Cassazione Civile, Ordinanza n. 33840/2025 del 23/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da rapporti familiari e patrimoniali collegati al matrimonio del figlio dei ricorrenti con una delle resistenti. I ricorrenti deducevano di avere acquistato e messo a disposizione mobili destinati all’abitazione coniugale, di avere sostenuto spese per IVA e notaio relative all’acquisto di un immobile destinato alla coppia, e di avere sottoscritto due fideiussioni bancarie per garanzia dei mutui accesi dai convenuti per l’acquisto degli immobili. In primo grado il Tribunale aveva accolto parzialmente le domande sui beni mobili e sulle somme versate, rigettando la domanda sulle fideiussioni; in appello la Corte territoriale ha invece rigettato integralmente le pretese. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti ventidue motivi: i primi riguardavano la restituzione del mobilio e l’asserita ingiustizia dell’arricchimento; i successivi la restituzione delle somme pagate per l’acquisto dell’immobile, contestando la qualificazione in termini di mutuo, donazione indiretta e l’eventuale revocazione per ingratitudine; gli ultimi motivi investivano il rigetto della domanda di annullamento delle fideiussioni bancarie per vizio del consenso, oltre alle statuizioni sulle spese. I ricorrenti lamentavano, in sintesi, errori di diritto, vizi motivazionali, travisamento delle prove e violazioni delle regole sull’onere della prova e sulla valutazione delle testimonianze.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili la maggior parte dei motivi perché non colpivano la ratio decidendi, miravano a una nuova valutazione del fatto o denunciavano in modo non specifico asserite violazioni di legge. Ha inoltre ritenuto infondate alcune doglianze: in particolare, sulla motivazione relativa alla inattendibilità o genericità delle prove testimoniali, sulla sufficienza della motivazione della Corte d’appello e sulla liquidazione delle spese. È stata confermata la decisione di merito che aveva escluso la restituzione dei mobili ai convenuti estranei al comodato, negato la ripetizione delle somme versate qualificandole come contribuzione/donazione indiretta, e respinto l’annullamento delle fideiussioni per difetto di prova del vizio del consenso. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato nella domanda originaria per la restituzione dei beni mobili, ma la Corte ha escluso che la pretesa potesse fondarsi contro soggetti rimasti estranei al comodato.
L’azione di arricchimento è stata ritenuta inammissibile/infondata perché le attribuzioni patrimoniali avevano una causa giustificativa: comodato per i mobili e contribuzione/donazione indiretta per le somme versate.
Richiamato nel ricorso in relazione al comodato e alla restituzione dei beni, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di pertinenza rispetto alla ratio decidendi.
Invocato in tema di ripetizione di somme, ma non ritenuto decisivo poiché la Corte ha qualificato i pagamenti come attribuzioni causalmente giustificate.
La Corte ribadisce che la violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se l’onere della prova sia stato attribuito alla parte sbagliata; nel caso concreto le censure miravano invece a un nuovo apprezzamento del materiale probatorio.
Il limite alla prova testimoniale dei contratti è stato richiamato dalla Corte d’appello solo ad abundantiam; la Cassazione ha quindi ritenuto la censura priva di interesse.
Richiamato per contestare il requisito della realità del mutuo, ma il riferimento alle modalità di pagamento è stato considerato argomento aggiuntivo non decisivo.
Richiamati in tema di revocazione per ingratitudine della donazione; la Corte ha escluso la ricorrenza dei presupposti necessari.
La sua violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove inesistenti, non acquisite o introdotte d’ufficio fuori dai poteri; non basta contestare l’attendibilità delle prove valorizzate dal merito.
La violazione è deducibile solo se il giudice disattende o applica erroneamente il regime legale di valutazione di una prova; non è consentita una mera diversa lettura del materiale istruttorio.
Richiamato per denunciare asserita motivazione apparente; la Corte ha però ritenuto la motivazione della sentenza d’appello sufficiente e non apparente.
Richiamato per dedurre extrapetizione, ma la Corte ha osservato che la qualificazione giuridica dei fatti e la motivazione sulle conseguenze restitutorie non eccedevano la domanda.
La Corte ha ribadito l’onere di specificità del ricorso e l’obbligo di localizzare e riprodurre gli atti e i documenti rilevanti, pena l’inammissibilità.
Richiamato in tema di rinnovazione della prova testimoniale in appello; il relativo potere è discrezionale e non obbligatorio.
Richiamato insieme all’art. 257 c.p.c. per affermare la discrezionalità del giudice d’appello nel rinnovare la prova testimoniale.
Richiamato per affermare che nel giudizio di appello la fase di trattazione è comunque dovuta ai fini della liquidazione delle spese.
comma 1-quater e comma 1-bis
È stato disposto l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La violazione di legge dedotta in cassazione deve essere specifica e pertinente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile il motivo che colpisca argomenti estranei o solo marginali rispetto alla decisione.
- L’azione di arricchimento senza causa non è esperibile quando l’attribuzione patrimoniale sia sorretta da un titolo giustificativo, anche se la successiva evoluzione del rapporto renda insoddisfatte le aspettative della parte che ha eseguito la prestazione.
- La qualificazione giuridica di un fatto dedotto in causa, come ad esempio donazione indiretta o comodato, spetta al giudice e non richiede una specifica domanda di parte, purché restino fermi i fatti allegati.
- La censura di violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia erroneamente distribuito l’onere probatorio; non è sufficiente lamentare che le prove siano state male apprezzate.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio istruttorio: la critica deve evidenziare un vizio di motivazione nei limiti consentiti o un errore di diritto effettivo, non una diversa lettura dei fatti.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non coincide con il dissenso sulla valutazione delle prove, ma richiede l’uso di prove inesistenti/non acquisite o l’inosservanza del regime legale di valutazione della prova.
- La motivazione per relationem è legittima se il giudice d’appello esprime un proprio, autonomo percorso argomentativo e non si limita ad aderire in modo acritico alla decisione di primo grado.
- Nel giudizio di appello la rinnovazione della prova testimoniale è rimessa al potere discrezionale del giudice, che deve utilizzarlo solo quando necessario ai fini del chiarimento delle risultanze processuali.
- In tema di spese processuali, la fase di trattazione/istruttoria può essere liquidata anche se non si è svolta istruttoria in senso stretto, poiché il compenso è previsto unitariamente dalla disciplina tariffaria.
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