Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 11878/2026 - Roma, Sezione 1B

Giustizia amministrativa202400193

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: condotta omissiva e inadempiente del Ministero della Difesa, quale datore di lavoro, per mancata adozione di misure idonee a prevenire l’esposizione professionale ad amianto e altri agenti nocivi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (eredi del militare)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, qualificatisi come moglie e figlio ed eredi del militare, hanno chiesto l’accertamento della responsabilità del Ministero della Difesa e la condanna al risarcimento iure hereditatis dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti dal de cuius, nonché dei danni da ritardo e da silenzio-inadempimento sulla richiesta risarcitoria amministrativa. Il militare aveva prestato servizio come elettricista nella Marina Militare, sia a terra sia a bordo di navi, svolgendo attività di manutenzione, installazione e smontaggio di impianti elettrici e operando su apparecchiature e strutture coibentate con amianto. La patologia, un mesotelioma, era stata riconosciuta dipendente da causa di servizio dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio e dal Ministero. I ricorrenti hanno dedotto la violazione degli obblighi di protezione gravanti sul datore di lavoro ai sensi degli artt. 2087 e 1218 c.c., nonché la lesione del diritto alla salute tutelato dall’art. 32 Cost. Hanno domandato il risarcimento del danno biologico, del danno biologico terminale, del danno morale catastrofale e degli ulteriori danni patrimoniali, compreso il danno futuro parametrato alle retribuzioni che il militare avrebbe percepito se fosse sopravvissuto.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto sussistente la responsabilità contrattuale del Ministero della Difesa per la patologia professionale che aveva determinato la morte del militare. L’obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c. è stato qualificato come obbligo positivo e aperto, esteso alle misure imposte dall’esperienza e dalla tecnica disponibili nel periodo di svolgimento del rapporto, anche in assenza di specifiche disposizioni antinfortunistiche. Il Collegio ha ritenuto provati il danno alla salute, la nocività dell’ambiente lavorativo e il nesso causale tra esposizione all’amianto e mesotelioma; inoltre, il previo riconoscimento della dipendenza da causa di servizio aveva determinato l’inversione dell’onere della prova, gravando sul Ministero la dimostrazione dell’adozione di tutte le cautele necessarie. Tale prova non è stata fornita. Il TAR ha valorizzato anche la conoscenza risalente della pericolosità dell’amianto, l’uso diffuso del materiale sulle navi militari e il carattere dose-dipendente dell’eziopatogenesi del mesotelioma, ritenendo causalmente rilevante anche un’esposizione di entità non determinata. È stata respinta la domanda relativa al danno patrimoniale futuro da perdita delle retribuzioni successive al decesso, poiché tali somme non erano mai entrate nel patrimonio del de cuius e il rapporto di lavoro si era estinto con la morte. Sono stati invece riconosciuti iure hereditatis il danno biologico terminale e il danno morale o catastrofale sofferti dal militare tra la diagnosi e il decesso. Il danno non patrimoniale è stato liquidato complessivamente in euro 211.000,50 applicando le Tabelle del Tribunale di Milano, edizione 2024, con riconoscimento della temporanea assoluta e della personalizzazione massima per la sofferenza connessa alla consapevolezza dell’esito infausto. L’importo deve essere ridotto degli eventuali equo indennizzo, speciale elargizione una tantum quale vittima del dovere e quota incrementale della pensione privilegiata già corrisposti; non devono invece essere scomputati l’assegno vitalizio e lo speciale assegno vitalizio, poiché destinati a compensare un pregiudizio patrimoniale diverso dal danno non patrimoniale liquidato. Sono stati riconosciuti gli interessi legali secondo il criterio della devalutazione alla data del decesso e della rivalutazione annuale, nonché gli interessi dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di lite, liquidate in euro 5.000 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 30 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione risarcitoria proposta dagli eredi nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 2087 c.c.

    L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

    La norma integra il rapporto di lavoro con un obbligo contrattuale di sicurezza, avente contenuto aperto e dinamico, che impone l’adozione delle misure preventive disponibili secondo le conoscenze tecniche del tempo, anche in assenza di specifiche prescrizioni antinfortunistiche.

  • art. 1218 c.c.

