Cassazione Civile, Ordinanza n. 12186/2023 del 08/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (INPS)
La controversia
Il socio di una società in nome collettivo, che aveva nel frattempo esercitato il recesso, ha impugnato una cartella esattoriale con cui gli venivano richiesti contributi e sanzioni civili per un rilevante importo. La pretesa derivava da un verbale ispettivo che contestava, da un lato, un'illecita interposizione di manodopera con riferimento a taluni lavoratori e periodi di lavoro e, dall'altro, la debenza della contribuzione sulle somme corrisposte per trasferte nella parte eccedente la quota esente. La Corte d'appello, in parziale riforma, ha escluso alcune poste, confermato la debenza di altre nei limiti dei minimali contrattuali e dell'orario ordinario, e ha rideterminato il quantum all'esito di ulteriori conteggi. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c. e omessa pronuncia sulle istanze istruttorie, sostenendo che la Corte d'appello avesse ignorato il suo pregresso recesso e avesse arbitrariamente negato l'esenzione contributiva sulle trasferte, fondandosi su presunzioni illegittime e su un'erronea distribuzione dell'onere probatorio; 2) violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse riliquidato le spese di primo grado senza specifica impugnazione sul punto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Ha ritenuto, quanto al primo motivo, che le censure non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la Corte d'appello aveva correttamente posto a carico di chi invocava un'esenzione contributiva l'onere di provare i relativi presupposti, aveva valutato come generiche e inidonee le istanze istruttorie e non aveva affatto fondato la decisione su una presunzione in senso tecnico, ma sulla mancata dimostrazione dei fatti costitutivi dell'esenzione più ampia richiesta. Ha inoltre escluso che vi fosse omessa pronuncia sull'ordine di esibizione, rilevando che si trattava di mezzo istruttorio residuale e discrezionale, non azionabile come vizio di violazione di legge in cassazione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che, essendo stata riformata la sentenza di primo grado, il giudice d'appello era tenuto a regolare d'ufficio anche le spese sulla base dell'esito complessivo della lite; la censura era quindi infondata e comunque generica. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La violazione dell'onere della prova è denunciabile in cassazione solo se il giudice abbia invertito la ripartizione dell'onere tra fatti costitutivi ed eccezioni; non quando si contesti la valutazione delle prove o si miri a una diversa ricostruzione del fatto.
La censura sulle presunzioni non è ammissibile se, in sostanza, si contesta solo la ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito; la violazione è prospettabile solo se il ragionamento presuntivo è costruito o applicato in modo incompatibile con i requisiti legali.
Il controllo di legittimità riguarda anche la corretta applicazione concreta dei requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni.
Le spese vanno regolate in base all'esito della lite; in caso di riforma della decisione di primo grado, il giudice d'appello deve procedere a un nuovo regolamento delle spese.
La doglianza è inammissibile se non si confronta con la motivazione effettiva della decisione e si limita a prospettare una mancata pronuncia non riscontrata nel testo della sentenza.
La riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado travolge il capo sulle spese e impone al giudice del gravame di provvedere nuovamente su di esse.
In caso di inammissibilità del ricorso, il soccombente va condannato alle spese del giudizio di cassazione.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto ratione temporis.
I contributi dovuti per il lavoro irregolarmente contestato vanno calcolati nei limiti dei minimali retributivi contrattuali e, nel caso concreto, sulla base dell'orario ordinario di lavoro, in mancanza di prova di retribuzioni di fatto superiori o di lavoro straordinario.
artt. 361 c.p.c. e 133 disp. att. c.p.c.
La parte aveva riservato ricorso per cassazione avverso la sentenza non definitiva.
art. 35, comma 6, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
È richiamata la disciplina transitoria che rende applicabile il rito camerale previgente ratione temporis.
art. 6 aprile 2001
È menzionato come termine oltre il quale il giudice di merito ha escluso la debenza per effetto del recesso del socio; non costituisce, nel testo, una norma ma un riferimento cronologico di fatto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice di merito abbia erroneamente distribuito l'onere probatorio tra le parti; non è invece sufficiente contestare la valutazione delle prove o chiedere una nuova ricostruzione del fatto.
- La censura relativa alle presunzioni è ammissibile solo se si deduce che il giudice abbia fondato il ragionamento inferenziale su elementi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza o su un fatto noto giuridicamente inidoneo, non quando si invoca una diversa lettura degli indizi.
- Chi pretende un'esenzione o una riduzione della contribuzione deve provare i fatti costitutivi del beneficio invocato, trattandosi di deroga all'obbligo contributivo.
- L'ordine di esibizione ha natura residuale e discrezionale: non può essere utilizzato per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio e il suo mancato esercizio non integra, di per sé, violazione di legge denunciabile in cassazione.
- Quando la sentenza di primo grado viene riformata, anche solo parzialmente, il giudice d'appello deve procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese in base all'esito complessivo della lite, perché il capo sulle spese resta travolto dalla riforma.
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