Cassazione Penale, Sentenza n. 1173/2022 del 13/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la confisca del denaro e dei telefoni disposta in sentenza, deducendo carenza o apparenza di motivazione: il giudice non avrebbe specificato il nesso di pertinenzialità tra i beni sequestrati e il reato contestato (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990). In sentenza la confisca è stata motivata con riferimento allo stato di disoccupazione dell'imputato e alla tipologia e taglio delle banconote; la Corte ha ritenuto tali argomentazioni generiche e non idonee a dimostrare né il profitto del reato né il necessario nesso eziologico tra i beni e l'attività di detenzione finalizzata alla cessione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla confisca del denaro e dei telefoni: ha annullato senza rinvio la parte della sentenza che disponeva la confisca, ordinando la restituzione ai legittimi aventi diritto e disponendo gli adempimenti comunicativi al Procuratore Generale ai sensi dell'art. 626 c.p.p. La Corte ha ritenuto la motivazione insufficiente perché il Tribunale ha confuso profili della confisca per profitto con elementi propri della confisca per sproporzione e non ha fornito alcun concreto nesso eziologico tra i beni sequestrati e il reato contestato; inoltre la confisca per sproporzione non è ammessa per la fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
Fattispecie di reato contestata (detenzione ai fini di spaccio). La Corte osserva che, per tale comma, non è ammessa la confisca per sproporzione prevista in altri casi
art. 448 cod. proc. pen. (comma 2-bis, introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103)
Consente la ricorribilità in cassazione di sentenze applicative di pena che dispongano confisca se vi è mancanza o apparente motivazione; rende quindi censurabile in cassazione l'illegittimità della misura ablativa per vizi di motivazione
Costituzione, art. 111 (comma 7) e art. 25
Principi richiamati: tutela del diritto di difesa, possibilità di impugnazione per violazione di legge e limiti all'applicazione delle misure di sicurezza e ablative
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 85-bis
Prevede la confisca di cui all'art. 240-bis in ipotesi di reati ex art. 73, con esclusione espressa della fattispecie del comma 5; pertanto la confisca per sproporzione non è applicabile al comma 5
codice penale, art. 240 (comma 1)
Regola la confisca del profitto del reato (facoltativa); la Corte ricorda che per applicarla è necessario provare: a) che i beni costituiscono vantaggio economico direttamente o indirettamente derivante dal reato; b) che l'ablazione sia finalizzata ad impedire l'agevolazione di nuovi fatti criminosi; entrambi i presupposti devono essere adeguatamente motivati
Confisca in casi particolari richiamata dall'art. 85-bis del d.P.R. 309/1990; la Corte ne distingue l'ambito di applicazione e rileva l'esclusione per l'art. 73, comma 5
codice di procedura penale, art. 626
Dispositivo procedurale: obbligo di comunicazione al Procuratore Generale delle decisioni di annullamento senza rinvio per gli adempimenti di competenza
Massime di principio
- La confisca richiede un'adeguata motivazione: il giudice deve indicare il nesso eziologico tra i beni e il reato e, se si invoca la confisca del profitto, dimostrare che i beni costituiscono vantaggio derivante dal reato
- La mera apparenza o presunzioni generiche (es. stato di disoccupazione, taglio delle banconote) non sono sufficienti a fondare la confisca; occorrono elementi concreti e specifici
- Per i reati previsti dall'art. 73 d.P.R. 309/1990 comma 5 non è applicabile la confisca per sproporzione prevista in altre fattispecie: il giudice non può sovrapporre due diverse categorie di ablazione senza fondamento normativo
- La confisca del profitto (art. 240 c.p.) è facoltativa e presuppone sia l'accertamento del profitto sia la finalità di prevenzione di ulteriori illeciti: entrambi i presupposti devono emergere chiaramente nella motivazione
- Se la motivazione della confisca è mancante o meramente apparente è legittimo il ricorso per cassazione e l'annullamento della misura ablativa
- In assenza di prova del nesso tra beni e reato, la restituzione dei beni all'avente diritto deve essere disposta e vanno eseguiti gli adempimenti comunicativi previsti (art. 626 c.p.p.)
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