Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09541/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente riscossione)

La controversia

Una società in liquidazione ha impugnato davanti alla Corte di cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento pronunciata dal tribunale. Il fallimento era stato chiesto dall'agente della riscossione sulla base di un credito tributario derivante da avviso di accertamento relativo all'IVA per l'anno 2017, per oltre due milioni di euro, credito contestato dalla società nel parallelo giudizio tributario. La ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione degli artt. 132 e 112 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 111 Cost., lamentando che la Corte d'appello non avesse compiuto un vero accertamento incidentale sulla sussistenza del credito posto a fondamento dell'istanza di fallimento e si fosse limitata ad aderire apoditticamente alla decisione di primo grado; ha inoltre contestato la motivazione della decisione, sostenendo che il credito tributario fosse fondato su una ricostruzione presuntiva, su operazioni ritenute fittizie e su una qualificazione controversa di compravendite di autovetture come cessione d'azienda simulata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse comunque svolto un accertamento incidentale sufficiente sulla sussistenza del credito fiscale, motivando sia autonomamente sia per relationem rispetto alla decisione della commissione tributaria provinciale. Ha ribadito il principio per cui, nel procedimento prefallimentare, il giudice deve accertare incidentalmente il credito contestato, ma può limitarsi a richiamare una pronuncia di cognizione piena già intervenuta, salvo che emergano significative anomalie tali da imporre una motivazione specifica sul discostamento; nel caso concreto, tali anomalie non sono state ravvisate. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    sono i parametri invocati dalla ricorrente per denunciare violazione di legge e vizio motivazionale della sentenza impugnata

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato come norma sulla struttura e motivazione della sentenza, la cui violazione è stata dedotta dalla ricorrente

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per lamentare omessa pronuncia sui motivi di reclamo/appello e sul preteso credito

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato quale parametro del dovere di motivazione della decisione

  • art. 111 Cost.

    richiamato a fondamento del vizio di motivazione dedotto dalla ricorrente

  • art. 18 l.f.

    indicato come base del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • art. 1, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato in connessione con la disciplina del contributo unificato

  • art. 2697 c.c.

    non è citato espressamente nel testo decisorio, ma non compare in modo determinante nel ragionamento; escluso

Massime di principio

  • Nel giudizio prefallimentare, se il credito posto a base dell'istanza è ragionevolmente contestato, il giudice deve compiere un accertamento incidentale della sua esistenza, salvo che il credito risulti già accertato da una pronuncia resa a cognizione piena.
  • Quando esiste una decisione di cognizione piena sul credito, il giudice fallimentare può motivare per relationem richiamandola, senza dover ripetere integralmente l'analisi, purché non emergano anomalie significative che rendano dubbia la correttezza di quella decisione.
  • L'omessa contestazione specifica di anomalie della precedente decisione o la mera riproposizione di critiche già esaminate non bastano, da soli, a trasformare in censura fondata il rilievo sulla motivazione per relationem del giudice prefallimentare.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione della decisione prefallimentare non consente di ottenere una nuova valutazione del merito del credito quando il giudice di merito abbia già svolto un apprezzamento incidentale non manifestamente illogico.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniContenzioso tributario
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.