Cassazione Penale, Sentenza n. 33526/2026 del 14/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (indagato)
La controversia
Nel corso di una perquisizione eseguita in un locale commerciale furono rinvenuti, addosso all'indagato, uno smartphone e cinque involucri di cocaina; altri cinque involucri della medesima sostanza furono trovati nel locale, per un peso complessivo di 4,10 grammi. Il pubblico ministero dispose e convalidò il sequestro probatorio dello smartphone. Il Tribunale della libertà confermò il provvedimento, ritenendo sufficientemente delimitate le operazioni di estrazione dei dati ai file astrattamente idonei a individuare fornitori e acquirenti della sostanza stupefacente. Il ricorrente dedusse la violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e residualità del sequestro, lamentando l'assenza di una circoscrizione temporale dei dati ricercati, dell'indicazione del tempo necessario per la selezione e degli accorgimenti per la restituzione dei dati non pertinenti. Sottolineò inoltre l'invasività del sequestro di un dispositivo informatico, idoneo a fornire una rappresentazione completa della vita privata del titolare e di terzi. La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, osservando che il provvedimento indicava il criterio di selezione dei file solo in termini astratti e generici, rimettendo sostanzialmente agli investigatori la definizione del perimetro temporale delle acquisizioni, nonostante il reato fosse stato collocato temporalmente al 20 marzo 2026 e non fossero state indicate ulteriori specifiche esigenze investigative.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale della libertà e il provvedimento di sequestro probatorio, disponendo la restituzione secondo quanto indicato nel dispositivo. Ha affermato che il sequestro di dati contenuti in dispositivi informatici deve essere specificamente delimitato quanto alle informazioni ricercate, ai criteri di selezione e, di regola, al periodo temporale e alla durata delle operazioni. Nel caso concreto, la motivazione non assicurava un adeguato bilanciamento tra esigenze probatorie e tutela della riservatezza, poiché consentiva un'acquisizione sostanzialmente esplorativa e demandava agli investigatori la determinazione del perimetro temporale dei dati.
Norme richiamate
art. 8, comma 1, CEDU
diritto al rispetto della vita privata e delle comunicazioni
Il sequestro e l'analisi di dispositivi informatici possono incidere sulla riservatezza personale e sulle comunicazioni, imponendo un controllo di proporzionalità dell'ingerenza.
art. 5, paragrafi 3 e 4, TUE
Il principio di proporzionalità opera come parametro di legittimità delle misure incidenti sui diritti fondamentali.
art. 49, paragrafo 3, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Rileva quale espressione del principio di proporzionalità.
art. 52, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Impone che le limitazioni ai diritti fondamentali siano proporzionate e necessarie rispetto agli obiettivi perseguiti.
art. 62 c.p.p.
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione.
Massime di principio
- Il sequestro probatorio di un dispositivo informatico deve essere motivato in modo da delimitare concretamente le informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione dei dati e il tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti, assicurando il minimo sacrificio della riservatezza.
- È illegittimo il sequestro massivo di dati informatici che, in assenza di specifiche ragioni, di una finalità probatoria definita e di criteri predeterminati di selezione, attribuisca agli investigatori la sostanziale individuazione dell'oggetto e dell'estensione temporale dell'acquisizione.
- La restituzione del dispositivo fisico non elimina il pregiudizio derivante dall'acquisizione o dalla conservazione di copie dei dati non pertinenti; il provvedimento deve quindi prevedere anche la restituzione delle copie informatiche dei dati irrilevanti, salvo specifiche esigenze investigative.
- Nel controllo di legittimità sul sequestro probatorio di dati digitali, la Corte di cassazione verifica che la motivazione del giudice del riesame non sia apparente e che realizzi un bilanciamento conforme al principio di proporzionalità tra interesse pubblico all'accertamento e diritti fondamentali degli interessati.
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