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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01350/2026 del 21/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (investitori)

La controversia

La controversia nasce dall'acquisto, eseguito in esecuzione di un contratto di intermediazione finanziaria, di obbligazioni Cirio poi divenute inesigibili. I giudici di merito avevano dichiarato la risoluzione sia del contratto quadro sia dei singoli ordini di investimento per violazione degli obblighi informativi e dell'obbligo di non eseguire operazioni inadeguate, ai sensi dell'art. 21 TUF e degli artt. 28 e 29 del Reg. Consob n. 11522/1998. La banca ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) ha contestato l'inammissibilità del motivo di appello ritenuto non specifico e ha sostenuto di avere assolto gli obblighi informativi producendo documentazione sul profilo finanziario dei clienti e sul rischio dell'investimento; (2) ha censurato l'accertamento dell'inadeguatezza dell'operazione, deducendo che la Corte territoriale avrebbe valorizzato documenti non prodotti e avrebbe erroneamente qualificato i clienti come investitori a basso rischio, nonostante la loro esperienza e il portafoglio complessivo; (3) ha sostenuto che la violazione degli obblighi comportamentali non potesse fondare la risoluzione dei contratti di investimento e che, in ogni caso, l'inadempimento fosse di scarsa importanza; (4) ha dedotto che mancasse la prova del nesso di causalità tra condotta e danno e che dovesse ravvisarsi un concorso di colpa degli investitori, i quali avrebbero dovuto dismettere tempestivamente i titoli.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate o inammissibili tutte le censure, rilevando in sintesi che: il primo motivo non colpiva la ratio decidendi della sentenza di appello; il secondo mirava in parte a una nuova valutazione del fatto e in parte non attingeva tutte le rationes poste a base della decisione; il terzo era in contrasto con l'orientamento consolidato secondo cui la violazione degli obblighi informativi dell'intermediario può giustificare la risoluzione sia del contratto quadro sia dei singoli ordini di investimento, ove l'inadempimento non sia di scarsa importanza; il quarto era inconferente perché il nesso causale e il concorso di colpa rilevano nella domanda risarcitoria, non in quella risolutoria. Conseguentemente è stata confermata la condanna della banca alle spese di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 21 d.lgs. 58/1998 (TUF)

    gli obblighi di diligenza, correttezza e informazione dell'intermediario finanziario sorgono nella fase precontrattuale e in esecuzione dei singoli ordini di investimento; la loro violazione può rilevare ai fini della risoluzione.

  • art. 28 Reg. Consob n. 11522/1998

    l'intermediario deve valutare l'adeguatezza dell'investimento rispetto al profilo del cliente, anche in assenza di indicazioni complete da parte di quest'ultimo.

  • art. 29 Reg. Consob n. 11522/1998

    l'intermediario deve astenersi dall'eseguire operazioni non adeguate; la violazione può integrare inadempimento rilevante ai fini risolutori.

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel motivo relativo alla specificità del gravame, ma la censura è stata ritenuta infondata perché non coglieva la ratio decidendi.

  • art. 331 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo in tema di ammissibilità dell'appello; la Corte ha comunque ritenuto la doglianza non decisiva.

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo sulla specificità dell'impugnazione; la Corte ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità del motivo di appello.

  • art. 214 c.p.c.

    richiamato in relazione al disconoscimento del documento prodotto dalla banca; la censura è stata comunque dichiarata inammissibile o inconferente.

  • art. 2719 c.c.

    richiamato in tema di conformità della copia fotostatica all'originale; la censura non è stata accolta.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nei motivi relativi all'accertamento dell'inadeguatezza e alla prova; le doglianze sono state ritenute inammissibili o inconferenti.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente sulla valutazione delle prove; la censura è stata trattata come richiesta di riesame del fatto.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato quanto all'onere della prova; la Corte ha escluso che le doglianze colpissero correttamente la motivazione e ha richiamato il tema della prova dell'adempimento gravante sull'intermediario.

  • art. 1321 c.c.

    richiamato nel terzo motivo per contestare la qualificazione del rapporto; la Corte ha ribadito l'autonomia negoziale dei singoli ordini di investimento rispetto al contratto quadro.

  • art. 1453 c.c.

    richiamato in tema di risoluzione per inadempimento; la Corte ha confermato che la risoluzione è ammissibile anche per i singoli ordini di investimento.

  • art. 1455 c.c.

    richiamato per sostenere la scarsa importanza dell'inadempimento; la Corte ha invece reputato l'inadempimento rilevante e non di scarsa importanza.

  • art. 1227 c.c.

    richiamato nel quarto motivo sul concorso di colpa; la Corte ha affermato che tale istituto attiene al danno risarcibile e non alla domanda di risoluzione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente.

Massime di principio

  • In materia di servizi di investimento, l'intermediario finanziario deve provare di avere correttamente assolto gli obblighi informativi e di adeguatezza imposti dalla normativa di settore; la mera produzione di documentazione generica sul rischio non basta se non consente di dimostrare un'informazione specifica e riferita alla singola operazione.
  • I singoli ordini di acquisto di strumenti finanziari hanno natura negoziale autonoma rispetto al contratto quadro; pertanto, l'inadempimento degli obblighi di comportamento dell'intermediario può legittimare la risoluzione non solo del contratto quadro ma anche del singolo ordine, quando l'inadempimento non sia di scarsa importanza.
  • La contestazione dell'inadeguatezza dell'operazione e della valutazione del profilo dell'investitore, se mira a sollecitare una nuova valutazione del merito o non attinge tutte le rationes decidendi, è inammissibile in sede di legittimità.
  • Il nesso causale e il concorso di colpa rilevano, di regola, nella domanda risarcitoria; se la domanda proposta è di risoluzione del contratto, tali profili non sono decisivi ai fini dell'accoglimento della domanda stessa.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioniProveInadempimento
RamiBancario e finanziarioProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoNesso di causalità

Testo integrale

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