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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33840/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce da rapporti familiari e patrimoniali collegati al matrimonio del figlio dei ricorrenti con una delle resistenti. I ricorrenti deducevano di avere acquistato e messo a disposizione mobili destinati all’abitazione coniugale, di avere sostenuto spese per IVA e notaio relative all’acquisto di un immobile destinato alla coppia, e di avere sottoscritto due fideiussioni bancarie per garanzia dei mutui accesi dai convenuti per l’acquisto degli immobili. In primo grado il Tribunale aveva accolto parzialmente le domande sui beni mobili e sulle somme versate, rigettando la domanda sulle fideiussioni; in appello la Corte territoriale ha invece rigettato integralmente le pretese. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti ventidue motivi: i primi riguardavano la restituzione del mobilio e l’asserita ingiustizia dell’arricchimento; i successivi la restituzione delle somme pagate per l’acquisto dell’immobile, contestando la qualificazione in termini di mutuo, donazione indiretta e l’eventuale revocazione per ingratitudine; gli ultimi motivi investivano il rigetto della domanda di annullamento delle fideiussioni bancarie per vizio del consenso, oltre alle statuizioni sulle spese. I ricorrenti lamentavano, in sintesi, errori di diritto, vizi motivazionali, travisamento delle prove e violazioni delle regole sull’onere della prova e sulla valutazione delle testimonianze.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili la maggior parte dei motivi perché non colpivano la ratio decidendi, miravano a una nuova valutazione del fatto o denunciavano in modo non specifico asserite violazioni di legge. Ha inoltre ritenuto infondate alcune doglianze: in particolare, sulla motivazione relativa alla inattendibilità o genericità delle prove testimoniali, sulla sufficienza della motivazione della Corte d’appello e sulla liquidazione delle spese. È stata confermata la decisione di merito che aveva escluso la restituzione dei mobili ai convenuti estranei al comodato, negato la ripetizione delle somme versate qualificandole come contribuzione/donazione indiretta, e respinto l’annullamento delle fideiussioni per difetto di prova del vizio del consenso. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2037 c.c.

    Richiamato nella domanda originaria per la restituzione dei beni mobili, ma la Corte ha escluso che la pretesa potesse fondarsi contro soggetti rimasti estranei al comodato.

  • art. 2041 c.c.

    L’azione di arricchimento è stata ritenuta inammissibile/infondata perché le attribuzioni patrimoniali avevano una causa giustificativa: comodato per i mobili e contribuzione/donazione indiretta per le somme versate.

  • art. 1810 c.c.

    Richiamato nel ricorso in relazione al comodato e alla restituzione dei beni, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di pertinenza rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 2033 c.c.

    Invocato in tema di ripetizione di somme, ma non ritenuto decisivo poiché la Corte ha qualificato i pagamenti come attribuzioni causalmente giustificate.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che la violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se l’onere della prova sia stato attribuito alla parte sbagliata; nel caso concreto le censure miravano invece a un nuovo apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 2721 c.c.

    Il limite alla prova testimoniale dei contratti è stato richiamato dalla Corte d’appello solo ad abundantiam; la Cassazione ha quindi ritenuto la censura priva di interesse.

  • art. 1813 c.c.

    Richiamato per contestare il requisito della realità del mutuo, ma il riferimento alle modalità di pagamento è stato considerato argomento aggiuntivo non decisivo.

  • artt. 800, 801, 809 c.c.

    Richiamati in tema di revocazione per ingratitudine della donazione; la Corte ha escluso la ricorrenza dei presupposti necessari.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove inesistenti, non acquisite o introdotte d’ufficio fuori dai poteri; non basta contestare l’attendibilità delle prove valorizzate dal merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice disattende o applica erroneamente il regime legale di valutazione di una prova; non è consentita una mera diversa lettura del materiale istruttorio.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per denunciare asserita motivazione apparente; la Corte ha però ritenuto la motivazione della sentenza d’appello sufficiente e non apparente.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedurre extrapetizione, ma la Corte ha osservato che la qualificazione giuridica dei fatti e la motivazione sulle conseguenze restitutorie non eccedevano la domanda.

  • art. 366 c.p.c.

    La Corte ha ribadito l’onere di specificità del ricorso e l’obbligo di localizzare e riprodurre gli atti e i documenti rilevanti, pena l’inammissibilità.

  • art. 257 c.p.c.

    Richiamato in tema di rinnovazione della prova testimoniale in appello; il relativo potere è discrezionale e non obbligatorio.

  • art. 359 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 257 c.p.c. per affermare la discrezionalità del giudice d’appello nel rinnovare la prova testimoniale.

  • art. 350 c.p.c.

    Richiamato per affermare che nel giudizio di appello la fase di trattazione è comunque dovuta ai fini della liquidazione delle spese.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    comma 1-quater e comma 1-bis

    È stato disposto l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La violazione di legge dedotta in cassazione deve essere specifica e pertinente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile il motivo che colpisca argomenti estranei o solo marginali rispetto alla decisione.
  • L’azione di arricchimento senza causa non è esperibile quando l’attribuzione patrimoniale sia sorretta da un titolo giustificativo, anche se la successiva evoluzione del rapporto renda insoddisfatte le aspettative della parte che ha eseguito la prestazione.
  • La qualificazione giuridica di un fatto dedotto in causa, come ad esempio donazione indiretta o comodato, spetta al giudice e non richiede una specifica domanda di parte, purché restino fermi i fatti allegati.
  • La censura di violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia erroneamente distribuito l’onere probatorio; non è sufficiente lamentare che le prove siano state male apprezzate.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio istruttorio: la critica deve evidenziare un vizio di motivazione nei limiti consentiti o un errore di diritto effettivo, non una diversa lettura dei fatti.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non coincide con il dissenso sulla valutazione delle prove, ma richiede l’uso di prove inesistenti/non acquisite o l’inosservanza del regime legale di valutazione della prova.
  • La motivazione per relationem è legittima se il giudice d’appello esprime un proprio, autonomo percorso argomentativo e non si limita ad aderire in modo acritico alla decisione di primo grado.
  • Nel giudizio di appello la rinnovazione della prova testimoniale è rimessa al potere discrezionale del giudice, che deve utilizzarlo solo quando necessario ai fini del chiarimento delle risultanze processuali.
  • In tema di spese processuali, la fase di trattazione/istruttoria può essere liquidata anche se non si è svolta istruttoria in senso stretto, poiché il compenso è previsto unitariamente dalla disciplina tariffaria.

Come è indicizzato

MaterieComodatoInadempimentoProveImpugnazioniSpese di liteFideiussione
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiArricchimento senza causaOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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