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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21239/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionario del credito)

La controversia

La controversia origina da un'opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il recupero di un credito garantito da fideiussione omnibus. Il garante aveva prestato nel 2012 una fideiussione omnibus a favore di una società debitrice, fino a un massimale di 200.000 euro, per obbligazioni connesse a un mutuo fondiario stipulato nel 2015. L'opponente aveva dedotto l'invalidità e l'inefficacia della garanzia, sostenendo che la fideiussione fosse stata revocata quando egli era uscito dalla compagine sociale della debitrice e che, in ogni caso, alcune clausole della fideiussione fossero conformi allo schema ABI censurato dalla Banca d'Italia. In appello la decisione di primo grado era stata riformata solo in punto interessi, ma confermata quanto alla validità della fideiussione e alla sua operatività rispetto al credito azionato. Con il ricorso per cassazione il garante ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova circa esistenza e ammontare del credito, assumendo che la corte territoriale avesse ritenuto provata la pretesa senza adeguata documentazione e senza considerare che gli effetti del mutuo si erano realizzati dopo il recesso; 2) violazione dell'art. 1419 c.c., sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente escluso la nullità dell'intero contratto fideiussorio o invertito l'onere della prova circa l'essenzialità delle clausole n. 2, 6 e 8 conformi allo schema ABI; 3) omessa valutazione, ex art. 360 n. 5 c.p.c., degli effetti della nullità parziale in relazione agli artt. 1956 e 1957 c.c., invocando il preteso aggravamento del rischio e la mancata risposta della banca alla lettera di recesso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, osservando da un lato che la censura sull'onere probatorio non rispettava l'autosufficienza e comunque mirava a una rivalutazione del merito, dall'altro che la nullità delle clausole fideiussorie conformi allo schema ABI ha natura parziale e non travolge automaticamente l'intero contratto, gravando sul fideiussore l'onere di allegare e provare l'essenzialità delle clausole nulle. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché il vizio omissivo non era scrutinabile in presenza di doppia conforme e perché la censura non si confrontava con la ratio decidendi. Nel merito, la Corte ha ribadito che il recesso dalla fideiussione non ha efficacia retroattiva e non incide sulle obbligazioni già sorte o comunque riconducibili al rapporto garantito; ha inoltre escluso automatismi tra nullità delle clausole ABI e decadenza del creditore ex art. 1957 c.c., affermando che tale eccezione deve essere sollevata tempestivamente. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È stato invocato per denunciare violazione di legge e vizio motivazionale, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché volte a ottenere una rivalutazione del fatto o precluse dalla doppia conforme.

  • art. 2697 c.c.

    Richiama l'onere della prova; la Corte ha ritenuto infondata o inammissibile la doglianza, osservando che la documentazione prodotta era stata valutata dal giudice di merito e che la censura mirava a sovvertire l'apprezzamento fattuale.

  • art. 1419 c.c.

    La nullità delle clausole fideiussorie riproduttive dello schema ABI è stata qualificata come nullità parziale, non estensibile automaticamente all'intero contratto se non sia allegata e provata l'essenzialità delle clausole colpite.

  • art. 1956 c.c.

    È stato evocato dal ricorrente in relazione all'aggravamento del rischio; la Corte non ha ravvisato una censura idonea a scalfire la motivazione di merito.

  • art. 1957 c.c.

    La Corte ha escluso qualsiasi automatismo tra nullità delle clausole ABI e decadenza del creditore, ribadendo che l'eccezione di decadenza opera in senso stretto e va tempestivamente proposta.

  • art. 13 d.p.r. 115/2002

    comma 1 quater; comma 1 bis

    È stato applicato per dare atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1419 c.c.

    Confermato il principio per cui la nullità parziale non travolge il contratto quando le clausole invalide non siano provate come essenziali nell'economia del negozio.

  • art. 1957 c.c.

    L'eccezione di decadenza del creditore dalla garanzia non opera automaticamente per il solo fatto della nullità di clausole ABI e deve essere dedotta tempestivamente dal debitore.

Massime di principio

  • La nullità delle clausole fideiussorie conformi allo schema ABI censurato dalla Banca d'Italia integra, di regola, una nullità parziale: il contratto di fideiussione resta valido salvo che il garante dimostri che le clausole nulle erano essenziali per la sua conclusione.
  • In presenza di contestazioni sull'esistenza e sull'ammontare del credito azionato in via monitoria, la censura in cassazione deve confrontarsi con gli accertamenti di merito e rispettare il principio di autosufficienza; non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove.
  • Il recesso dalla fideiussione omnibus non ha efficacia retroattiva e non incide sulle obbligazioni già sorte o comunque riconducibili al rapporto garantito prima del recesso.
  • Non esiste un automatismo tra nullità delle clausole ABI e decadenza del creditore ex art. 1957 c.c.: la relativa eccezione opera in senso stretto e deve essere tempestivamente dedotta dal fideiussore.
  • Nel giudizio di cassazione il vizio motivazionale non è deducibile quando la censura non si confronta con la ratio decidendi o quando la decisione impugnata sia assistita da doppia conforme nei limiti di legge.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàPrescrizione

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