Cassazione Civile, Ordinanza n. 16575/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un’azione revocatoria ordinaria proposta dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione per far dichiarare inefficace, nei propri confronti, la compravendita con cui una società debitrice aveva trasferito a un’altra società numerosi immobili. L’attrice assumeva di essere creditrice della venditrice per tributi erariali non versati e sosteneva che l’atto dispositivo fosse pregiudizievole per la garanzia patrimoniale. La società acquirente, costituitasi, contestava la legittimazione attiva dell’ente, l’interesse ad agire, la prescrizione dell’azione e, nel merito, l’insussistenza dei presupposti soggettivi della revocatoria, deducendo in particolare la mancata prova della conoscenza del debito fiscale, la congruità del prezzo e l’avvenuto pagamento del corrispettivo. La Corte d’appello confermava l’accoglimento della revocatoria. In cassazione la società acquirente proponeva un unico motivo ex art. 360, n. 4, c.p.c., denunciando nullità della sentenza per motivazione apparente e sostanziale illogicità della motivazione: sosteneva che la Corte territoriale avesse affermato scientia damni e partecipazione fraudolenta del terzo sulla base di una sola presunzione (contiguità tra le compagini sociali), trascurando elementi contrari quali pagamento anticipato del prezzo, perizia di congruità del corrispettivo e mancata prova della piena notifica delle cartelle esattoriali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come vizio di nullità della motivazione, mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione del fatto, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre escluso la motivazione apparente, osservando che la Corte d’appello aveva argomentato in modo coerente e intellegibile sulla base di una valutazione complessiva di plurimi indizi: conoscenza del debito fiscale della società alienante, contiguità soggettiva tra alienante e acquirente, cessione contestuale di una pluralità di immobili, irrilevanza del pagamento anticipato e della congruità del prezzo ai fini dell’esclusione della consapevolezza del pregiudizio. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese, a una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e con l’attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
disciplina l’azione revocatoria ordinaria; ai fini dell’inefficacia dell’atto verso il creditore rilevano i presupposti soggettivi di consapevolezza del pregiudizio e, per il terzo acquirente, la partecipazione fraudolenta quando richiesta.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente è configurabile solo in presenza di una motivazione realmente mancante o meramente apparente, non quando si contestino le valutazioni di merito.
richiede una motivazione idonea a rendere comprensibile il percorso decisorio; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente e non apparente.
la sentenza deve esporre in modo conciso ma intelligibile le ragioni della decisione; la Corte ha ritenuto rispettato tale parametro.
richiamato per la proposta di definizione inammissibilità e il procedimento camerale accelerato.
richiamato per la fissazione dell’adunanza camerale e il deposito dell’ordinanza.
applicato con condanna della ricorrente al pagamento di una somma in favore della controricorrente per responsabilità processuale aggravata.
somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende
applicato quale ulteriore condanna conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, secondo i presupposti di legge.
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002
richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito; la censura è inammissibile quando si limiti a contrapporre una lettura alternativa del compendio istruttorio.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza sia priva di un reale percorso argomentativo o renda incomprensibile la ratio decidendi; non ricorre se il giudice di merito dia conto, in modo coerente e intelligibile, degli elementi valorizzati.
- Nell’azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza del pregiudizio può essere desunta da una valutazione complessiva di plurimi indizi gravi, precisi e concordanti, non essendo necessario che ciascun elemento, isolatamente considerato, sia decisivo.
- La contiguità soggettiva tra alienante e acquirente, insieme alla cessione contestuale di una pluralità di beni e alla conoscibilità del debito del disponente, può integrare un quadro presuntivo idoneo a sorreggere l’accertamento dei presupposti soggettivi della revocatoria.
- Il pagamento anticipato del prezzo e la sua asserita congruità non escludono, di per sé, la consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori quando l’operazione sia valutata nel suo complesso.
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