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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17702/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da tre atti di contestazione di sanzioni irrogate per la mancata presentazione degli atti di aggiornamento catastale relativi a immobili risultati catastalmente non censiti. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto solo in parte, ritenendosi non imputabile a lei il mancato accatastamento a causa del mancato perfezionamento, da parte del Comune, della procedura di sdemanializzazione di una strada comunale che incideva su parte delle particelle oggetto di compravendita e che sarebbe stata propedeutica alla stipula notarile. L’Agenzia delle Entrate ha appellato e la CTR ha riformato la decisione, ritenendo non dimostrato che la situazione dominicale del suolo ostasse alla regolarizzazione catastale degli immobili insistenti su area diversa e non contestata. Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito non avesse considerato l’impossibilità giuridica e amministrativa di procedere all’accatastamento per la presenza del relitto della ex strada comunale e per la diversa titolarità dei beni, circostanze che sarebbero emerse anche da una perizia di parte; (2) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., deducendo che il giudice avesse invertito l’onere della prova e omesso di valorizzare il contenuto delle produzioni documentali non contestate dall’Ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rilevando che la perizia di parte nel processo tributario ha valore di mera allegazione difensiva a contenuto tecnico e non di prova, sicché la sua mancata valutazione non integra di per sé l’omesso esame di un fatto decisivo; inoltre, la censura investiva argomenti probatori e non un fatto storico decisivo. Ha poi respinto il secondo motivo, precisando che la violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo se l’onere della prova è attribuito alla parte sbagliata, mentre nel caso concreto la contribuente aveva dedotto un fatto impeditivo dell’accatastamento, gravando su di lei l’onere di provarlo. Quanto all’art. 115 c.p.c., la Corte ha ricordato che la sua violazione sussiste solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti, non quando valuta liberamente quelle prodotte. La sentenza si conclude quindi con il rigetto del ricorso, la condanna della ricorrente alle spese e il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 372 c.p.c.

    È stata ritenuta inammissibile la produzione documentale allegata alla memoria della ricorrente perché effettuata in violazione del divieto di nuove produzioni in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo; non basta lamentare l’omessa valutazione di elementi istruttori, perizie di parte o argomenti probatori.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione si ha solo se l’onere probatorio viene posto a carico della parte sbagliata; se la parte deduce un fatto impeditivo, su di essa grava la relativa prova.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione ricorre solo se il giudice utilizza prove non dedotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dei poteri officiosi; non ricorre per la mera diversa valutazione delle prove prodotte.

  • art. 116 c.p.c.

    La Corte richiama il potere del giudice di merito di valutare liberamente le prove e di scegliere quelle ritenute più attendibili ai fini della decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dichiarato il presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la perizia di parte ha valore di mera allegazione difensiva tecnica e non costituisce prova piena dei fatti in essa descritti; la sua mancata considerazione non integra, di per sé, omesso esame di un fatto decisivo.
  • Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non copre l’omessa valutazione di singoli elementi istruttori o di tesi difensive.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. sussiste soltanto quando il giudice attribuisce l’onere della prova a una parte diversa da quella individuata dalle regole sostanziali; non basta contestare la valutazione insufficiente o sfavorevole delle prove.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. non si configura per il semplice mancato recepimento delle prove prodotte dalla parte, ma solo se la decisione si fonda su prove non introdotte nel processo o acquisite fuori dai poteri officiosi.
  • Chi allega un fatto impeditivo della pretesa avversaria deve provarlo; in difetto di prova idonea, il giudice può legittimamente rigettare la domanda o il ricorso basati su tale impedimento.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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