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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16734/2022 del 24/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di acquisto per usucapione di due terreni siti nel Comune di Baone, identificati catastalmente con i mappali 1002 e 1003, domanda respinta sia in primo grado sia in appello con condanna al rilascio. La corte territoriale ha ritenuto che quei mappali corrispondessero a porzioni già espropriate nel 1967 e trasferite all'ente pubblico poi succeduto nella titolarità, valorizzando i frazionamenti catastali del 1971 e del 1996/1997, sottoscritto dal ricorrente, e ritenendo non provata una diversa individuazione materiale dei suoli. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione di norme sull'usucapione e sulla disciplina catastale, sostenendo che la mera sottoscrizione di un frazionamento non possa equivalere a riconoscimento dell'altruità del bene e che la controparte non avesse provato il fatto impeditivo della usucapibilità, oltre a dedurre omesso contraddittorio su questione rilevata d'ufficio; 2) violazione delle regole sulla valutazione della prova e sulla natura di bene del patrimonio indisponibile, assumendo che mancasse la prova di una concreta destinazione pubblica dei terreni e che le prove offerte dimostrassero l'uso privatistico dell'area; 3) violazione delle regole sulla valutazione delle prove, sulla contestazione specifica e sull'ammissibilità/integrazione della CTU, lamentando che i capitoli istruttori fossero stati erroneamente ritenuti irrilevanti e che non fosse stata disposta l'integrazione della consulenza tecnica. La Suprema Corte ha ritenuto tutti i motivi infondati perché le censure miravano in realtà a una diversa ricostruzione dei fatti e delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità; ha inoltre valorizzato l'accertamento di merito secondo cui i mappali rivendicati coincidevano con quelli espropriati e trasferiti all'ente pubblico, e ha richiamato il principio di non contestazione quanto alla concreta destinazione pubblica del bene.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva respinto la domanda di usucapione e condannato il ricorrente al rilascio dei terreni, ritenendo corretto l'apprezzamento di merito sulla identificazione catastale dei mappali e sulla loro appartenenza al compendio espropriato e poi trasferito all'ente pubblico. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La violazione di legge può essere dedotta solo quando il giudice di merito abbia erroneamente ricondotto i fatti alla norma astratta; non quando si contesti soltanto la valutazione del materiale probatorio e la ricostruzione del fatto.

  • art. 1140 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di possesso utile all'usucapione, ma non ritenuto violato dalla Corte, che ha qualificato le doglianze come contestazioni di merito.

  • art. 1158 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la maturazione dell'usucapione; la Corte ha escluso che le censure incidessero sulla corretta applicazione della norma, trattandosi di critica al giudizio di fatto.

  • art. 1165 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'usucapione; la Corte non vi ha ravvisato un errore di diritto, ma una diversa lettura delle risultanze probatorie.

  • art. 2937 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel contesto delle doglianze sulla prova del riconoscimento e sulla decorrenza dell'usucapione.

  • art. 2944 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che il frazionamento non potesse integrare riconoscimento idoneo a interrompere o escludere l'usucapione.

  • art. 1, comma 8, D.M. 19 aprile 1994, n. 701

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che il tipo di frazionamento è sottoscritto dai titolari di diritti reali e che, quindi, la firma avrebbe avuto significato opposto a quello attribuito dalla corte territoriale.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per lamentare la mancata attivazione del contraddittorio su una questione rilevata d'ufficio dalla corte di merito.

  • art. 2967 c.c.

    Il ricorrente lo invoca come regola sull'onere della prova del fatto impeditivo; la Corte, pur non soffermandosi sulla norma, conferma l'accertamento di merito e respinge la doglianza sulla prova della destinazione pubblica.

  • art. 826 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che un bene entra nel patrimonio indisponibile solo se la funzione pubblica sia concretamente attuata; la Corte non accoglie la censura perché ritiene la questione risolta in fatto e non controversa nei termini dedotti.

  • art. 828 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di patrimonio indisponibile; la Corte non ne fa applicazione esplicita, perché reputa infondate le censure sul punto.

  • art. 116 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la valutazione delle prove è libera salvo i limiti della prova legale e che il giudizio di fatto è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logica e coerente.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte richiama il principio di non contestazione: i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione.

  • art. 244 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente quanto all'ammissibilità dei capitoli di prova; la Corte conferma la valutazione di irrilevanza compiuta dai giudici di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ne dà atto per la sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il vizio di violazione di legge non sussiste quando la censura investe soltanto la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove da parte del giudice di merito; in cassazione non è consentita una rivalutazione alternativa del compendio probatorio.
  • L'apprezzamento del giudice di merito può fondarsi su alcuni elementi probatori e implicitamente disattendere quelli incompatibili, senza dover confutare analiticamente ogni deduzione difensiva, purché la motivazione consenta di seguire l'iter logico seguito.
  • Nel giudizio civile, i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione; la mancata contestazione può quindi assumere rilievo decisivo sulla concreta destinazione o qualificazione del bene.
  • La sottoscrizione di un atto tecnico di frazionamento, quando valorizzata dal giudice di merito insieme ad altri elementi documentali catastali, può costituire supporto all'accertamento della corrispondenza tra porzioni catastali attuali e porzioni oggetto di precedente esproprio, ma tale apprezzamento resta un giudizio di fatto insindacabile se congruamente motivato.
  • L'ammissibilità o meno di ulteriori prove e l'eventuale integrazione della CTU rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito; in cassazione è censurabile solo un uso illogico o giuridicamente scorretto di tale potere, non la mera richiesta di una diversa valutazione delle risultanze istruttorie.

Come è indicizzato

MateriePossessoProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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