministrazione, impartisce gli indirizzi gestionali, delibera sui contenziosi, approva il piano della qualità della prestazione organizzativa e nomina i componenti dei seggi elettorali, salvo presidenti e segretari. Il Presidente ha la rappresentanza legale, convoca gli organi e relaziona semestralmente al Consiglio dei delegati.
L’Ufficio può essere sfiduciato dal Consiglio dei delegati a maggioranza assoluta per gravi violazioni di legge, grave perdita del conto economico o gravi ritardi e irregolarità nell’attuazione dei piani e nella gestione contabile.
Collegio dei Revisori dei conti
Il controllo contabile è affidato a un Collegio di Revisori composto da tre membri nominati dal Consiglio dei delegati tra gli iscritti nel registro dei revisori legali. Restano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.
Il Collegio verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme amministrative, contabili e fiscali, controllando anche efficienza, efficacia e tutela dell’interesse pubblico. Deve esprimere pareri e asseverazioni su bilancio preventivo, bilancio di esercizio, regolamenti, piano di organizzazione variabile, assunzioni, acquisti e alienazioni immobiliari, mutui, partecipazioni societarie e piano triennale del fabbisogno del personale.
Vigilanza regionale, scioglimento degli organi e commissariamento
La Regione esercita vigilanza e controllo sugli atti più rilevanti del Consorzio, in particolare su bilanci, statuto, regolamenti, piano di organizzazione variabile, assunzioni, contratti immobiliari, mutui, partecipazioni e fabbisogno di personale. Gli atti sono trasmessi all’articolazione amministrativa competente in materia di forestazione entro otto giorni; il controllo si conclude entro quarantacinque giorni, sospensibili una sola volta per richieste istruttorie.
Se emergono profili di illegittimità, l’esito è comunicato al Consorzio e si attiva il procedimento di scioglimento. La Giunta regionale scioglie gli organi di amministrazione quando vi siano impossibilità di funzionamento o venga meno la maggioranza del Consiglio dei delegati; il procedimento si apre con contestazione dei rilievi e termine di controdeduzione non superiore a trenta giorni.
Se il Consorzio non provvede o le controdeduzioni sono ritenute inadeguate, la Giunta dispone lo scioglimento e il Presidente della Giunta nomina un commissario straordinario. Il commissario indice le elezioni entro 180 giorni dalla nomina, conclude le operazioni elettorali entro i successivi 90 giorni e nel frattempo compie l’ordinaria amministrazione, potendo adottare atti straordinari solo se necessari e urgenti.
Piano triennale delle opere, programmazione e controllo ambientale
La disciplina originaria del piano triennale delle attività/opere di bonifica e irrigazione è stata sostituita da una regolazione incentrata sul piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione. Il Consorzio trasmette annualmente il piano e l’elenco dei lavori all’articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, che esprime un parere obbligatorio ma non vincolante sui soli lavori di opere pubbliche di bonifica e irrigazione; il piano è poi approvato dal Consiglio dei delegati.
Il piano costituisce riferimento per la programmazione territoriale di Regione ed enti locali, che devono prevedere norme di salvaguardia degli impianti esistenti. Per gli aspetti di difesa del suolo, sicurezza idraulica e uso razionale dell’acqua è richiesto il parere di compatibilità dell’Autorità di bacino distrettuale competente.
La Giunta regionale può affidare al Consorzio l’attuazione di progetti speciali, anche in deroga ai piani. Nelle more dell’approvazione del piano, gli interventi sono approvati dalla struttura regionale competente sulla base dei progetti presentati dal Consorzio.
Finanziamento delle attività e riparto degli oneri
Le nuove opere di bonifica e le nuove opere idrauliche di quarta e quinta categoria sono finanziate con risorse pubbliche individuate nel piano triennale. L’esercizio e la manutenzione ordinaria del reticolo di gestione, delle opere di bonifica e delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria sono finanziati interamente con il contributo consortile e con i proventi delle concessioni, licenze e permessi; per idrovore, impianti di sollevamento e impianti a gravità è ammesso un finanziamento regionale fino al 30% e nei limiti delle risorse disponibili.
La manutenzione straordinaria delle opere pubbliche di bonifica e del reticolo idrografico è finanziata con risorse pubbliche individuate nel piano. Gli enti locali che utilizzano tali opere per le proprie funzioni contribuiscono alla loro realizzazione, manutenzione ed esercizio in ragione del risparmio di spesa che ne deriva.
