Cassazione Civile, Ordinanza n. 16714/2023 del 13/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (migrante)
La controversia
Il giudizio origina dal provvedimento con cui il Giudice di pace di Caltanissetta ha prorogato per ulteriori 30 giorni il trattenimento di un cittadino straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri. Il soggetto trattenuto ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e degli artt. 11 e 13 Cost., ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che il Giudice di pace si era limitato ad affermare la sussistenza dei presupposti di legge senza fornire un'effettiva motivazione, neppure succinta, in ordine alla proroga della misura restrittiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso: il provvedimento di proroga del trattenimento non era motivato, neppure in forma sintetica, e non era sufficiente il mero richiamo ai presupposti dell'art. 14 del d.lgs. n. 286/1998. Ne è conseguito l'accoglimento del ricorso e la cassazione senza rinvio dell'ordinanza impugnata. Quanto alle spese, la Corte ha escluso una regolazione delle stesse nel dispositivo, precisando che, poiché il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e la parte soccombente è un'Amministrazione statale, la liquidazione del compenso e delle spese del difensore deve avvenire ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002 da parte del giudice competente, e non mediante condanna alle spese in favore dello Stato ex art. 133 del medesimo decreto.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
La proroga del trattenimento presso un CPR richiede un provvedimento effettivamente motivato; il semplice richiamo ai presupposti normativi non è sufficiente.
art. 11 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla doglianza sulla legittimità della misura restrittiva, ma non oggetto di autonoma decisione nel merito.
art. 13 Cost.
Richiamato dal ricorrente a tutela della libertà personale, in connessione alla censura di difetto di motivazione della proroga del trattenimento.
È il parametro processuale invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di vittoria della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese del difensore si liquidano con istanza al giudice del procedimento.
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002
Nel giudizio di cassazione, la liquidazione delle spettanze del difensore della parte ammessa al patrocinio spetta al giudice che ha pronunciato la decisione impugnata, quando vi sia cassazione senza rinvio.
art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002
La condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio non si applica al caso di soccombenza di un'Amministrazione statale.
Massime di principio
- Nei provvedimenti di proroga del trattenimento amministrativo dello straniero è necessaria una motivazione effettiva, sia pure sintetica; non basta un richiamo meramente formulettico ai presupposti di legge.
- La carenza assoluta o anche solo sostanziale di motivazione del provvedimento di proroga integra violazione di legge censurabile in cassazione.
- Quando la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e la controparte soccombente è un'Amministrazione statale, le spese del difensore non si liquidano con condanna alle spese in sentenza, ma secondo la speciale procedura prevista dal d.P.R. n. 115/2002 davanti al giudice competente.
- In caso di cassazione senza rinvio di un provvedimento impugnato in materia di patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione delle spettanze del difensore deve essere richiesta al giudice che ha pronunciato il provvedimento cassato.
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