Cassazione Civile, Ordinanza n. 31102/2022 del 21/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il riconoscimento, in favore della vedova e delle figlie di un soggetto deceduto e già riconosciuto equiparato a vittima del dovere, dei benefici assistenziali destinati ai superstiti. La Corte d'appello di Genova, accogliendo l'appello principale delle familiari e respingendo quello incidentale del Ministero, aveva esteso ai superstiti delle vittime del dovere la disciplina prevista per i superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, ritenendo spettanti i benefici anche ai figli maggiorenni non a carico al momento del decesso. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 14 disp. prel. c.c., dell'art. 81 Cost., dell'art. 2 l. n. 407/1998, dell'art. 5 l. n. 206/2004, dell'art. 2, commi 105 e 106, l. n. 244/2007 e dell'art. 6 l. n. 466/1980, sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente riconosciuto i benefici anche ai figli maggiorenni superstiti non a carico fiscale della vittima al momento del decesso, in presenza di coniuge avente diritto vivente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Ministero. Ha ritenuto fondato il motivo, aderendo al principio già affermato da Cass. n. 11181/2022, secondo cui i superstiti delle vittime del dovere aventi diritto ai benefici previsti dall'art. 5, commi 3 e 4, l. n. 206/2004, come modificato dall'art. 2, comma 106, l. n. 244/2007, sono quelli individuati dall'art. 6 l. n. 466/1980. Ne consegue che il beneficio non spetta ai figli non a carico fiscale della vittima al momento del decesso quando il coniuge avente diritto sia vivente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stata utilizzata come norma processuale per dedurre in cassazione violazione e falsa applicazione di legge.
artt. 12 e 14 disp. prel. c.c.
Invocati dal ricorrente per contestare l'interpretazione estensiva adottata dalla Corte territoriale.
art. 81 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso come parametro asseritamente violato.
Richiamato quale disposizione del sistema dei benefici ai superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
art. 5, commi 3 e 4, l. n. 206/2004
La Corte lo considera richiamato dall'art. 2, comma 105, l. n. 244/2007 mediante rinvio oggettivo ai benefici spettanti ai familiari delle vittime del dovere.
art. 2, commi 105 e 106, l. n. 244/2007
La Corte afferma che questa norma ha esteso ai familiari delle vittime del dovere le prestazioni previste per i familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, senza modificare la categoria dei superstiti aventi diritto definita dall'art. 6 l. n. 466/1980.
È ritenuto il parametro che continua a definire i confini soggettivi dei superstiti beneficiari; esclude i figli non a carico fiscale della vittima, se il coniuge avente diritto è vivente.
Massime di principio
- Quando il legislatore estende ai superstiti di una determinata categoria di vittime le prestazioni previste per un'altra categoria, il rinvio può essere meramente oggettivo e limitato alle sole prestazioni economiche, senza incidere sulla platea soggettiva dei beneficiari già definita da altra norma.
- In presenza di una disciplina speciale che individua in modo tassativo i familiari superstiti aventi diritto, l'interprete non può ampliare la categoria dei beneficiari oltre i casi espressamente previsti, salvo una chiara modifica legislativa.
- Il beneficio spettante ai superstiti delle vittime del dovere non compete ai figli maggiorenni non a carico fiscale della vittima al momento del decesso quando sia vivente il coniuge avente diritto, poiché resta applicabile la disciplina di delimitazione soggettiva dettata dalla normativa previgente.
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