Realizzazione delle opere e interventi privati
Il Consorzio realizza e gestisce le opere pubbliche in conformità al piano triennale e alla normativa vigente. A fine lavori trasmette la certificazione di collaudo o di regolare esecuzione alla struttura regionale competente; le opere si intendono consegnate al Consorzio dopo il collaudo definitivo, e la manutenzione decorre dall’approvazione del certificato di collaudo. La struttura regionale dichiara il completamento del lotto funzionale o l’ultimazione della bonifica.
Per le opere di competenza privata incluse nel piano, provvedono i proprietari interessati, che possono avvalersi del Consorzio. In caso di inerzia, le opere sono eseguite dal Consorzio con spesa a carico dei privati interessati, ripartita in ragione dei risultati conseguiti.
Interventi urgenti e somma urgenza
Nei casi di calamità naturali ed eventi imprevedibili, il Consorzio può eseguire interventi non previsti nel piano per garantire la funzionalità delle opere e prevenire danni a persone e immobili. In caso di somma urgenza, deve essere redatta una perizia con motivazione dettagliata e documentazione adeguata; la perizia va trasmessa all’articolazione amministrativa competente in materia di forestazione entro quindici giorni dall’avvio dei lavori. Se la motivazione è insufficiente, i costi restano a carico del Consorzio.
Tali interventi sono finanziati prioritariamente con risorse del Consorzio e solo in via residuale con risorse regionali, entro il limite degli stanziamenti previsti a bilancio.
Avvio del nuovo Consorzio, soppressione dei precedenti enti e fase transitoria
Entro dieci giorni dall’entrata in vigore della legge il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario straordinario per l’avvio del Consorzio di bonifica della Calabria. Il Commissario approva lo statuto entro il 31 dicembre 2023, approva il bilancio preventivo 2024 e indice le elezioni del Consiglio dei delegati entro sessanta giorni dall’approvazione dello statuto.
Nel periodo transitorio il nuovo Consorzio utilizza e gestisce le opere pubbliche già esistenti, subentra nel diritto d’uso dei beni demaniali e indisponibili del ramo bonifica e idrico, utilizza i beni strumentali e i rapporti giuridici residui dei consorzi soppressi e si avvale del personale e degli uffici dei medesimi tramite convenzioni. Il personale a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre 2022 è trasferito al nuovo Consorzio, mantenendo il trattamento economico nei limiti previsti dalla legge e dal contratto collettivo, e il Consorzio assume i soli oneri per gli accantonamenti obbligatori connessi alla risoluzione dei rapporti.
Per il solo anno 2024 la riscossione dei contributi consortili afferenti all’anno medesimo deve essere effettuata entro il 30 giugno 2024.
Gli organi degli undici consorzi esistenti alla data di entrata in vigore della legge decadono di diritto in tale data e la loro gestione ordinaria è affidata ai commissari straordinari fino all’approvazione dello statuto del nuovo Consorzio. Successivamente, gli undici consorzi sono soppressi e posti in liquidazione; i commissari liquidatori ricostruiscono stato patrimoniale, attività e passività, approvano il piano di liquidazione e redigono bilancio finale e relazione conclusiva secondo precise scansioni temporali. Il personale in servizio al 31 dicembre 2022 è trasferito al Consorzio di bonifica della Calabria anche a supporto della liquidazione, e i criteri di selezione del personale devono valorizzare le esperienze maturate presso i vecchi consorzi.
Regime finanziario e coperture
Gli oneri per organi, revisione e direttore generale sono a carico del bilancio consortile e coperti dalle entrate di cui al piano di classifica. La legge prevede inoltre coperture regionali specifiche per:
- attività di avvio e di funzionamento del nuovo Consorzio;
- contributi una tantum per la fase di transizione;
- interventi e spese connesse a piano triennale, manutenzione, avvio e liquidazione.
Sono previsti stanziamenti dedicati per gli anni 2023, 2024 e 2025, con ulteriori possibilità di incremento per gli esercizi successivi nei limiti indicati dalla legge. La Giunta regionale è autorizzata a disporre le necessarie variazioni di bilancio e l’istituzione di capitoli specifici.
Abrogazioni, rinvii e vigenza
Con l’entrata in vigore della legge sono abrogate la l.r. 3 giugno 1975, n. 26, la l.r. 23 luglio 2003, n. 11 e l’articolo 16 della l.r. 26 maggio 2023, n. 24. Per quanto non disciplinato si applicano il R.D. n. 215/1933, la legge n. 183/1942 e il D.P.R. n. 947/1962, oltre al Codice civile e alla normativa statale richiamata.
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURC.
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