Cassazione Civile, Ordinanza n. 35830/2022 del 06/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato davanti al giudice tributario il diniego di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica pagata per le forniture ricevute tra giugno 2010 e dicembre 2011. In primo grado e in appello era stata negata la legittimazione del consumatore finale a chiedere direttamente all'Amministrazione il rimborso dell'imposta, ritenendo che il soggetto passivo del tributo fosse il fornitore. In cassazione la società ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 14, comma 2, d.lgs. n. 504/1995, sostenendo che anche il consumatore finale, quale soggetto che ha effettivamente sopportato il costo del tributo, sarebbe legittimato a domandarne il rimborso all'Erario. Ha inoltre richiamato il profilo di incompatibilità dell'addizionale con la direttiva 2008/118/CE, ma tale questione è stata ritenuta assorbita dal difetto di legittimazione attiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato il rigetto della domanda di rimborso. Ha affermato che, in materia di accise e addizionali sull'energia elettrica, il rapporto tributario intercorre tra Amministrazione e fornitore, che è l'unico obbligato verso il fisco e l'unico legittimato a chiedere il rimborso dell'imposta indebitamente pagata. Il consumatore finale, al quale il tributo sia stato traslato in rivalsa, non può agire direttamente contro l'Amministrazione, salvo che dimostri che l'azione contro il fornitore sia impossibile o eccessivamente difficile, circostanza non allegata né provata nel caso concreto. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e condannato la ricorrente alle spese.
Norme richiamate
art. 14, comma 2, d.lgs. n. 504/1995
l'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata
La disposizione non attribuisce il rimborso a chiunque abbia materialmente sopportato il tributo, ma va letta in coerenza con la struttura del rapporto di accisa, che individua nel fornitore il soggetto passivo e legittimato a richiedere il rimborso all'Amministrazione.
art. 53, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504/1995
i soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali, di seguito indicati come venditori
Individua tra i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica i venditori che fatturano ai consumatori finali.
hanno diritto di rivalsa sui consumatori finali
Conferma che il fornitore può traslare l'onere dell'imposta sul consumatore finale, ma senza attribuire a quest'ultimo la veste di soggetto passivo del rapporto tributario con l'Erario.
art. 19, comma 1, d.l. n. 688/1982
chi ha indebitamente corrisposto diritti doganali all'importazione, imposte di fabbricazione, imposte di consumo o diritti erariali (...) ha diritto al rimborso
È richiamato come disciplina applicabile soltanto ai tributi non rilevanti per l'ordinamento comunitario.
art. 29, comma 2, l. n. 428/1990
sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti
Per i tributi rilevanti per l'ordinamento comunitario, il rimborso è escluso se l'onere è stato trasferito su altri; non è consentito agli uffici presumere tale trasferimento.
art. 29, comma 3, l. n. 428/1990
quando i tributi riscossi non rilevano per l'ordinamento comunitario
Delimita l'ambito applicativo della disciplina speciale del rimborso di cui al comma 1 dell'art. 19 d.l. n. 688/1982.
art. 1, par. 2, direttiva 2008/118/CE
La questione di compatibilità dell'addizionale con la direttiva è stata ritenuta assorbita dalla carenza di legittimazione attiva del consumatore finale.
art. 9, par. 2, direttiva 2008/118/CE
È richiamato come base sovranazionale della disciplina del rimborso delle accise, demandando agli Stati membri la regolazione delle modalità di presentazione della domanda nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività.
È menzionato solo per la trattazione camerale sulla base della proposta del relatore.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Costituisce il vizio dedotto dalla ricorrente per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato nel dispositivo in relazione agli oneri processuali conseguenti al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di accise e di addizionali sui consumi energetici, il soggetto passivo del rapporto tributario verso l'Erario è il fornitore che fattura l'energia al consumatore finale; la traslazione economica del tributo in rivalsa non muta la titolarità del rapporto fiscale.
- Il diritto al rimborso dell'accisa indebitamente pagata spetta, in via ordinaria, al soggetto obbligato verso il fisco, non al consumatore finale che abbia solo sopportato il costo per effetto della rivalsa.
- Il consumatore finale che abbia pagato in rivalsa può agire contro il fornitore con l'ordinaria azione civilistica di ripetizione dell'indebito; soltanto se dimostra che tale tutela sia impossibile o eccessivamente դժվարosa può eccezionalmente rivolgersi direttamente all'Amministrazione finanziaria.
- L'impossibilità o l'eccessiva difficoltà dell'azione contro il fornitore non si presume per la sola illegittimità eurounitaria del tributo, ma va allegata e provata in relazione alla concreta situazione del fornitore.
- Nei tributi armonizzati, la disciplina interna del rimborso deve essere interpretata in modo conforme ai principi di equivalenza ed effettività, ma ciò non elimina la distinzione tra rapporto tributario tra fisco e fornitore e rapporto civilistico tra fornitore e consumatore.
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