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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25368/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Spagnuolo era stata condannata per il reato previsto dall'art. 388, comma quarto, cod. pen., per non aver consegnato due veicoli pignorati all'Istituto Vendite Giudiziarie. Ha impugnato la sentenza con quattro motivi: (1) nullità per mancato esame di una memoria difensiva depositata, (2) tardività della querela sostenendo che il termine dovesse decorrere dal momento dell'esecuzione del pignoramento o da diversa data, (3) errata qualificazione della condotta (avrebbe dovuto applicarsi il comma quinto e non il quarto dell'art. 388), (4) mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto per il modesto valore dei beni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo (nullità) perché la mera omissione formale non prova che la memoria conteneva argomentazioni autonome e diverse rilevanti ai fini del giudizio. Ha invece accolto il motivo relativo alla tardività della querela: il dies a quo per il termine di querela è la data in cui la persona offesa ha avuto conoscenza dell'inadempimento (18/01/2016, data in cui l'I.V.G. informò il creditore), e non il momento dell'intervento delle forze di polizia ai sensi dell'art. 521-bis. Perciò la querela doveva essere proposta entro 90 giorni da tale conoscenza (scadenza 18/04/2016) ma è stata depositata il 28/04/2016. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per tardività dell'azione penale; i restanti motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 388 cod. pen. (comma quarto e comma quinto)

    Il comma quarto è stato applicato alla condotta consistente nell'omessa consegna dei beni pignorati; il quarto comma configura la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice quando il debitore nominato custode non adempie all'obbligo di consegna entro il termine. Il comma quinto (ipotesi meno grave richiamata dalla difesa) non è stato esaminato nel merito perché la questione è stata decisa per altri motivi.

  • art. 124 cod. pen.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla decadenza/tardività della querela; la Corte ha valutato correttamente i termini di proposizione dell'azione penale in combinato con la conoscenza del fatto da parte della persona offesa.

  • art. 521-bis cod. proc. civ. (comma quarto)

    «gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati o comunque li rinvengono procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie più vicino al luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto»

    La Corte ha precisato che l'intervento degli organi di polizia previsto dal comma quarto è un potere amministrativo autonomo e successivo alla scadenza del termine di consegna di dieci giorni: non incide sul perfezionamento del reato né sul dies a quo della conoscenza dell'omissione da parte della persona offesa.

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto alla nozione di nullità generale per lesione del diritto di intervento dell'imputato: l'omessa valutazione di conclusioni inviate via PEC integra nullità solo se tali conclusioni contengono autonomo contenuto argomentativo non valutato e idoneo a ledere il diritto di difesa.

  • art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma richiamata in relazione all'invio di memorie difensive tramite PEC; la Corte osserva che la mancata valutazione di tali memorie comporta nullità solo se hanno contenuto autonomo e rilevante.

Massime di principio

  • Il termine per proporre querela decorre dalla data in cui la persona offesa ha effettiva e certa conoscenza dell'avvenuta consumazione del reato (dies a quo), non dal momento di un eventuale intervento successivo delle forze di polizia.
  • L'intervento delle forze di polizia ex art. 521-bis, comma quarto, cod. proc. civ., è un atto amministrativo successivo alla scadenza del termine di consegna e non modifica il tempus commissi delicti né la decorrenza del termine di querela.
  • La mancata valutazione di memorie difensive inviate via PEC integra nullità soltanto se tali memorie contengono argomentazioni autonome e diverse rispetto a quelle già presentate e la loro omissione ha concretamente pregiudicato il diritto di difesa.
  • Quando si valuta la qualificazione del reato (comma quarto vs comma quinto dell'art. 388), occorre accertare la natura concreta della condotta: la trattenuta continuata e l'uso del bene dopo la scadenza del termine di consegna sono elementi che possono sostenere l'applicazione della disposizione più grave.
  • La tardività della querela determina l'estinzione del diritto dell'azione penale; pertanto, anche questioni relative a qualificazione giuridica o particolare tenuità possono risultare assorbite se il procedimento è dichiarato inammissibile per decadenza temporale.

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