    La responsabilità datoriale è ricondotta all’inadempimento contrattuale: il lavoratore deve provare rapporto, inadempimento, danno e nesso causale; il datore deve dimostrare l’assenza di colpa e l’adozione delle cautele necessarie.

  • art. 1374 c.c.

    Il contratto di lavoro è integrato dagli obblighi di protezione derivanti dall’art. 2087 c.c.

  • art. 32 Cost.

    È richiamato quale fondamento della tutela dell’integrità psico-fisica del lavoratore.

  • art. 41 c.p.

    La causalità tra attività lavorativa ed evento dannoso è valutata secondo il principio dell’equivalenza delle condizioni, salvo l’intervento di un fattore estraneo autonomamente sufficiente.

  • art. 52 Cost.

    È richiamato per sottolineare la particolare rilevanza della tutela della salute del militare impegnato nel servizio di difesa della Patria.

  • d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277

    È richiamato quale normativa successiva in materia di trattamento dei materiali contenenti amianto; la sua introduzione non esclude l’obbligo datoriale di adottare cautele generiche già prima della sua entrata in vigore.

  • art. 29, tabella B, n. 12, r.d. 14 giugno 1909, n. 442

    È valorizzato per dimostrare la conoscenza risalente della pericolosità dell’amianto.

  • art. 21 d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303

    È richiamato quale disciplina preesistente di tutela dei lavoratori esposti a polveri.

  • art. 2 l. 23 novembre 1998, n. 407

    Individua l’assegno vitalizio, che il TAR esclude dalla compensatio lucri cum damno rispetto al danno non patrimoniale liquidato.

  • art. 5, comma 3, l. 3 agosto 2004, n. 206

    Individua lo speciale assegno vitalizio, anch’esso non scomputabile poiché riferito a un pregiudizio patrimoniale diverso dal danno biologico e morale risarcito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce uno dei presupposti per l’oscuramento dei dati identificativi e sanitari nella diffusione della sentenza.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato a tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale ulteriore base normativa per l’oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • La responsabilità dell’amministrazione quale datore di lavoro per una malattia professionale ha natura contrattuale e deriva dall’inadempimento degli obblighi di sicurezza integrativi del rapporto di lavoro. Il lavoratore o i suoi eredi devono provare l’esistenza del rapporto, la nocività dell’ambiente, il danno e il nesso causale; spetta invece al datore dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica disponibili.
  • L’obbligo di sicurezza previsto dall’art. 2087 c.c. ha contenuto aperto e dinamico: anche prima dell’introduzione di una disciplina specifica sull’amianto, il datore di lavoro doveva adottare le misure generiche di prudenza rese necessarie dalla conoscenza della pericolosità della sostanza e dalla tecnica disponibile.
  • Nel caso di patologia tumorale correlata all’esposizione professionale all’amianto, il nesso causale civile può essere accertato secondo il criterio del più probabile che non e secondo il principio dell’equivalenza delle condizioni. Una volta provata l’esposizione lavorativa, anche se non sia determinata con precisione la dose assorbita, l’esposizione può assumere rilevanza causale per l’insorgenza o l’accelerazione della malattia, salvo prova di un fattore estraneo autonomamente sufficiente.
  • Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia può determinare l’inversione dell’onere della prova nel giudizio risarcitorio, imponendo all’amministrazione di dimostrare l’adozione delle misure preventive e l’assenza di colpa.
  • In caso di morte non immediata conseguente a malattia professionale, sono trasmissibili iure hereditatis il danno biologico terminale, commisurato all’invalidità temporanea assoluta sino al decesso, e il danno morale catastrofale, consistente nella sofferenza della vittima lucidamente consapevole dell’approssimarsi della morte; le due componenti devono essere liquidate evitando duplicazioni e con criteri coerenti con le Tabelle del Tribunale di Milano, salvo specifiche ragioni per discostarsene.
  • Il danno patrimoniale futuro corrispondente alle retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito dopo la morte non è trasmissibile iure hereditatis, poiché tali somme non sono mai entrate nel patrimonio del de cuius e il rapporto di lavoro si estingue con il decesso.

Come è indicizzato

MaterieDanno da provvedimento illegittimoDanno da lesione dell'affidamentoCausa di servizio ed equo indennizzo
RamiResponsabilità della pubblica amministrazioneForze armate e forze di polizia
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivoLegittimo affidamento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.