Cassazione Civile, Ordinanza n. 33791/2021 del 12/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva accolto l'impugnazione dell'agente della riscossione e, riformando la decisione di primo grado, aveva confermato l'intimazione di pagamento relativa a IVA 1993. Il ricorso era affidato a due motivi, ma nel testo non sono riportati nel dettaglio. Successivamente, prima della decisione, il ricorrente ha comunicato di avere aderito alla definizione agevolata prevista dalla normativa sopravvenuta e di rinunciare al giudizio.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia dichiarata dal ricorrente. Ha ricordato che la rinuncia al ricorso, se non compiuta con le formalità dell'art. 390 c.p.c., non determina l'estinzione del giudizio, ma fa venir meno l'interesse alla decisione e comporta l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso. Poiché i resistenti non si sono costituiti, nulla è stato disposto sulle spese. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Norme richiamate
formalità previste dall'art. 390 c.p.c. (ossia la notificazione alle parti costituite o la comunicazione ai loro difensori con apposizione del visto)
la rinuncia al ricorso non estingue il giudizio se non è eseguita nelle forme prescritte; in mancanza, opera comunque la sopravvenuta carenza di interesse e l'inammissibilità del ricorso.
art. 3, comma 8, D.L. 23 gennaio 2018 n. 119
domanda di adesione alla definizione agevolata ex art. 3 comma 8 del D.L. 23.01.18 n. 119
richiamato come base della definizione agevolata cui il contribuente avrebbe aderito.
art. 16-bis, comma 1, D.L. n. 34/2019
e 16-bis, comma 1, del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2019
richiamato come ulteriore base normativa della definizione agevolata.
convertito con legge 17.12.2018 n. 136
legge di conversione del D.L. 119/2018 richiamato dalla parte.
convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2019
legge di conversione del D.L. 34/2019 richiamato dalla parte.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se non eseguita con le formalità previste dall'art. 390 c.p.c., non determina automaticamente l'estinzione del giudizio.
- In presenza di rinuncia sopravvenuta che renda privo di interesse il ricorso, la Corte può dichiararne l'inammissibilità sopravvenuta per carenza di interesse.
- Quando le parti intimate non si costituiscono, può essere disposto che nulla sia statuito sulle spese di lite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33693/2021 del 12/11/2021
- ordinanza_civile · 12 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33695/2021 del 12/11/2021
- ordinanza_civile · 12 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33696/2021 del 12/11/2021
- ordinanza_civile · 12 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33697/2021 del 12/11/2021
- ordinanza_civile · 12 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33698/2021 del 12/11/2021
- ordinanza_civile · 12 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33699/2021 del 12/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →