Cassazione Civile, Sentenza n. 6698/2020 del 10/03/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente impugnava gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni d’imposta 2007, 2008 e 2009, emessi dal Comune per omesso versamento e omessa dichiarazione riguardo a un’area fabbricabile nella quale insisteva la sua abitazione principale. Gli avvisi furono successivamente rettificati quanto agli interessi, inizialmente calcolati al 25% anziché al 2,5%. In primo grado la Commissione tributaria provinciale di Lecco annullava gli atti per carenza dei poteri dei funzionari sottoscrittori; la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 6543/2014 depositata l’11 dicembre 2014, accoglieva invece l’appello del Comune. Il contribuente ricorreva per cassazione con sei motivi: (1) violazione delle norme sulla sottoscrizione degli avvisi e dei poteri dei funzionari, sostenendo che mancavano sia una deliberazione della Giunta di designazione sia una delega del Sindaco; (2) carenza di motivazione degli avvisi, per mancata individuazione precisa delle aree e dei criteri di determinazione della pretesa; (3) illegittimità e difetto di motivazione delle sanzioni, applicate nella misura massima, con richiesta di riduzione; (4) erroneo assoggettamento a ICI delle aree che il contribuente assumeva essere pertinenze dell’abitazione in forza di un atto di asservimento; (5) nullità della sentenza regionale per motivazione apparente, avendo essa richiamato le argomentazioni del Comune senza riferirle alle contestazioni concrete; (6) omesso esame dei fatti relativi alla mancanza di deleghe o deliberazioni, alla motivazione degli avvisi e alla natura pertinenziale delle aree.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il quinto motivo, esaminati congiuntamente, e ha dichiarato assorbiti gli altri quattro. Ha stabilito che, per gli avvisi ICI, trova applicazione la disciplina speciale dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992, che attribuisce la sottoscrizione al funzionario designato con deliberazione della Giunta comunale; il richiamo alle disposizioni generali del D.Lgs. n. 267/2000 non comporta l’abrogazione della norma tributaria speciale. Poiché non risultavano una deliberazione di designazione né una specifica delega del Sindaco ai sottoscrittori, gli avvisi erano privi di valida sottoscrizione. La Corte ha quindi cassato la sentenza regionale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente. Ha compensato le spese dei gradi di merito e condannato il Comune al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 1.500 euro oltre spese forfetarie e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 11, comma 4, D.Lgs. n. 504/1992
Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.
La disposizione speciale in materia di ICI richiede che il funzionario competente a sottoscrivere gli avvisi sia designato con deliberazione della Giunta comunale; in mancanza di tale designazione o di una valida delega, l’avviso è privo di valida sottoscrizione.
art. 274 D.Lgs. n. 267/2000
Il D.Lgs. n. 267 del 2000 non prevede l’abrogazione espressa della disposizione tributaria, dal momento che essa non rientra nel novero di quelle norme per le quali detta abrogazione è prevista nell’art. 274 della parte quarta, contenente le disposizioni finali e transitorie.
La norma tributaria speciale sulla designazione del funzionario responsabile ICI non è stata abrogata espressamente dal testo unico degli enti locali.
art. 109 D.Lgs. n. 267/2000
Secondo questa Corte, non può ritenersi che il D.Lgs. n. 267 del 2000 abbia implicitamente abrogato le disposizioni del D.Lgs. n. 504 del 1992.
Le regole generali sull’attribuzione delle funzioni ai responsabili degli uffici nei comuni privi di qualifica dirigenziale non abrogano implicitamente la disciplina speciale ICI, che continua a richiedere la designazione prevista dall’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992.
art. 42 D.P.R. n. 600/1973
Ove il contribuente contesti, anche in forma generica, la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l’avviso di accertamento ad emanare l’atto, è onere dell’Amministrazione che ha immediato e facile accesso ai propri dati di fornire la prova dell’esistenza della delega in capo al delegato.
Quando è contestata la legittimazione del sottoscrittore dell’avviso, spetta all’Amministrazione provare l’esistenza della delega o del potere sostitutivo; la regola è richiamata dalla Corte quale principio generale in materia di sottoscrizione degli avvisi.
Massime di principio
- In materia di ICI, la competenza a sottoscrivere richieste, avvisi e provvedimenti spetta al funzionario designato con deliberazione della Giunta comunale ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992; la disciplina generale sull’ordinamento degli enti locali non abroga implicitamente tale norma tributaria speciale.
- Se è contestata la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto un avviso di accertamento, anche con contestazione generica, l’Amministrazione deve provare la designazione, la delega o il potere sostitutivo del sottoscrittore, essendo nella sua disponibilità la relativa documentazione.
- L’avviso di accertamento sottoscritto da un soggetto privo della designazione o della delega richiesta dalla disciplina applicabile è affetto da nullità per mancanza di valida sottoscrizione.
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