Cassazione Civile, Ordinanza n. 21313/2024 del 30/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario fondo servente)
La controversia
La lite riguarda un complesso di fondi contigui in Bonate Sopra, con cortile comune o comunque gravato da servitù di passaggio pedonale e carrabile costituita con atto divisionale del 1970. I proprietari di alcune porzioni del cortile avevano convenuto in giudizio le proprietarie di un'altra porzione lamentando che queste avessero collocato cordoli mobili, siepi e altri ostacoli sul sedime del cortile, impedendo o rendendo difficoltoso l'esercizio del passaggio veicolare e pedonale. Le convenute avevano resistito, deducendo che gli attori non avessero più esercitato il passaggio carrabile da decenni, che la servitù si fosse estinta per non uso ultraventennale, e che comunque gli ostacoli non impedissero il transito residuo; avevano inoltre chiesto di vietare il parcheggio di veicoli e la frapposizione di ostacoli, e di accertare l'estinzione della servitù su alcune porzioni della corte. In appello la Corte territoriale aveva confermato il rigetto delle domande, ma la decisione era stata impugnata per otto motivi: 1) nullità per difetto di motivazione della sentenza di appello; 2) violazione dell'art. 132 c.p.c. per motivazione apparente; 3) violazione dell'art. 1073 c.c. per mancato riconoscimento dell'estinzione della servitù per non uso; 4) violazione dell'art. 1067 c.c. per non avere ordinato la rimozione degli ostacoli e per aver ritenuto tollerabili modifiche che, secondo le ricorrenti, rendevano difficoltoso il transito; 5) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla domanda di accertamento dell'inesistenza o estinzione della servitù a favore di una delle controparti; 6) ulteriore omessa pronuncia sull'estensione del diritto di passaggio carrabile; 7) spese e lite temeraria (motivi assorbiti); 8) altri profili di omessa pronuncia e di errata valutazione delle risultanze istruttorie. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi tranne il settimo, che ha accolto perché la Corte d'appello aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda di accertamento dell'insussistenza originaria o dell'estinzione della servitù a favore di una specifica parte controricorrente; per effetto dell'accoglimento di tale motivo ha cassato la sentenza in relazione al punto e rinviato alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione, anche per le spese. Sono stati assorbiti i motivi relativi alle spese e alla lite temeraria.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti i motivi salvo il settimo, ritenuto fondato per omessa pronuncia su una domanda autonoma relativa alla servitù a favore di una delle parti resistenti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a tale profilo, con rinvio alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione, che dovrà pronunciarsi su quella domanda e regolare anche le spese del giudizio di legittimità. I motivi primo e secondo sulle spese e sulla lite temeraria sono stati assorbiti dall'accoglimento del settimo motivo. La Corte ha inoltre ribadito che, in tema di motivazione, dopo la riforma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si traduce in mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile; ha poi affermato che l'estinzione della servitù per non uso richiede il non uso ultraventennale dell'intera servitù e non di una sola modalità di esercizio, e che non è consentita in cassazione una nuova valutazione del materiale istruttorio.
Norme richiamate
è invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale; la Corte precisa però che il motivo è inammissibile quando maschera una richiesta di nuova valutazione del fatto.
è usato per dedurre nullità della sentenza per omessa pronuncia o difetto di motivazione; la Corte distingue tra vera nullità processuale e doglianza sulla sufficienza della motivazione.
nel testo si richiama la formulazione post D.L. n. 83 del 2012, che ha ridotto il sindacato sulla motivazione al minimo costituzionale.
richiamato per la modifica del vizio motivazionale deducibile in cassazione.
richiamata in quanto legge di conversione del D.L. n. 83 del 2012.
richiamato come parametro della nullità della sentenza per mancanza della motivazione richiesta dal codice.
invocato per la condanna per lite temeraria; il relativo motivo è stato assorbito.
richiamato per l'estinzione delle servitù per non uso; la Corte ribadisce che il non uso deve riguardare l'intera servitù per il tempo di legge.
richiamato per le modificazioni del fondo servente e i limiti ai comportamenti che ostacolano la servitù; la Corte non accoglie la censura perché mira a una rivalutazione del fatto.
richiamato in tema di omessa pronuncia; la Corte accoglie il motivo solo quando la domanda autonoma non sia stata in alcun modo decisa.
richiamato per il deposito di memoria nella fase camerale.
non citato espressamente nel testo fornito come norma applicata, ma il ragionamento sulla prova dell'estinzione della servitù si fonda sul principio dell'onere probatorio della parte che la deduce.
Massime di principio
- In sede di legittimità, dopo la riforma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., è deducibile solo il vizio motivazionale che integri un'anomalia costituzionalmente rilevante della sentenza, non la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
- L'estinzione per non uso di una servitù di passaggio richiede il non esercizio ultraventennale dell'intera servitù nel suo contenuto essenziale; il minor uso o il mancato esercizio di una sola modalità di transito non sono di per sé sufficienti.
- La censura che, sotto il nome di violazione di legge, miri in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e una nuova valutazione delle prove è inammissibile in cassazione.
- L'ombessa pronuncia su una domanda autonoma integra nullità della sentenza e va dedotta come vizio processuale ex art. 112 c.p.c.; non è sufficiente lamentare genericamente che la motivazione non abbia esaminato il punto.
- Le modifiche apportate dal proprietario del fondo servente sono tollerabili solo se non impediscono l'esercizio della servitù e non aggravano oltre il necessario il fondo dominante; tuttavia la verifica concreta dell'idoneità degli ostacoli appartiene al giudice di merito.
- Quando la cassazione accoglie un motivo per omessa pronuncia su una domanda autonoma, i motivi concernenti le spese o la lite temeraria possono restare assorbiti e il giudice di rinvio provvede anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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