Cassazione Civile, Ordinanza n. 27377/2021 del 08/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La lite riguardava la successione testamentaria di un soggetto deceduto nel 1994. Nel testamento pubblico del 1944 il de cuius aveva istituito eredi in parti uguali due figli, attribuendo al coniuge e a un terzo figlio la quota di legittima; per la legittima del terzo figlio era stata inoltre indicata una specifica modalità di formazione, mediante distacco di una porzione da un determinato fondo. Nel giudizio di merito la Corte d'appello aveva, tra l'altro, ritenuto inefficace la rinuncia all'eredità effettuata dal coniuge del de cuius, escluso alcuni beni dal relictum, confermato la ripartizione in parti uguali dell'asse tra i due eredi istituiti e confermato la formazione della quota di legittima del terzo figlio secondo la previsione testamentaria. La ricorrente principale ha proposto sei motivi: 1) violazione degli artt. 102 e 784 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un terzo comproprietario di un bene oggetto di divisione; 2) violazione degli artt. 460 e 476 c.c. per erronea qualificazione di alcuni comportamenti della chiamata come accettazione tacita dell'eredità e per la ripartizione dell'onere della prova; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in relazione all'esclusione di alcuni terreni dal relictum, per avere la Corte d'appello preferito una relazione notarile ad un'altra; 4) violazione degli artt. 737 e segg. c.c. per avere diviso il relictum in parti uguali tra i due coeredi senza tenere conto del diverso valore delle donazioni ricevute in vita; 5) violazione degli artt. 667, 686 e 733 c.c. per non avere considerato revocata o comunque incisa dalla sopravvenienza la disposizione testamentaria relativa alla formazione della quota di legittima del terzo figlio; 6) censura sulle spese, collegata agli esiti delle altre doglianze. Il controricorrente aderente al ricorso principale ha presentato un atto qualificato come controricorso ma, essendo meramente adesivo, è stato qualificato come ricorso incidentale tardivo e dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il controricorso/ricorso incidentale adesivo tardivo di uno dei resistenti. Sul ricorso principale ha rigettato i primi tre motivi, ritenendo infondate le censure sul litisconsorzio necessario, sull'accettazione tacita dell'eredità e sull'omesso esame di fatto decisivo. Ha invece accolto il quarto motivo, affermando che la divisione dell'asse tra coeredi donatari non poteva essere effettuata in parti uguali senza considerare le donazioni ricevute in vita, in assenza di dispensa da collazione; ha altresì accolto il quinto motivo, ritenendo necessario verificare se gli atti successivi del testatore avessero determinato una trasformazione del bene tale da incidere sulla disposizione divisionale ex art. 733 c.c., secondo la logica della revoca tacita richiamata per analogia con l'art. 686 c.c. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile per mancanza di una specifica censura. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
La mancata evocazione di un terzo è irrilevante quando non sia stato chiesto lo scioglimento della diversa comunione relativa al singolo bene comune con quel terzo.
Richiamato insieme all'art. 102 c.p.c. per escludere la nullità del giudizio per difetto di litisconsorzio necessario nella divisione di beni provenienti da comunioni distinte.
Legittima il chiamato all'eredità a compiere atti conservativi, di vigilanza e di temporanea amministrazione, nonché la vendita di cose non conservabili o di grave dispendio, previa autorizzazione del tribunale.
L'acquisto della qualità di erede può derivare da atti incompatibili con la volontà di rinunciare, se posti in essere prima della rinuncia e idonei a integrare accettazione tacita.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio denunciabile è solo l'omesso esame di un fatto decisivo; non consente di censurare la scelta del giudice di merito tra diverse fonti di prova né una mera insufficienza motivazionale.
La critica alla valutazione di maggiore o minore attendibilità delle prove non integra omesso esame di fatto decisivo e non è consentita in cassazione come rivalutazione del merito.
Le donazioni fatte a coniuge e discendenti incidono sulla collazione e sulla determinazione delle quote tra coeredi, anche se non lesive della legittima; la collazione serve a conservare fra gli eredi la proporzione stabilita dal testatore o dalla legge.
Richiamato per la regola secondo cui il coerede che ha ricevuto di meno può recuperare la differenza sui beni relitti, quando vi siano donazioni di valore diverso senza dispensa.
Richiamato in tema di imputazione e conferimento delle donazioni nella divisione ereditaria, quando i coeredi donatari hanno ricevuto liberalità di valore diverso.
La dispensa da collazione non può tradursi in lesione della legittima; la disciplina della collazione si coordina con i limiti posti alla disponibile.
Richiamato nel motivo relativo alla sorte della disposizione testamentaria sulla formazione della quota di un legittimario, in relazione a sopravvenienze e revoca della disposizione.
La revoca presunta del legato opera anche in caso di trasformazione della cosa legata; per analogia il principio è stato ritenuto applicabile anche all'assegno divisionale semplice, se la trasformazione è riconducibile alla volontà del testatore.
La disposizione del testatore sulla formazione delle porzioni è stata qualificata come assegno divisionale semplice, ossia legato obbligatorio che vincola la divisione senza escludere il bene dalla comunione ereditaria.
Richiamato quale norma procedurale per l'autorizzazione del tribunale alla vendita di cose ereditarie non conservabili o di grave dispendio da parte del chiamato.
Richiamato insieme all'art. 747 c.p.c. per la procedura di autorizzazione alla vendita degli beni ereditari da parte del chiamato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente incidentale, se dovuto.
Massime di principio
- Nella divisione giudiziale non è necessario integrare il contraddittorio nei confronti del terzo comproprietario quando non sia domandato anche lo scioglimento della distinta comunione cui quel terzo partecipa; la quota indivisa del bene può essere assegnata a uno dei condividenti senza coinvolgere il terzo.
- Il chiamato all'eredità può compiere atti di amministrazione e, nei casi previsti, anche la vendita autorizzata di beni ereditari; se però compie senza autorizzazione atti incompatibili con la volontà di rinunciare, tali atti possono integrare accettazione tacita dell'eredità.
- In cassazione il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o di censurare la maggiore attendibilità attribuita dal giudice di merito a una prova rispetto a un'altra.
- Fra coeredi coniugi o discendenti, le donazioni ricevute in vita incidono sulla collazione e sulla determinazione delle porzioni ereditarie anche se non ledono la legittima; la divisione deve conservare la proporzione voluta dal testatore o dalla legge, salvo dispensa da collazione.
- La dispensa da collazione fa sì che la donazione non sia computata nella divisione come se il bene non fosse uscito dal patrimonio del de cuius, ma non può mai operare fino al punto di ledere la legittima altrui; l'eventuale eccedenza resta esposta all'azione di riduzione.
- La disposizione testamentaria che indica come formare la quota di un legittimario può essere qualificata come assegno divisionale semplice: tutti i beni restano nella comunione ereditaria e il vincolo opera nella formazione delle porzioni, non come attribuzione immediata del bene fuori divisione.
- Per l'assegno divisionale semplice, una sopravvenuta trasformazione del bene, se riconducibile alla volontà del testatore, può incidere sulla disposizione secondo la logica della revoca presunta del legato; occorre però un accertamento specifico sulla mutata individualità o funzione economico-sociale del bene.
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