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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00027/2024 del 02/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela)

La controversia

La controversia origina dalla sentenza con cui il Tribunale ha dichiarato il fallimento di una società consortile a responsabilità limitata; la società ha proposto reclamo sostenendo di non essere imprenditore commerciale, perché il suo statuto e l’attività svolta sarebbero stati esclusivamente mutualistici, limitati al procacciamento di appalti da distribuire ai consorziati, senza attività rivolta a terzi e senza scopo di lucro. La Corte d’Appello ha rigettato il reclamo, rilevando che dall’atto costitutivo emergeva la qualità di imprenditore commerciale e che risultavano anche attività commerciali concretamente svolte e contratti di appalto stipulati; inoltre ha valorizzato la domanda di concordato preventivo presentata dalla stessa società. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione degli artt. 2602, 2616 e ss. c.c. in combinato con l’art. 1 l.f., sostenendo che la Corte territoriale avesse letto erroneamente lo statuto, trascurando che l’attività era diretta solo ai consorziati e non a terzi, con conseguente insussistenza della qualità di imprenditore commerciale e quindi della fallibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura proposta mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione di merito dell’atto costitutivo e dell’attività concretamente svolta, già esaminati dalla Corte d’Appello. Il giudice di legittimità ha osservato che l’interpretazione del contratto/statuto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e che, nel caso concreto, la ricorrente non aveva neppure dedotto specifiche violazioni delle regole ermeneutiche né il vizio motivazionale nei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c. La Corte ha quindi confermato il rigetto del reclamo e la dichiarazione di fallimento; ha inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato. Non sono state liquidate spese, per mancata costituzione della curatela.

Norme richiamate

  • art. 2602 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura consortile e mutualistica dell’attività, ma non idoneo, da solo, a escludere la fallibilità se l’assetto statutario e l’attività concreta rivelano impresa commerciale

  • art. 2616 c.c.

    richiamato in combinazione con le norme sui consorzi per sostenere la tesi della sola attività mutualistica

  • art. 1 l.f.

    utilizzato per valutare il possesso delle soglie dimensionali e la fallibilità; la Corte territoriale ha ritenuto non provato il superamento congiunto delle soglie

  • art. 161, comma 6, l.f.

    la domanda di concordato preventivo proposta dalla società è stata valorizzata come elemento indiziario della natura di impresa commerciale, pur non avendo valore confessorio

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la violazione delle regole ermeneutiche del contratto/statuto può essere dedotta in cassazione come vizio di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    l’omesso esame di un fatto decisivo è l’unico vizio motivazionale censurabile nei ristretti limiti previsti dalla norma

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    richiamato per l’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • art. 8053/2014

    richiamata come arresto delle Sezioni Unite sui limiti del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c.

Massime di principio

  • L’interpretazione dello statuto o del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione delle regole ermeneutiche o per omesso esame di un fatto decisivo, nei limiti dell’art. 360 c.p.c.
  • Chi contesta la qualificazione di imprenditore commerciale non può limitarsi a proporre una lettura alternativa dello statuto e dell’attività svolta, ma deve dedurre specificamente gli errori di diritto nell’interpretazione o un vizio motivazionale deducibile in cassazione.
  • Ai fini della fallibilità, la natura mutualistica dichiarata nello statuto non è di per sé decisiva se l’atto costitutivo e l’attività concretamente esercitata evidenziano operazioni commerciali verso il mercato o comunque un’attività obiettivamente economica.
  • La presentazione di una domanda di concordato preventivo può essere valorizzata dal giudice come elemento indiziario nel complessivo apprezzamento della natura imprenditoriale della società, senza assumere valore confessorio autonomamente decisivo.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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