Cassazione Civile, Ordinanza n. 24898/2025 del 09/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Alcuni ex dipendenti del Gruppo ENEL, già collocati in quiescenza o loro eredi, avevano chiesto di accertare il diritto a continuare a fruire, nonostante la disdetta comunicata dal gruppo societario nel 2015, delle riduzioni tariffarie sull'energia elettrica previste dalla contrattazione collettiva nel corso del rapporto di lavoro. La Corte d'appello aveva respinto la domanda, ritenendo che il beneficio non avesse natura retributiva e non integrasse un diritto quesito. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 132, 101 e 112 c.p.c., sostenendo che la sentenza d'appello sarebbe stata apparente e avrebbe omesso di motivare sul valore retributivo del beneficio e sul dissenso rispetto a precedenti di legittimità favorevoli; 2) violazione degli artt. 1175, 1366 e 1375 c.c. e dell'art. 3 Cost., assumendo che, anche a voler ammettere un recesso datoriale per mutamento delle condizioni economico-sociali, esso non avrebbe potuto incidere su chi era già in servizio, poiché la soppressione dello sconto era stata prevista solo per le nuove assunzioni, con violazione di correttezza e buona fede.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi, ritenendo la motivazione della sentenza d'appello non apparente e pienamente intellegibile. Ha confermato l'orientamento già espresso in numerosi precedenti sulla medesima vicenda, affermando che lo sconto tariffario sull'energia elettrica non aveva natura retributiva, perché era un beneficio collegato alla regolazione complessiva del rapporto e non corrispettivo della prestazione lavorativa; di conseguenza non poteva invocarsi l'art. 36 Cost. né configurarsi un diritto quesito al suo mantenimento. La Corte ha inoltre ribadito che, in mancanza di una clausola di salvaguardia nella contrattazione collettiva, il beneficio collettivo non si incorpora nel contratto individuale e può essere inciso da disdetta unilaterale del datore di lavoro, secondo i principi generali sul recesso nei rapporti di durata e sulla non perpetuità dei vincoli contrattuali. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese e applicazione della condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come parametro della censura sulla motivazione apparente; la Corte ha escluso la violazione perché la motivazione della sentenza impugnata consentiva di ricostruire il percorso logico-giuridico
invocati dai ricorrenti per lamentare omessa pronuncia o violazione del contraddittorio; la Corte ha respinto la censura
richiamati per sostenere la contrarietà a correttezza e buona fede della disdetta; la Corte ha ritenuto legittimo il recesso in assenza di diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore
art. 3 Cost.
invocato dai ricorrenti a sostegno dell'illegittimità della diversa disciplina tra vecchi dipendenti e nuove assunzioni; la Corte non ha ravvisato violazione
art. 36 Cost.
esclusa l'applicabilità al beneficio, perché lo sconto tariffario non è stato qualificato come componente retributiva
art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.
richiamato per affermare la non necessità di discostarsi da un orientamento consolidato in assenza di elementi nuovi
richiamato per il rinvio alla giurisprudenza consolidata senza ripetere analiticamente le ragioni già note
utilizzato per la definizione accelerata e la proposta del consigliere delegato
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per escludere la rimessione alla pubblica udienza
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
richiamato per la preclusione derivante dalla c.d. doppia conforme sulla censura di correttezza e buona fede
applicato per la condanna aggravata in ragione della definizione conforme alla proposta e della manifesta infondatezza del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto
art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153
richiamato per escludere che l'assoggettamento contributivo del beneficio ne determini la natura retributiva ai fini del rapporto di lavoro
Massime di principio
- Un beneficio previsto dalla contrattazione collettiva a favore dei dipendenti non assume automaticamente natura retributiva solo perché è fiscalmente o contributivamente trattato come reddito da lavoro; la qualificazione tributaria o previdenziale non è decisiva per la sua disciplina nel rapporto di lavoro.
- Per configurare un diritto quesito nel rapporto di lavoro è necessario che la pretesa sia già entrata nel patrimonio del lavoratore come corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita; non basta una mera aspettativa alla conservazione nel tempo di una disciplina collettiva più favorevole.
- Le clausole della contrattazione collettiva non si incorporano, di regola, nel contratto individuale in modo da rendere intangibili tutte le condizioni precedenti: in caso di successione di contratti collettivi opera la sostituzione delle nuove clausole, salvo che la contrattazione stessa preveda espressamente una clausola di salvaguardia.
- Il recesso unilaterale da un rapporto di durata a tempo indeterminato, compreso quello derivante da regolazione collettiva priva di termine finale, è in linea di principio consentito e trova limite nei soli principi di buona fede e correttezza, non potendo il vincolo restare perpetuo.
- La censura di motivazione apparente non è fondata quando la sentenza impugnata esponga, anche sinteticamente, le ragioni fattuali e giuridiche della decisione in modo tale da consentirne la comprensione e il controllo in sede di legittimità.
- In presenza di una consolidata giurisprudenza di legittimità sulla medesima questione, il giudice di cassazione può richiamarla e mantenerla ferma in assenza di ragioni nuove e decisive che impongano un revirement.
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